- 13 gennaio 2021 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
PARLAMENTARI ALL’OPPOSIZIONE PALADINI DEI MILITARI E DELLE FORZE DELL’ORDINE, AL GOVERNO ARMA DI DISTRUZIONE.
Alcuni parlamentari e, in particolare uno, ogni volta che sono all’opposizione mostrano una certa sensibilità per le Forze Armate e Forze di Polizia, ma hanno la memoria molto corta.
Approfitto per ricordare loro, con rispetto ovviamente, visto che qualcuno ha anche una certa età, i provvedimenti degli ultimi 10 anni particolarmente penalizzanti per il mondo militare e delle forze dell’ordine.
I seguenti provvedimenti sono frutto dei governi di cui questi paladini facevano parte:
- Il D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, art. 22 ter (c.d. riforma “Sacconi-Brunetta”) ha introdotto le aspettative di vita anche per i militari e le forze di polizia;
- Con l’articolo 12 del decreto legge 78/2010, ai commi 1 e 2, (riforma Sacconi) è stata prevista, invece, la finestra mobile di 12 mesi.
In sintesi, oggi la maturazione del diritto al trattamento di quiescenza di anzianità per i militari si raggiunge al perfezionamento del solo requisito contributivo, indipendentemente dall’età anagrafica, di 42 anni e 3 mesi, anziché dei 40 anni precedentemente previsti e la maggiore contribuzione richiesta è dovuta, esclusivamente, ad i due provvedimenti sopra citati, in quanto la legge “Fornero” non è stata ancora applicata al personale militare e delle forze di polizia, seppur l’art. 24, comma 18, della riforma “Fornero” preveda l’adozione di un regolamento di armonizzazione ai nuovi requisiti introdotti.
Ma non finisce qui:
- Il comma 1, dell’art. 9, del decreto-legge n. 78/2010 ha previsto il blocco degli aumenti stipendiali per promozione;
- Sempre il decreto-legge n. 78/2010 ha introdotto il blocco degli aumenti stipendiali di anzianità;
- L’art. 9, commi 17-21, del decreto legge n. 78/2010 ha stabilito il blocco dei contratti;
- L’art. 12 del decreto legge n. 78/2010 ha disposto, con decorrenza dal 1 gennaio 2011, la trasformazione del TFS in TFR (poi, per fortuna, abolito con il decreto legge n. 185 del 29 ottobre 2012) che avrebbe comportato una riduzione anche del 20/30% degli importi attualmente percepiti a titolo di indennità di buonuscita;
- Il comma 12septies, dell’art. 12 del decreto legge n. 78/2010, con decorrenza dal 31/7/2011, ha reso oneroso il riscatto della legge 29/79, tanto che molti colleghi sono stati costretti a rinunciare al riscatto e proseguire il servizio, avendo come unica alternativa il cumulo o la totalizzazione che sono molto svantaggiosi, sia in merito ai requisiti che in termini economici;
- Con il comma 12 undecies, del decreto legge 78/2010 viene abrogata la legge relativa alla costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS che penalizza il personale collocato in congedo prima della maturazione della pensione e, in particolare, il personale più giovane in ferma volontaria;
- Con l’art. 22, comma 34, della legge 23/12/1994, n. 724 è stato introdotto, per il solo anno del 1995, il divieto di estensione del giudicato che è divenuto strutturale con l’art. 41, comma 6, del D.L. n.207/2008 dal 2009. Ed è proprio questo divieto che non permette, per esempio, all’Inps di avvalersi della facoltà di estendere il principio dettato dalle sentenze relative all’applicazione dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del DPR n. 1092/73, costringendo l’istituto previdenziale, anche se non volesse, a ricorrere fino all’appello.
In sintesi all’opposizione paladini, al governo arma di d’istruzione.
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