La storia che vi proponiamo oggi riguarda la triste vicenda avvenuta in un ufficio postale dell’ Esercito Italiano. Un Graduato , per motivi ignoti, si impossessò di alcune raccomandate e carteggio vario in entrata, senza possedere regolare delega né tantomeno un’ autorizzazione dal suo superiore, un Maresciallo.
L’azione però ( purtroppo per lui) non passò inosservata , in quanto tra le scartoffie vi era una notifica di convocazione di un militare del Reparto vincitore di concorso per l’immissione in ruolo nella Polizia di Stato.
La notifica scomparve misteriosamente, e probabilmente su segnalazione del malcapitato vincitore di concorso, venne avviata un inchiesta nei confronti del militare , in quanto, nel luglio 2013, mentre era intento a svolgere le mansioni di addetto al nucleo posta:
— “violava le consegne avute (disposizioni impartite al Nucleo Posta con provvedimento —-luglio 2013 a firma dell’Aiutante Maggiore) ritirando, senza delega né autorizzazione, una raccomandata diretta a un Graduato, contenente la convocazione di quest’ultimo come vincitore di concorso per l’immissione in ruolo nella Polizia di Stato;
— si appropriava di un plico pervenuto con la citata raccomandata, di cui aveva il possesso per ragione del suo ufficio, che non consegnava né in quella data né in seguito al Graduato destinatario, che in tal modo incorreva nella decadenza dei termini previsti per l’immissione nei ruoli della Polizia di Stato”.
In relazione ai medesimi fatti, il Giudice dell’Udienza Preliminare, presso il Tribunale Militare di Verona, con sentenza n. 4/2015 del gennaio 2015, lo assolveva, a norma dell’art. 530 cpv. c.p.p., non ritenendolo colpevole dei reati di “violata consegna aggravata” e “malversazione del portalettere”, ritenendo che, stante la mancata prova del dolo, i fatti, pur ampiamente provati nella loro consistenza materiale, non costituivano reato, malgrado fosse provata la materialità dei reati ascritti all’imputato: egli ha ritirato un plico che non avrebbe dovuto ritirare, con ciò contravvenendo alla consegna; inoltre, il plico, venuto nella sua disponibilità, non è stato consegnato al destinatario, né gestito ritualmente, come si evince dal fatto che se ne è persa ogni traccia ed è andato perduto”.Continua
Il giudice concludeva, infine, che “spicca nel caso di specie la gravità del danno subito dalla persona offesa, la quale, vincitrice di concorso, non ha potuto essere assunta secondo i tempi della procedura concorsuale”:
“le indagini svolte per chiarire l’accaduto hanno permesso di accertare che la lettera raccomandata, giunta all’ufficio postale di Omissis, è stata indebitamente ritirata dall’imputato, il quale era incaricato quale addetto al nucleo posta del Reparto ma non era autorizzato a ritirare le raccomandate o assicurate destinate ai singoli militari in servizio ma solo la posta ordinaria e le raccomandate e assicurate destinate al Comando. Tanto risulta senza dubbio dall’apposizione della firma sull’avviso di ricevimento, chiaramente riconducibile all’imputato e dal fatto che, come risulta dagli ordini di servizio, quel giorno era lui il soggetto incaricato al ritiro della posta presso l’ufficio postale di Gemona.
L’imputato era a conoscenza del fatto che egli non era autorizzato a ritirare quel tipo di lettera, come emerge dalla testimonianza di … egli ha ritirato un plico che non avrebbe dovuto ritirare, con ciò contravvenendo alle consegne; inoltre, il plico, venuto nella sua disponibilità, non è stato consegnato al destinatario né gestito ritualmente, come si evince dal fatto che se ne è persa ogni traccia ed è andato perduto”.
Nel luglio 2015 l’amministrazione disponeva un’inchiesta formale , il cui esito, reso noto il successivo settembre, decretava la sospensione disciplinare di mesi due per il Graduato.
Vano il tentativo del Graduato di rivolgersi al Tar
Il militare ha tentato la via dei giudici del Tar Friuli Venezia giulia , impugnando la sospensione dal servizio di due mesi per violazione del principio di legalità, tardività del procedimento disciplinare; eccesso di potere per carenza, contraddittorietà e travisamento della motivazione; travisamento dei fatti ed illogica inferenza dalla sentenza penale del Tribunale Penale Militare di Verona; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e totale difetto di motivazione circa le modalità di determinazione della sanzione.
Il Tar , con la sentenza N. 00276/2018 respingeva il ricorso in ogni punto, condannando il graduato a rifondere le spese di lite a favore del Ministero della Difesa, calcolati in € 800,00, oltre ad oneri se dovuti.