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Militare escluso dal concorso per Rappoto Informativo negativo – Il Tar annulla il provvedimento

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La sentenza che vi proponiamo oggi (N. 06852/2018 ) riguarda i concorsi interni alle FFAA.  In questo caso  un sergente dell’Esercito  dopo aver partecipato e superato le prove selettive per  l’ammissione al 15° corso per allievi marescialli ,  viene improvvisamente escluso dalla frequenza, per mancanza dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso.

Secondo l’Amministrazione infatti, il militare aveva concluso un  corso di specializzazione professionale per VSP da immettere nel ruolo sergenti (Fase di specializzazione incarico “Artificiere”), con un rapporto informativo negativo, in netto contrasto con quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera a, n. 3 del bando che prevedeva l’aver riportato una qualifica non inferiore a “superiore alla media” o giudizio corrispondente nell’ultimo quadriennio in servizio permanente.

Il Militare si è quindi rivolto al Tar Piemonte che però ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. In merito al ricorso,  adito in sede di appello, si è in seguito espresso anche il  Consiglio di Stato, che ha delegato il TAR per il Lazio ad una fissazione più sollecita dell’udienza di discussione.

La decisione del TAR LAZIO:



Secondo il Tar Lazio, la normativa vigente  prevede la differenziazione tra la scheda valutativa, ed il  Rapporto Informativo. La prima  prevede l’attribuzione di una delle qualifiche previste dall’articolo 1026 del codice dell’ordinamento militare (eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente) , il secondo prevede un giudizio finale, senza la previsione dell’attribuzione di una qualifica.

Il bando di concorso prevedeva la “non ammissione” solamente in caso di  qualifica  inferiore a “superiore alla media” o giudizio corrispondente nell’ultimo quadriennio in servizio permanente, quindi un requisito riferito alla sola scheda valutativa,  che si conclude con l’attribuzione di una qualifica.

Nel caso di specie, nel Rapporto Informativo la valutazione di insufficienza deve essere intesa come espressione di un giudizio di inidoneità ai soli fini del corso di specializzazione professionale volto all’ abilitazione di artificiere per VSP, quindi non idoneo ad  esprimere una qualifica negativa che renda legittima l’esclusione al concorso del Militare. Continua ↓



Inoltre  la locuzione “o altro giudizio corrispondente” non può considerarsi valevole ai fini dell’esclusione dal concorso, in quanto, secondo il Tar:

 sia il legislatore dell’art. 628 del codice dell’ordinamento militare, così come l’amministrazione che ha bandito il concorso, avessero voluto allargare il giudizio in grado di precludere la partecipazione al concorso anche in base a documenti caratteristici, quali i rapporti informativi, che non attribuiscono una qualifica, lo avrebbero previsto in modo espresso.

Il Ricorso del Sergente è stato quindi accolto e l’atto gravato annullato.

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