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Militare congedata dall’Arma per una “storia” con un collega. Punita e trasferita, il Tar la reintegra

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Una donna in ferma quadriennale nell’Arma dei carabinieri è stata reintegrata dal Tar Toscana dopo essere stata collocata in congedo per “non ammissione in servizio permanente”. 

Dopo l’avvio del procedimento di non ammissione al servizio permanente , la donna venne audita , su sua richiesta, innanzi alla Commissione di Valutazione che dopo averla ascoltata aveva emanato un parere, assunto all’unanimità, favorevole alla permanenza del militare nell’Arma.

Nulla da fare. A detta dell’Amministrazione, il militare aveva evidenziato in diversi momenti: – carenza comportamentali e scarsa consapevolezza del proprio stato; scadente affidabilità sul piano attitudinale; rendimento in servizio progressivamente in flessione nel tempo e non soddisfacente nell’ultimo periodo; – minor senso della disciplina militare, palesando, pertanto, il non possesso con costanza nell’intero periodo da valutare ai fini dell’ammissione in servizio permanente del requisito della meritevolezza per carenti qualità morali, buona condotta, attitudini e rendimento prescritto dalla normativa di riferimento per poter continuare a permanere in servizio nell’Arma dei Carabinieri ”.


La donna, non appena espulsa dall’Arma, impugnò il provvedimento, rivolgendosi al Tar Toscana. Il congedo  , secondo la sua difesa, era riconducibile alla “relazione” della donna con un collega sposato. Solo per quella vicenda, la donna  avrebbe subito una punizione di due giorni di consegna e un trasferimento per “incompatibilità ambientale” e il provvedimento di “non ammissione in servizio permanente”  avvenne senza tener conto di  tutto il periodo della ferma quadriennale .

Dello stesso parere i giudici del Tar, che nello stralcio di sentenza N. 00108/2020 dello scorso 27 gennaio 2020, hanno così descritto le motivazioni che li hanno indotti a reintegrare la donna nell’Arma dei Carabinieri:

Secondo l’Amministrazione – sostiene il tar – il giudizio di “non meritevolezza” all’ammissione al servizio permanente sarebbe ragionevole e motivato, in quanto si fonderebbe sulle schede di valutazione e, ancora, su due fatti significativi, riconducibili ad un trasferimento per incompatibilità ambientale e ad una sanzione disciplinare della consegna per due giorni in conseguenza del mancato pernottamento in caserma. Anche il rendimento della ricorrente non avrebbe raggiunto il giudizio della sufficienza.

Le argomentazioni dell’Amministrazione non sono condivisibili.

Ai fini della emanazione del provvedimento di ammissione in servizio permanente – continuano i giudici – la legge demanda all’Autorità militare competente, una valutazione globale del rendimento della personalità del militare, ivi compresi gli aspetti relativi alla buona condotta, alla attitudine e al rendimento; “pertanto, è legittimo il giudizio negativo circa la meritevolezza di detta ammissione, che abbia tenuto conto dei non buoni precedenti disciplinari del militare e di sfavorevoli rapporti informativi compilato sul suo conto .


Nel caso di specie il giudizio sulle “qualità morali e la buona condotta” , è riferito alla sanzione disciplinare della consegna di due giorni nell’ambito della quale si era accertato che la ricorrente “Carabiniere in ferma volontaria addetto a stazione distaccata, sebbene nubile e assegnatario di posto letto, pernottava regolarmente all’esterno della caserma e intratteneva contestualmente relazione sentimentale con altro militare dell’arma coniugato , cagionando disagio al servizio istituzionale, in violazione degli artt. 717-732 comma 1 e 5 e 744, comma 3 del TUROM”.

Pur tralasciando come sia rimasta incontestata la circostanza relativa al fatto che solo ed esclusivamente la ricorrente sia risultata destinataria della sanzione disciplinare (e non quindi anche il commilitone), è dirimente constatare che l’erogazione di una consegna per due giorni deve ritenersi di per sé insufficiente a fondare un giudizio di non meritevolezza, laddove quest’ultimo (come vedremo) non sia confermato e strettamente correlato ad un giudizio complessivo, riferito all’intero periodo di permanenza nell’Arma che, in quanto tale, insiste su un periodo di quattro anni.

E, peraltro, evidente l’estrema esiguità della sanzione irrogata, che ha comportato esclusivamente una consegna per due giorni, circostanza quest’ultima che dimostra come la fattispecie fosse stata già ritenuta non particolarmente grave da parte dell’Amministrazione.

Anche il trasferimento per incompatibilità deve ritenersi non dirimente, essendo stato disposto sempre in conseguenza di detta relazione sentimentale.

Nemmeno è confermato dalle schede di valutazione il giudizio di non meritevolezza che l’Amministrazione riporta nei provvedimenti di non ammissione ora impugnati.Nella scheda n. 4 è evincibile l’attribuzione alla ricorrente di un giudizio sufficiente (o quanto meno di appena sufficiente), non solo da parte del compilatore, ma anche da parte del revisore.



Analogamente dalle schede n. 6 e 7, anche con riferimento agli stralci riportati nei provvedimenti impugnati, non è possibile evincere quel giudizio di non meritevolezza, inferiore alla media o, comunque, anche solo di non sufficienza che l’Amministrazione ritiene esistente.

Le aggettivazioni più utilizzate e riportate nei provvedimenti impugnati sono infatti: “rendimento appena sufficiente”; “sufficiente bagaglio professionale ….ha operato con sufficiente impegno, fornendo un analogo rendimento complessivo;” “rendimento appena sufficiente” “..fa quanto deve”, giudizio “soddisfacente”.Anche nel Rapporto informativo n. 7 (redatto per un periodo di appena 5 mesi) il giudizio del compilatore finale è “soddisfacente”.

Si consideri, inoltre, che la ricorrente ha ricevuto un riconoscimento, in occasione di tre specifiche operazioni a cui la stessa aveva partecipato, circostanze queste ultime che avrebbero dovute essere adeguatamente considerate dall’Amministrazione nella valutazione complessiva.

In conformità ai giudizi contenuti nelle schede di valutazione si era pronunciata, peraltro, anche la Commissione di Valutazione e di Avanzamento affermando che ”il profilo del militare, come emerge dalla sua documentazione personale riferita alla quasi totalità del servizio svolto, è caratterizzato da prestazioni professionali di livello soddisfacente”.

E’ allora evidente che la valutazione finale di non ammissione al servizio permanente risulti contraddittoria e irragionevole in relazione agli atti ad esso presupposti, finendo per essere fondata sulla sola sanzione disciplinare della consegna di due giorni e sulla relazione sentimentale della ricorrente, fattispecie che fanno riferimento a episodi circoscritti, che attengono solo parzialmente all’attività professionale e che, comunque, non esauriscono quella valutazione complessiva sul rendimento che è stata ritenuta sufficiente, in tutte le schede di valutazione sopra citate.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti, annullando i provvedimenti impugnati.


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