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MIlitare autorizzato alla visita medica privata viene punito per disservizio

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Un Caporalmaggiore dell’ Esercito Italiano regolarmente autorizzato a fruire di un permesso per una visita medica, viene punito perché posto a riposo medico, quando invece, a dire dei superiori,  avrebbe dovuto presenziare ad una cerimonia. Una vicenda paradossale che ha costretto il soldato al Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

In un periodo nel quale ci si interroga su quale sia il vero ruolo dei sindacati militari, non mancano certo i provvedimenti che lasciano pensare. Tali provvedimenti dovrebbero essere attentamente valutati dai politici impegnati nella redazione del testo che disciplinerà l’attività di tutela dei militari. Nel caso di specie, il Caporalmaggiore in questione ha commesso il grave errore di ammalarsi nel giorno in cui avrebbe dovuto presenziare ad una cerimonia.
Questo gli è costato diverse centinaia di euro, forse più, ed al solo fine di vedersi riconosciuto il diritto ad ammalarsi.

Il 15 dicembre 2016,il Comandante dello Squadrone comando e supporto logistico del Gruppo Squadroni di sostegno del 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “-OMISSIS-”, ha comminato la sanzione disciplinare di corpo di giorni tre di consegna al militare.

IL Comandante sanzionò il Caporalmaggiore per un un episodio verificatosi tra il 7 e l’8 novembre 2016 presso la caserma del 7° Reggimento dell’Esercito “-OMISSIS-”. In particolare, il Caporalmaggiore, alle ore 15:00 circa del 7 novembre 2016, aveva ricevuto, per il tramite di un collega, l’ordine di partecipare la mattina successiva, in uniforme ordinaria di servizio, ad una cerimonia commemorativa di un ufficiale caduto, con partenza alle ore 9:00.

Il militare , non appena venuto a conoscenza di tale disposizione non riuscì ad avvisare immediatamente il proprio diretto superiore, in quel momento non presente in ufficio, del fatto che, già il precedente 4 novembre, aveva ottenuto un permesso di uscita anticipata per le ore 15:30 del 7 novembre al fine di recarsi presso il proprio medico di fiducia per una visita.


All’esito di detta visita medica, lo specialista certificava al militare un “disturbo dell’adattamento con ansia e depressione misti”, con la prescrizione di “almeno 1 mese di riposo e cure”.

La mattina dell’8 novembre 2016, il soldato entrava in caserma poco dopo le ore 7:00, in uniforme da combattimento, con l’intento di recarsi dal Dirigente del Servizio Sanitario per commutare il riposo medico domiciliare in licenza di convalescenza e di informare il proprio superiore.

Ottenutone il numero di telefono cellulare tramite un commilitone, poco prima delle ore 7:30 dell’8 novembre 2016 il militare informava della situazione il proprio superiore, il quale lo autorizzava a recarsi presso l’infermeria della caserma, ove il riposo medico prescritto dallo specialista privato veniva commutato dal medico di corpo in giorni 31 di licenza di convalescenza.

In conseguenza dell’accaduto, il Comandante dello Squadrone, ritenendo che la condotta del militare fosse perseguibile sotto il profilo disciplinare di corpo, avviava nei suoi confronti un procedimento disciplinare, definito, dopo il vaglio delle giustificazioni addotte dall’interessato, con l’irrogazione di giorni tre di consegna, con la seguente motivazione:

“In data 8/11/2016, la S.V. comandato il giorno precedente a presenziare, in uniforme di servizio, la commemorazione del-OMISSIS-, comunicava in netto ritardo, alle 7:30, di aver effettuato il pomeriggio precedente una visita medica il cui esito non gli avrebbe consentito di svolgere il servizio. Si presentava in uniforme di servizio e combattimento, differentemente da quanto ordinato, recandosi nell’infermeria di reggimento per commutare un certificato medico in licenza di convalescenza. Con il ritardo della Sua comunicazione creando disservizio, evidenziando scarso senso di responsabilità e di spirito di corpo nei confronti della specialità e dei suoi caduti”, per violazione dell’art. 748 (comunicazioni dei militari), dell’art. 717 (senso di responsabilità), dell’art. 719 (spirito di corpo) e dell’art. 729 (esecuzione di ordini) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Avverso tale sanzione, il militare proponeva ricorso gerarchico, che veniva rigettato in data 22 marzo 2017, rendendo così definitivo il provvedimento sanzionatorio irrogato nei suoi confronti. Secondo quanto affermato dal Ministero della difesa, il militare, dopo la visita medica specialistica, “avrebbe potuto quanto meno comunicare la propria indisponibilità al personale di servizio presso la ‘Zona Residenziale’ militare nella quale risiede”.

Al “povero” militare ,  non rimase altra via che quella del  Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, alternativa al solo Tar, ma quest’ultimo prevede un cospicuo dispendio di danaro . Il soldato optò per la prima ipotesi.


Secondo il Consiglio di Stato, il ricorso è meritevole di accoglimento. Malgrado l’Amministrazione disponga di un’ampia sfera di discrezionalità nella contestazione dell’addebito disciplinare, il giudice può intervenire nei limiti della manifesta irragionevolezza e dell’arbitrarietà (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 21 maggio 2018, n. 1332).

Nel caso di specie- sostengono i giudici- l’interessato ha rilasciato delle dichiarazioni nel ricorso,  con cui rivela  di essere venuto a conoscenza del servizio di rappresentanza del giorno 8 novembre, per il tramite di un collega, solo nel pomeriggio del 7 novembre, poco prima di assentarsi dalla caserma per fruire del premesso precedentemente accordatogli finalizzato ad effettuare una visita medica specialistica;

di non essere riuscito ad informare nell’immediatezza il proprio superiore della situazione e di essersi riservato di farlo l’indomani mattina;

di essersi recato in caserma la mattina del successivo 8 novembre intorno alle ore 7:00 e di essere riuscito a riferire del proprio impedimento, telefonicamente, poco prima delle ore 7:30 al proprio superiore, senza che questi gli contestasse verbalmente alcun comportamento disciplinarmente rilevante.

Alla luce di tale ricostruzione fattuale, peraltro non smentita dall’Amministrazione, i giudici ritengono  che la comunicazione del militare sia stata conforme alle disposizioni vigenti e, quindi, tempestiva.Nessuna disposizione prevedeva l’obbligo a suo carico di informare il personale di servizio nella zona residenziale ,così come asserito dal Ministero della Difesa nel rigetto del ricorso gerarchico.

Al riguardo, l’articolo 748 del d.P.R. n. 90/2010, nel disciplinare gli obblighi di comunicazione dei militari ai propri superiori, dispone, al comma 1, che “Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo (…)” senza, quindi, fissare un termine perentorio e limitandosi a prevedere che questo avvenga “prontamente”.

Nel caso di specie, peraltro, l’amministrazione si è dotata di specifiche disposizioni interne, come la direttiva n. 2719 in data 5 febbraio 2007 del Comando Brigata Aeromobile “-OMISSIS-”, nel cui contesto è inquadrato, tra gli altri, il Reggimento “-OMISSIS-”, dispone che “il personale militare che in caso di malattia prevede di non poter rientrare al corpo da licenza e/o di non potersi presentare in servizio ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 4, del Regolamento di disciplina militare [ora sostituito dall’art. 748 del d.P.R. n. 90/2010] deve informare comunque, entro e non oltre l’inizio dell’orario di servizio lavorativo, il proprio Ente di appartenenza”.

Anche dalla direttiva interna si  evince quindi che  l’obbligo di informazione deve essere assolto entro l’inizio dell’orario di servizio del (primo) giorno di assenza per malattia, come verificatosi nel caso di specie.

Il Caporalmaggiore quindi ha rispettato quanto disposto dalla direttiva, informando il proprio superiore alle ore 7:30 circa del giorno stesso, circostanza citata nella stessa motivazione della sanzione disciplinare.

Alla luce delle predette considerazioni – concludono i giudici- il ricorso è meritevole di accoglimento. Ciò non può che far propendere per la legittimità della condotta tenuta dal ricorrente, anche in considerazione del fatto che come innanzi indicato, la partenza per raggiungere il luogo della cerimonia era prevista per le ore 9:00, circostanza che avrebbe in ipotesi consentito al superiore del ricorrente di adoperarsi per la tempestiva sostituzione dell’interessato.

Adunanza di Sezione del 10 aprile 2019




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