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MEF: Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare – Rivalutazione dei livelli di reddito per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

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Nuova circolare del MEF circa la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare e la rivalutazione dei livelli di reddito per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. Include il modello di domanda.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente 2 L’articolo 2 del decreto-legge 13.3.1988, n.69, convertito, con modificazioni, nella legge 13.5.1988, n.153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

La suddetta variazione percentuale rilevata dall’ISTAT, da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2023, risulta pari all’8,1 per cento.

In relazione alla suindicata rivalutazione l’INPS, ai sensi dell’art.1, comma 11, della legge 27.12.2006, n. 296, con circolare n. 55 del 9 giugno 2023, ha diramato le tabelle aggiornate con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2022, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024.

Al riguardo, si fa presente che il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per le famiglie con figli a carico prevedendo, all’articolo 10, comma 3, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione tra l’altro delle prestazioni previste dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (assegno per il nucleo familiare).

Pertanto restano in vigore e continuano a essere riconosciute le prestazioni del predetto assegno per il nucleo familiare per i nuclei diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

Conseguentemente, la rivalutazione dei nuovi livelli di reddito familiare riguarda esclusivamente le tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D. La presente circolare, unitamente alla modulistica per la richiesta dell’assegno e alle citate tabelle contenenti i livelli di reddito, è resa disponibile e consultabile sul sito Internet del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a QUESTO indirizzo:

Circolare

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