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Marina Militare: Modifica del bando di reclutamento di 2000 volontari in ferma prefissata (VFP 1)

Art. 1 L’art. 1 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0312176 del 6 luglio 2021, e’ cosi’ modificato: «1. Per il 2022 e’ indetto un bando di reclutamento nella Marina militare di duemila VFP 1, di cui:

a) millequattrocento per il Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), cosi’ distribuiti: millenovanta per il settore d’impiego “navale”; centoventi per il settore d’impiego “anfibi”; cinquanta per il settore d’impiego “incursori”; trenta per il settore d’impiego “palombari”; cinquanta per il settore d’impiego “sommergibilisti”; sessanta per il settore d’impiego “Componente aeromobili”;

b) seicento per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), cosi’ distribuiti: cinquecentonovantaquattro per le varie specialita’, abilitazioni; sei per il settore d’impiego “Componente aeromobili”.

2. Il reclutamento e’ effettuato su due blocchi di domande con distinti incorporamenti, cosi’ suddivisi:

a) 1° blocco, con quattro distinti incorporamenti: milleduecentocinquantasei posti, di cui novecentocinquanta per il CEMM e trecentosei per le CP, cosi’ suddivisi:

1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto indicativamente a partire dal mese di marzo 2022, per i primi cinquecentocinquanta classificati nella graduatoria di merito generale del 1° blocco, di cui quattrocento posti per il CEMM-settore d’impiego “navale” e centocinquanta per le CP; 2° incorporamento CEMM Navale, CP e CEMM Anfibi, previsto indicativamente a partire dal mese di maggio 2022, per i successivi trecentonovanta classificati nella graduatoria di merito generale del 1° blocco, di cui duecentoquaranta posti per il CEMM-settore d’impiego “navale” e centocinquanta per le CP; inoltre, con il 2° incorporamento saranno immessi i primi sessanta classificati nella graduatoria di merito CEMM “anfibi”; 3° incorporamento Forze speciali e Componente aeromobili, previsto nel mese di settembre 2022, per centonovantasei concorrenti cosi’ ripartiti: i primi cinquanta della graduatoria di merito CEMM “incursori”, i primi trenta della graduatoria di merito CEMM “palombari”, i primi cinquanta della graduatoria di merito CEMM “sommergibilisti”, i primi sessantasei della graduatoria di merito “Componente aeromobili” (che saranno ulteriormente ripartiti in sessanta CEMM e sei CP); 4° incorporamento CEMM Anfibi, previsto indicativamente a partire dal mese di novembre 2022, per i successivi sessanta classificati nella graduatoria di merito per il CEMM “anfibi”.

La domanda di partecipazione puo’ essere presentata dal 14 luglio 2021 al 12 agosto 2021, per i nati dal 12 agosto 1996 al 12 agosto 2003, estremi compresi; b) 2° blocco, con due distinti incorporamenti: settecentoquarantaquattro posti, di cui quattrocentocinquanta per il CEMM e duecentonovantaquattro per le CP, cosi’ suddivisi: 1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese di settembre 2022, (stessa data del 3° incorporamento del 1° blocco), per i primi trecentoquattro classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui centosessanta posti per il CEMM e centoquarantaquattro per le CP; 2° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto presumibilmente nel mese di novembre 2022, (stessa data del 4° incorporamento del 1° blocco) per i successivi quattrocentoquaranta classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui duecentonovanta posti per il CEMM e centocinquanta per le CP.

La domanda di partecipazione puo’ essere presentata dal 7 gennaio 2022 al 5 febbraio 2022, per i nati dal 5 febbraio 1997 al 5 febbraio 2004, estremi compresi.

3. Per il 1° blocco e’ consentito chiedere di essere destinati a uno solo dei seguenti settori d’impiego: a) “CEMM navale e CP” (indicando anche la preferenza per CEMM o CP); b) “CEMM anfibi”; c) “CEMM incursori”; d) “CEMM palombari”; e) “CEMM sommergibilisti”; f) “Componente aeromobili” (CEMM o CP). Per il 2° blocco e’ consentito chiedere di essere destinati al solo settore d’impiego “CEMM navale e CP” (indicando anche la preferenza per CEMM o CP). Non e’ possibile partecipare al concorso per piu’ di un settore d’impiego, neanche presentando distinte domande.

E’ ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i due blocchi, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi. I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche di cui alle lettere b), c), d), e) e f):

qualora idonei per il settore richiesto e vincitori, saranno assegnati a detto settore; qualora idonei quali VFP 1 della Marina militare (CEMM Navale e CP) ma inidonei per il settore richiesto, ovvero idonei non vincitori per detto settore, saranno collocati nella graduatoria generale di cui al successivo art. 6, lettera d) e assegnati, se vincitori, al settore d’impiego “CEMM navale e CP”.

A tal fine, in sede di compilazione della domanda di partecipazione dovranno dichiarare il settore di preferita assegnazione.

Se in un qualsiasi settore d’impiego i posti a concorso risulteranno non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato maggiore della Marina, potra’ procedersi alla devoluzione dei posti ad altro settore d’impiego.

4.Il 10 per cento dei posti disponibili e’ riservato alle seguenti categorie previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare; assistiti dell’Opera nazionale figli degli aviatori; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio.

In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.

5. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto, secondo la modalita’ specificata nel successivo art. 4.

 

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