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Maresciallo dell’Aeronautica condannato a risarcire il Ministero della Difesa per 600mila euro. La Corte dei Conti non fa sconti

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La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale Militare di Roma emessa nei confronti di un maresciallo dell’Aeronautica, condannato per peculato ad anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione militare. Al militare venne imposto di risarcire il Ministero della Difesa per una cifra pari ad euro 608.841,10. Dopo essere stato condannato in tutte le sedi di giudizio, Corte dei Conti compressa,l’uomo ha adito appello alla stessa corte, in cerca di una riduzione della somma da restituire.

Nel 2018 dalla sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, era emerso che il militare, già titolare del fondo per le spese postali per 22 anni (dal 16 luglio 1991 al 28 febbraio 2013), approfittando di tale sua qualifica, nell’arco temporale che va dal settembre 2001 al settembre 2012, avrebbe gestito la corrispondenza facendo risultare somme eccedenti la reale spesa effettuata, appropriandosi della differenza (pari alla somma sopra citata).

Dell’episodio l’Amm.ne militare ne venne a conoscenza nel corso di controlli a campione da cui si potè riscontrare l’esistenza di prodotti postali inviati a destinatari deceduti. Tale fatto spinse ad un più incisivo approfondimento dal quale risultarono ulteriori anomalie, come spedizioni effettuate a militari ancora in servizio; reiterazione di molteplici spedizioni ad uno stesso militare; esibizione della stessa distinta per più rimborsi ecc..

Ulteriori verifiche dimostrarono infine come la spesa mensile per servizi postali, durante la gestione del maresciallo, ammontasse ad una media di seimila euro mensili, mentre, a seguito della sua rimozione e sostituzione con altro collega avvenuta nel 2013, sarebbe tornata ad attestarsi a circa mille euro mensili.

Fu effettuata una laboriosa indagine interna, sfociata con una relazione di Commissione d’inchiesta le cui conclusioni (in atti, recante la data del 29.7.2013) confermarono l’ipotesi di illeceità nella gestione dell’ufficio postale da parte del m.llo.e portarono ad una quantificazione del danno -nei dieci anni contestati- pari ad euro 812.999,48.

Successivamente, in sede giudiziaria, il GUP presso il tribunale militare ordinò una nuova perizia, tradottasi in una ricognizione capillare dell’intera documentazione relativa alla gestione postale ed un controllo analitico di tutti gli episodi in contestazione, a seguito della quale fu rideterminato il danno nella somma di euro 608.000,00.

Contemporaneamente furono disposti approfondimenti riguardo la posizione patrimoniale dell’imputato da cui emerse una situazione non compatibile con il reddito percepito ed, al contempo, l’analisi della movimentazione dei conti correnti mise in luce numerosi versamenti per importi in migliaia di euro sia in contanti, sia in assegni, sia con bonifico.

In base alle suesposte risultanze, la Sezione Giurisdizionale del Lazio, accertava la responsabilità contabile a carico del maresciallo e lo condannava a risarcire il Ministero della Difesa del predetto importo.

L’uomo venne condannato anche dalla Corte dei Conti, ma presentò appello alla stessa Corte. Di seguito un estratto della decisione dello scorso 1 luglio  2020.

Nel merito, i motivi di appello appaiono infondati. I fatti descritti, desumibili in modo puntuale dalla documentazione in atti, ivi comprese le sentenze penali militari di primo e secondo grado, non lasciano residui di dubbio sulla commissione del fatto da parte del Maresciallo:

risulta acclarato in modo inequivoco come egli si sia reso responsabile, per almeno un decennio, della distrazione di somme di cui aveva la disponibilità in ragione dell’ufficio rivestito. E’ stata infatti ricostruita la modalità operativa mediante cui il militare era solito creare l’apparenza dell’acquisto di prodotti postali, in realtà non corrispondenti ad alcuna operazione di sportello, sì da impossessarsi dell’importo fittiziamente speso, ottenendo il reintegro del cd. Fondo permanente.

Gli accertamenti effettuati sulla sua situazione patrimoniale , nonché l’immediata riduzione di spese postali mensili a seguito della rimozione dall’incarico nel 2013 passate da seimila euro a mille -come esposto in narrativa- depongono per la sua colpevolezza. Deve essere disatteso anche l’ulteriore motivo di gravame incentrato sulla errata quantificazione del danno.

Nel premettere che, sul punto, si sono avvicendate ben due perizie, deve sottolinearsi che l’importo di 608.841,10, al netto di interessi, corrisponde esattamente al periodo per il quale si è avuta possibilità di effettuare riscontri di natura oggettiva e documentale:

tale importo è la risultante delle somme liquidate e pagate al titolare del Fondo permanente in ragione dei reintegri mensili operati in suo favore per lo svolgimento dell’attività istituzionale cui era preposto.

Come noto, in ipotesi di responsabilità amministrativa, qualora sia ravvisabile una condotta che abbia comportato un occultamento doloso del danno, la decorrenza del diritto al risarcimento trova il suo dies a quo dalla data della sua scoperta che, nella specie, si individua in quella del rinvio a giudizio, avvenuto dopo la denuncia inviata all’autorità giudiziaria

Per le ragioni espresse, l’appello è respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


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