La Corte dei Conti ha citato in giudizio un Maresciallo dell’ Esercito condannandolo a restituire 39.970,00€ in favore del Ministero della Difesa.
Il Maresciallo, in servizio all’epoca dei fatti presso il 1° Reggimento Granatieri di Sardegna in Roma, con funzioni di consegnatario del deposito carburanti, avrebbe omesso la rendicontazione relativa all’impiego di n. 461 cedole di carburante dal valore nominale di Euro 10 cadauno e di n. 1768 cedole di carburante dal valore nominale di Euro 20 cadauno – per un valore complessivo di Euro 39.970,00€.
Dagli elementi analizzati dai giudici della Corte dei Conti, è emerso che il Maresciallo dell’ Esercito, aveva una responsabilità contabile, quale consegnatario delle cedole carburante (sin dal 12.06.2007), e, quindi, con la qualifica di agente contabile, aveva avuto l’obbligo principale, secondo le leggi di contabilità pubblica, di restituzione, che, a sua volta, presuppone che sia tenuta una condotta diligente nella custodia dei beni affidati.
In tal senso, infatti, si esprime la normativa, ai sensi dell’art. 74 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dell’art. 178 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e, in base a quanto previsto dall’art. 194 del citato regio decreto n. 827, l’agente medesimo ( nel caso di specie il Maresciallo) può liberarsi dall’obbligazione di restituire quanto riscosso solo ove dimostri che l’inadempimento deriva da causa a lui non imputabile. Tale dimostrazione, nella fattispecie, non è stata fornita. Continua ↓
Al contrario, dagli atti di causa – come correttamente evidenziato dal P.M. – risulta che il predetto militare, agente contabile, abbia disatteso le prescrizioni contenute nella circolare ILE-NL-2000-0058-12-00B01 del Comando Logistico dell’Esercito-Dipartimento Trasporti e Materiali.
Di conseguenza, continuano i giudici, essendo il Maresciallo detentore della qualifica di agente contabile in capo al dipendente pubblico, ha l’obbligo di gestire i buoni benzina — cedole secondo le regole della buona amministrazione e con obbligo di rendiconto. Non è l’Amministrazione , specificano i giudici, che deve dimostrare l’esistenza dei beni consegnati, ma è lo stesso consegnatario a dover rappresentare la correttezza di tutte le operazioni contabili svolte sia per la presenza dei buoni benzina presso il Comando militare, sia per la loro possibile perdita.
Il mancato rendiconto dei buoni carburante costituisce comportamento quantomeno gravemente colposo, con valore causale nella produzione del danno erariale che, per l’effetto, ammonta ad euro 39.970,00. La condotta omissiva dell’odierno convenuto rappresenta una gravissima violazione degli obblighi ricadenti sull’agente contabile concludono i giudici.
Il Maresciallo dovrà quindi risarcire il Ministero della Difesa della somma di euro 39.970,00 (trentanovemilanovecentosettanta/00), oltre rivalutazione dalla data della verifica amministrativo-contabile e interessi dalla sentenza al soddisfo.