Il Tar del Piemonte ha accolto il ricorso del maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza dei carabinieri Carmelo Cataldi, di Fossano, ora in congedo al quale era stata vietata ‘l’iscrizione e l’assunzione di carica sociale in seno a partito politico ed erano stati inflitti per un’asserita incompatibilità con l’adempimento dei doveri di Sottufficiale, 5 giorni di consegna di rigore, peraltro con l’espressa ammonizione “che, in caso di inottemperanza, sarebbe stato avviato il procedimento per la diffida ministeriale ed eventuale successiva decadenza dal servizio”.
Secondo l’Arma dei carabinieri infatti – si legge nella sentenza – “l’iscrizione e l’assunzione di carica sociale in seno a partito politico, costituisce comportamento suscettibile di assumere rilievo sotto il profilo disciplinare, ai sensi del nr. 9 dell’allegato ‘C’ al R.d.m.”, del Regolamento di disciplina militare trattandosi di “incarico incompatibile con l’adempimento dei Suoi doveri di sottufficiale”.
Il maresciallo ha impugnato l’intero procedimento a suo carico sostenendo la piena legittimità dei suoi atti, compresa l’assunzione della carica di segretario regionale.