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Mail con minacce indirizzata al Comando – Finanziere punito due volte – Il C.d.S. annulla il secondo provvedimento




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Con la Sentenza  01190/2018 il Consiglio di Stato ribadisce quanto stabilito  dall’ art. 1371 del c.o.m., ovvero che  fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1365 e 1366, un medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie. 

Un Maresciallo della Guardia di  Finanza  alcuni anni or sono inviò ad un proprio Ufficiale superiore tramite il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale, una e-mail contenente affermazioni lesive del prestigio della Guardia di Finanza e della dignità personale di alcuni appartenenti al Corpo, specificatamente individuati, nonché ingiurie e minacce rivolte al citato superiore.

Nei suoi  confronti fu intrapresa un’ azione disciplinare che arrivò fino alla Procura Militare della Repubblicane  che dispose  il giudizio immediato  per insubordinazione con ingiuria e minaccia pluriaggravata continuata .

Nel contempo venne avviato nei confronti del Maresciallo un procedimento disciplinare di corpo, con contestuale richiesta di chiarimenti e nomina di una Commissione consultiva, in ragione della rilevanza disciplinare concernente le affermazioni offensive, fortemente lesive del prestigio della Guardia di Finanza e della dignità personale di alcuni Ispettori del Corpo (in servizio alla sede di Omissis)) specificatamente individuati.

A conclusione dell’iter procedimentale, la competente Autorità disciplinare irrogò al militare la sanzione di otto giorni di consegna di rigore.

Successivamente,il G.I.P. del Tribunale Militare di Verona in accoglimento della istanza prodotta dal militare e previo consenso del P.M., emise ai sensi dell’art. 444 c.p.p. sentenza di patteggiamento e lo condannò alla pena di mesi due e giorni due di reclusione militare, sostituita con la sanzione pecuniaria della multa pari ad euro ( omissis).

A seguito della contestazione degli addebiti da parte dell’Ufficiale Inquirente e delle proposte contenute nel rapporto finale, condivise dal Comandante Regionale Veneto, venne adottato dal Comandante (omissis) –  l’avversato provvedimento disciplinare di stato, con cui venne disposta la sospensione disciplinare dall’impiego per mesi uno.




Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , il Maresciallo della Guardia di Finanza impugnò la sospensione disciplinare dall’impiego per la durata di mesi uno, ravvisando una violazione del principio del ne bis in idem, di cui agli art. 1355, comma 5, e 1371 del C.O.M., in quanto, in relazione alla medesima vicenda, egli fu sanzionato dapprima con otto giorni di consegna di rigore e, successivamente (all’esito della predetta vicenda penale), con un ulteriore mese di sospensione disciplinare.

Il Consiglio  di Stato osserva che la potestà sanzionatoria disciplinare è una, con la conseguenza che una medesima condotta non può essere sanzionata, in cumulo, da una sanzione di corpo e da una di stato, dovendovi essere tra le due sanzioni un rapporto di necessaria alternatività. La sanzione disciplinare di corpo adottata nei confronti del ricorrente ha esaurito la potestà disciplinare in capo all’Amministrazione che, come statuito dal menzionato art. 1371 del c.o.m., non poteva più esercitarla per il medesimo fatto.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Sezione ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento della sanzione disciplinare di stato.




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