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L’UNA TANTUM DELL’1,5%, PREVISTA DAL 1 GENNAIO 2023, SI SOMMA ALLA VACANZA CONTRATTUALE?

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18 aprile 2023 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Col precedente articolo, pubblicato il 30/01/2023, in merito all’emolumento accessorio una tantum pari al 1,5 dello stipendio, previsto dal comma 330 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), si manifestava l’ipotesi che l’una tantum non si aggiungesse alla vacanza contrattuale attualmente in godimento, ma la sostituisse in quanto le risorse stanziate nel complesso per l’anno 2023 non apparivano sufficienti.

Inoltre, si segnalava che l’indennità di vacanza contrattuale in godimento, calcolata sulla inflazione programmata del 2022, anziché essere assorbita dal nuovo emolumento accessorio previsto dalla legge di bilancio, doveva, in base alla norma vigente, essere adeguata all’inflazione reale e che tale formula inedita di elargizione di una tantum, in sostituzione dell’indennità di vacanza contrattuale, di fatto potesse costituire un nuovo blocco dell’aumento di contratto.

La tabella a seguire indica una stima dell’importo dell’I.V.C. se fosse stata rideterminata come previsto dal comma 2, dell’art. 1, del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019-2021) “Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali”:

      • del 50% della I.P.C.A. definitiva del 2022 pari al 8,7%;
      • del 30% da aprile 2023 e 50% da luglio 2023 della I.P.C.A. stimata nell’ultimo Def al 5,9%

    e l’eventuale perdita in ipotesi di mancato contratto per i soli anni 2022 e 2023 (gli importi sono lordo mensili)

(*) in caso di mancato adeguamento contrattuale per il 2022/2023

Dalla pubblicazione del primo articolo ad oggi, molti sindacati militari e siti web che continuano a sostenere che tale emolumento va ad aggiungersi all’indennità di vacanza contrattuale, soffermandosi sulle lungaggini burocratiche che non permettono ancora la corresponsione in busta paga.

Se la loro tesi venisse confermata, verrebbe meno la perplessità manifestata in merito al blocco contrattuale, ma è opportuno evidenziare che, secondo il sole 24 ore, mancherebbero circa 32 miliardi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego per il triennio 2022/2024, una stima che, probabilmente, non tiene conto che nel 2022 e 2023 sono stati già stanziati 1,5 miliardi, per cui sarebbero necessari altri 30,5 miliardi per adeguare all’inflazione gli stipendi dei pubblici dipendenti, pertanto, è presumibile che il governo possa prevedere un adeguamento contrattuale inferiore all’indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, stimato al 18,34% nel triennio.

Si presume che l’emolumento accessorio dell’1,5% dello stipendio possa essere erogato entro il mese di giugno e solo all’ora scopriremo se l’una tantum, prevista dall’ultima legge di bilancio per il solo anno 2023, si aggiungerà alla vacanza contrattuale ovvero sostituirà la stessa.

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