"data-block-on-consent="_till_accepted"data-auto-format="rspv" data-full-width>

Lex 104: permessi mensili negati al militare. Sentenza del Consiglio di Stato

"data-block-on-consent="_till_accepted">

Il Consiglio di Stato si è dovuto pronunciare circa il mancato riconoscimento, da parte dell’amministrazione militare, di permessi mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, chiesti da un militare della Guardia di finanza rivestente il grado di brigadiere, al fine di prestare assistenza al proprio padre, riconosciuto, dalla commissione medica competente, portatore di handicap con la connotazione di gravità.

In particolare, il Comando regionale della Puglia della Guardia di finanza, aveva rigettato l’istanza dell’interessato presentata nel febbraio 2007, ritenendo non sussistente nel caso di specie il requisito dell’esclusività dell’assistenza di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nella sua formulazione vigente ratione temporis.

Il militare aveva adito il  Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, ottenendo la concessione dei permessi. Il Ministero dell’economia e delle finanze si era opposto, inutilmente.

L’appello alla sentenza del tar

Il Ministero dell’economia e delle finanze, in seguito alla condanna,  ha interposto appello , nella convinzione che il  T.a.r.,  avesse applicato erroneamente l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, poiché mancava il requisito dell’esclusività dell’assistenza al portatore di handicap da parte del militare; in particolare, il coniuge del soggetto bisognoso di sostegno – seppur donna anziana e affetta da alcune patologie – secondo l’amministrazione avrebbe potuto prestare il proprio supporto.


La sentenza del Consiglio di Stato del 19/08/2019  

L’appello è infondato. Il papà del militare – specificano i  giudici – era deceduto nel novembre dello stesso  anno ( 2007) , dopo il deposito della sentenza di primo grado , sicché la domanda dell’amministrazione è attualmente volta esclusivamente al passato e, pertanto, finalizzata al recupero monetario della retribuzione percepita dal militare in relazione ai giorni di permesso di cui ha usufruito.

Con l’entrata in vigore dell’articolo 24 della legge n. 183 del 2010, che ha modificato il testo del comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, non è più richiesto, per il riconoscimento dei benefici ivi previsti, il carattere dell’esclusività dell’assistenza, intesa come l’assenza di ulteriori familiari in grado di farsi carico delle necessità di cura della persona disabile.

Tuttavia – continuano i giudici – all’epoca della domanda formulata dal militare, invece, siffatto requisito era previsto ed è al vecchio testo del citato comma 3 dell’articolo 33 che occorre far riferimento per la definizione della vicenda .


Al riguardo, il Collegio non condivide la tesi prospettata dall’amministrazione , in quanto, un eventuale convivente , a causa del suo complessivo stato psico-fisico, pur in assenza di patologie fortemente invalidanti e pur eventualmente convivente con il militare,  non può prestare assistenza al portatore di handicapp

Altrettanto infondata è l’argomentazione per cui, posto che i permessi del figlio riguardavano soltanto tre giorni al mese, il coniuge del padre giocoforza avrebbe dovuto prendersi cura di lui negli altri giorni, con conseguente dimostrazione della sua abilità al sostegno.

Seguendo tale ricostruzione, invero, il beneficio di cui all’articolo 33, comma 3 della legge n. 104 del 1992 non dovrebbe di fatto mai essere riconosciuto: è evidente – sottolinea il  consiglio – che i tre giorni di permesso siano soltanto un ausilio che non impedisce alla famiglia del portatore di handicap di avvalersi di collaborazioni esterne – pubbliche o private –, senza che da ciò si possa automaticamente inferire, nel caso di specie, che, nei giorni in cui il beneficiario prestava servizio, l’assistenza del padre disabile fosse necessariamente in carico al coniuge di quest’ultimo.

Pertanto – conclude il consiglio – merita conferma la statuizione del T.a.r., con cui si è legittimamente affermato che la moglie del soggetto portatore di handicap in condizione di gravità, sia in ragione dell’età avanzata (era ottantenne all’epoca dell’istanza) sia a causa delle patologie da cui era affetta – ipertensione arteriosa ed insufficienza venosa cronica debitamente certificate –, non poteva prestare assistenza al coniuge, sicché il militare era l’unico soggetto che poteva prestare assistenza al padre, con conseguente sussistenza del suo diritto ad usufruire dei permessi mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.




Loading…


Loading…


Loading…

Condivisione
"data-block-on-consent="_till_accepted">
"data-block-on-consent="_till_accepted"data-auto-format="rspv" data-full-width>