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Lex 104.Il SINAM chiede la cancellazione del militare referente unico che assiste la persona disabile

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Il SI.NA.M. richiede allo Stato Maggiore  della Marinala modifica delle Circolari “Modalità applicative delle agevolazioni lavorative ex articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104” con la cancellazione del principio di militare referente unico per l’assistenza alla persona disabile.

L’organizzazione sindacale continua l’opera in favore del personale militare della Marina Militare e della Guardia Costiera: questa è la volta delle variazioni in materia di tutela della disabilità L.104/1992, introdotte dal “D.Lgs 105 del 30 giugno 2022”.

Com’è noto, ai fini dell’attuazione della direttiva UE sulla conciliazione vita-lavoro, con decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, venivano introdotte importanti novità nell’ambito dei permessi di cui alla legge 104 e del relativo congedo straordinario, in particolare per quel che concerne, i soggetti legittimati ad avanzare le apposite istanze, dirette alla fruizione delle previste tutele assistenziali a favore dei soggetti affetti da gravi disabilità.

L’INPS, con messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022, diversamente da quanto era previsto dal previgente sistema, le regole concernenti il diritto ai permessi L.104, a far data dallo scorso 13 agosto 2022, data di effettiva entrata in vigore D.lgs in parola, pubblicato nella G. U. – Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, sono state modificate in ottica più estensiva.

Nello specifico, il summenzionato atto normativo, va a modificare di fatto, quanto previsto dall’articolo 33 della legge 104/92, cancellando il principio del referente unico dell’assistenza, per cui, seppure nel limite dei tre giorni, i permessi 104 per l’assistenza alla stessa persona affetta da grave disabilità, sono riconosciuti su richiesta a più soggetti tra gli aventi diritto, che potranno beneficiane alternativamente.

Nell’ottica del novellato quadro normativo, è stato doveroso segnalare allo Stato Maggiore della Marina Militare il palese conflitto antinomico tra la Circolare Prot. n. MD MPERS RG20 0069022 del 30/11/2020 “Modalità applicative delle agevolazioni lavorative ex articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, laddove sin già dall’art. 2, della stessa, viene indicato nell’ambito soggettivo di applicabilità del diritto alle agevolazioni il militare referente unico per l’assistenza alla persona disabile.

Analoghe criticità sono individuabili nella Circolare M_INF.CGCCP. 0143562 datata 17.12.2020 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, la quale fonda la regolamentazione di specie, per il personale del Corpo, fornendo disposizioni integrative per il personale del Corpo, in linea con quanto sanzionato dalla Forza Armata.

Allo stato attuale, la prevista modulistica di settore, all’uopo predisposta sul sito istituzionale della Marina Militare, nonché del Comando Generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, a favore del personale esigente, risulta ancora improntata sulla previgente normativa.

Il SI.NA.M. ha evidenziato l’indifferibile necessità della modifica della Circolare MD MPERS RG20 0069022, della Direzione per l’Impiego del Personale Militare della Marina, nonché della Circolare M_INF.CGCCP. 0143562 datata 17.12.2020, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, per consentire ai militari esigenti, di poter inoltrare, conformemente alla normativa corrente le proprie istanze dirette all’assistenza del familiare affetto da grave disabilità.

LA SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE DEL SI.NA.M.

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