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Legge sui sindacati militari. Dossier n° 89/2 – Elementi per l’esame in Assemblea

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Pubblicato il  Dossier n° 89/2 – Elementi per l’esame in Assemblea che contiene le Norme ( molto restrittive) sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

Il nuovo testo delle proposte di legge C. 875, 1060,C. 1702 e 2330 AR, rinviato in Commissione difesa nel corso della seduta della Camera del 28 maggio 2019, reca disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare.

Nel dettaglio i primi cinque articoli della proposta generale delineano le caratteristiche generali delle associazioni professionali a carattere sindacale specificandone gli ambiti soggettivi e oggettivi di riferimento (articoli 1, 2, 4 e 5) e le procedure per il loro riconoscimento (articolo 3).

Al riguardo, il comma 1 dell’articolo 1 della proposta di legge, novella il comma 2 dell’articolo 1475 del Codice al fine di stabilire il principio generale in forza del quale “I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare o Interforze alle condizioni e con i
limiti stabiliti dalla legge”.

Ai sensi dei successivi commi non possono aderire alle richiamate associazioni professionali a carattere sindacale il personale della riserva e in congedo, gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari.

Nel precisare che l’adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari è libera, volontaria e individuale, l’articolo del testo in esame pone il divieto agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento di aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi del provvedimento in esame. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 gli appartenenti alle
Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

Al riguardo, si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell’ordinamento militare), in quanto prevede che “I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali” invece di prevedere che “I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e
con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali” Di seguito il Dossier integrale rilasciato oggi 20 luglio 2020.

DOSSIER INTEGRALE


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