Legge di bilancio. Ecco come cambia il sistema previdenziale per il Comparto Difesa e Sicurezza

Con la legge di bilancio del 2022 cambia il sistema previdenziale per il Comparto Difesa e Sicurezza ed aumenta la pensione.

4 gennaio 2022 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Comparto Difesa e Sicurezza
Il comma 95, dell’art. 1, della
Legge di Bilancio 2022 prevede uno stanziamento di risorse per istituire un fondo per la realizzazione d’interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le risorse, in particolare, vengono stanziate in relazione alla specificità del personale suddetto, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022, 40 milioni di euro per il 2023 e 60 milioni di euro per il 2024, ripartite al 50% per misure:

compensative “rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno
precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento
normativo”;

integrative delle forme pensionistiche complementari “di cui  all’articolo 26 comma 20 della legge 448 del 1998” per il personale immesso nei ruoli a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.

L’Amministrazione Difesa dovrebbe istituire, finalmente, la previdenza complementare con un provvedimento normativo di prossima emanazione per tutto quel personale che sarà immesso in ruolo alla data di tale provvedimento.

Pare invece, che per il restante personale, già in ruolo alla data del provvedimento di istituzione della previdenza complementare, sarà prevista una misura compensativa in alternativa al secondo pilastro della previdenza.

Si presume che questa misura sia un piccolissimo primo segnale della concretizzazione del disegno di legge Atto Senato n. 2180, presentato dalla senatrice Pinotti, finalizzato a calmierare la forte
penalizzazione per il personale del comparto difesa e sicurezza scaturita dall’introduzione del metodo contributivo e da una normativa pensionistica che prevede limiti d’età inferiori rispetto a quelli degli altri lavoratori dipendenti.

Una proposta che si sostanzia nel riconoscere un coefficiente di
trasformazione del montante contributivo, accumulato alla data del congedo per limite di età, corrispondente a 67 anni anziché 60 per il calcolo della quota parte contributiva di una pensione determinata col sistema misto. La seguente tabella mostra la differenza.

 

La proposta di legge fa, chiaramente, riferimento al solo pensionamento per vecchiaia (stralcio “intende ridefinire i coefficienti di trasformazione applicabili per questo personale all’atto del pensionamento «per vecchiaia», in modo da renderli aderenti agli attuali limiti ordinamentali”), mentre la misura compensativa appare interessare tutto il personale a prescindere dalla motivazione della cessazione dal servizio.

La compensazione, visto le risorse stanziate, sembra che verrà riconosciuta gradualmente negli anni, partendo in misura parziale dall’anno di introduzione per crescere negli anni fino al riconoscimento totale da una certa data.

Un esempio di come potrebbe funzionare questa gradualità:

coefficiente maggiore di 1 anno a decorrere dal 1 gennaio 2022;

coefficiente maggiore di 1,5 anni a decorrere dal 1 gennaio 2023;

coefficiente maggiore di 2 anni a decorrere dal 1 gennaio 2024;

Perequazione e Riforma Fiscale
Il 2022
darà una boccata d’ossigeno agli assegni pensionistici, in particolare per la classe media e si tratta degli aumenti più elevati da oltre dieci anni.

Questo grazie ad un adeguamento dell’1,7% con fasce di rivalutazione più generose per gli assegni superiori a quattro volte il minimo Inps e la riforma fiscale che prevede la riduzione delle attuali aliquote Irpef da cinque a quattro e la rimodulazione delle detrazioni.

Il binomio tra riforma fiscale e rivalutazione porterà gli aumenti indicati nella successiva tabella.

(*) senza considerare carichi di famiglia ed al netto Addizionale Regionali Lombardia e comunale dell’0,80%

 

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