Legge di Bilancio 2023. Contratto statali: salta l’adeguamento automatico dell’indennità di vacanza contrattuale e viene introdotto un emolumento accessorio una tantum

 5 dicembre 2022 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Con l’art. 62 della legge di bilancio 2023 è stato stabilito un nuovo sistema per adeguare lo stipendio degli statali all’inflazione, per il solo anno 2023 e nelle more della definizione della contrattazione collettiva nazionale, che ha cancellato l’indennità di vacanza contrattuale e introdotto un emolumento accessorio una tantum.

L’aumento, che aumento non è come vedremo in seguito, è pari all’1,5% dello stipendio, cioè della retribuzione tabellare annua lorda fissa e continuativa, spalmata su tredici mensilità.

Innanzitutto, è opportuno sottolineare che l’una tantum non è a beneficio del personale dirigente in regime di diritto pubblico che ha procedure negoziali determinate in base alla legge (esempio dirigenti militari, professori universitari e magistrati)

L’emolumento accessorio è proporzionale allo stipendio in godimento, quindi:

 per un dipendente ministeriale posizione economica I F 1, con uno stipendio tabellare annuo lordo di 18.019,45, l’aumento sarà di 270,29 euro anni lordi spalmati su 13 mensilità, corrispondente ad un lordo mensile di 20,79 euro;

 per un dipendente dell’agenzia per l’Italia digitale posizione economica F 9, con uno stipendio tabellare annuo lordo di 44.674,87, l’aumento sarà di 669,72 euro annui lordi spalmati su 13 mensilità, corrispondente ad un lordo mensile di 51.52 euro;

 per un magistrato, al momento escluso, sui cui questi aumenti si rifletteranno successivamente (art. 24, comma 1, della legge 448/98), con uno stipendio annuo lordo di circa 120.000, l’aumento sarà di 1.800 euro annui lordi spalmati su 13 mensilità, corrispondente ad un lordo mensile di 138,46 euro;

Le differenze di cui sopra sono semplicemente il frutto di una normale prassi di adeguamento degli stipendi degli statali all’inflazione, pertanto, ai un minore stipendio corrispondente un minore adeguamento rispetto a quello di chi gode di un maggiore stipendio.

L’emolumento accessorio una tantum per il solo anno 2023, come dicevo ad inizio articolo, non è un aumento e spiego il perché.

Come tutti sanno, avendo confidenza con questo istituto dal 1993, l’indennità di vacanza contrattuale è elemento, aggiuntivo e provvisorio, riconosciuto sullo stipendio tra la scadenza di un contratto e il successivo rinnovo. Un’indennità, quindi, che copre i periodi di vuoto contrattuale, la cui entità è definita per legge che stabilisce la percentuale di aumento dal 1 aprile e dal 1 luglio del primo anno di assenza di contratto (esempio contratto 2019/2021 – IVC dal 1/4/2022 e 1/7/2022).

L’ultima legge di bilancio del 2022 aveva previsto un aumento del 0,30% del tasso di inflazione dal 1 aprile 2022 e dello 0,50% dal 1 luglio 2022, in quanto il tasso d’inflazione programmata (TIP) era all’1,5%. Successivamente, col DEF (documento di finanza pubblica presentato al consiglio dei ministri il 6/4/2022) il TIP è stato prima aggiornato ad un + 5,4% e successivamente ad un + 7,1 per l’anno 2022, mentre per l’anno 2023 la NADEF (nota di aggiornamento del documento di economia e finanza approvata dal consiglio dei ministri del 4/11/2022) lo stimava a +4,3%.

Per effetto delle sole previsioni, tra l’altro più basse dell’inflazione reale del 2022, l’indennità di vacanza contrattuale doveva essere rivista dal 2023, come prevede la normativa, al 50% del TIP, pertanto, la IVC doveva essere in media di circa il 3% per il 2022 e circa il 2% per il 2023.

In sintesi, dal 2023 l’IVC sarebbe dovuta essere rideterminata al 5% dello stipendio, con gli arretrati dell’anno 2022, invece l’indennità è stata cancellata e sostituita con l’emolumento accessorio una tantum per il solo anno 2023, senza chiarire, tra l’altro, cosa sarà corrisposto nel 2024, contrariamente alla IVC che, in automatico, veniva corrisposta e adeguata nel tempo fino al primo rateo di stipendio adeguato al nuovo contratto.

Con la tabella successiva, si evidenzia come il nuovo emolumento accessorio sia inferiore all’importo dell’IVC che sarebbe stata adeguata ai parametri di cui sopra se non fosse stata cancellata.

Infine, l’emolumento accessorio è valido solo ai fini del trattamento di quiescenza, a differenza dell’IVC che era valida anche ai fini del Tfs, Tfr e altre indennità equipollenti di fine servizio.

Per concludere, ritengo opportuno sottolineare che nessun governo ha stanziato le risorse necessarie il primo anno della vigenza triennale del contratto, rinviando agli anni successivi, tant’è che il contratto da molte tempo viene approvato e applicato oltre il triennio di competenza, ma è altrettanto giusto evidenziare che il governo Meloni, al momento, per gli statali ha messo sul tavolo una sorta di gioco delle tre carte, penalizzando il personale statale in un momento di inflazione a due cifre.

Se con la legge di bilancio 2024, questo governo destinerà le risorse necessarie per il contratto 2022/2024 parametrato a quelli che saranno gli indici armonizzati dei prezzi al consumo (IPCA) che il riferimento per l’adeguamento dei contratti collettivi nazionali, la penalizzazione di cui sopra verrebbe sanata in sede di conguaglio, a condizione che l’adeguamento per il triennio sia pari ad una stima del 17,4%, in quanto, secondo una nota della Banca di Italia “proiezione macroeconomica per l’economia italiana” del 13/10/2022, l’IPCA si collocherebbe all’8,5 per cento nella media del 2022, al 6,5 per il 2023 e al 2,4 nel 2024

 

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