Quarant’anni fa, l’1 aprile 1981 venne approvata la Legge n. 121, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 10 aprile successivo, con la quale il Corpo militare delle Guardie di P.S., venne disciolto e sostituito dall’odierna Polizia di Stato, un Corpo civile ad ordinamento speciale nel quale venne introdotta la libertà di associazione sindacale.
Ancora oggi la Polizia di Stato non ha raggiunto una piena libertà sindacale, essendo rimasta una disparità di trattamento rispetto al settore pubblico non privatizzato.
Eppure è una libertà che, seppur circoscritta, è ambita dai militari, ai quali è stata riconosciuta la possibilità di costituire associazioni professionali a carattere sindacale dalla Corte Costituzionale, ma senza che vi sia ancora stata una definizione normativa.
D’altronde le prospettive del disegno di legge non consentiranno una vera libertà sindacale a causa del vincolo dello status militare.
Uno status che limita la democratizzazione delle Forze di polizia a ordinamento militare, in particolare del Corpo della Guardia di Finanza, il quale ha competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla normativa vigente [1].
Oggi c’è una ragione legittima per la sussistenza di un fattore discriminatorio di trattamento tra le diverse Forze di Polizia, di differenziazione dello status militare e, quindi, di regime sindacale?
La smilitarizzazione e sindacalizzazione della Polizia di Stato
L’1 aprile 1981 con la Legge n. 121 è stata smilitarizzata la Polizia di Stato, introducendo, nel contempo, il principio di libertà sindacale.
Il riconoscimento del diritto di appartenere ad associazioni sindacali, per le allora Guardie di Pubblica Sicurezza, è stato reclamato sin dagli albori della Costituzione.
Il Decreto Luogotenenziale n. 205/1945, all’art. 1 vietava agli agenti di Polizia l’adesione a sindacati anche se apolitici, a integrazione del d.l. n. 687/1943, con il quale le guardie di P.S. erano state militarizzate.
Il Consiglio di Stato nel 1966 aveva ritenuto plausibile il divieto di appartenere ad associazioni sindacali, anche se apolitiche, nella contingenza dell’inesistenza di organizzazioni sindacali del tutto autonome dai partiti.
La limitazione dei diritti di libera organizzazione sindacale, sanciti dall’art. 39 della Costituzione, era giustificata dal contenuto dell’art. 98 della Costituzione che ammette la possibilità di introdurre, per legge, limitazioni del diritto di iscriversi a partiti politici per agenti e funzionari di Polizia (oltre che ai magistrati e ai militari di carriera in servizio attivo).
Nel contesto storico degli anni 70 ebbe iniziò un movimento di sindacalizzazione della Polizia, sostenuto sia dai sindacati confederali e sia da diverse posizioni politiche. [2]
Il processo di sindacalizzazione era sostenuto dall’intento di creare una Polizia moderna, efficiente e qualificata professionalmente.
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