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Aspettativa Riduzione Quadri-L’art. 2209-septies del Codice di Ordinamento Militare

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Dopo l’ufficializzazione del decreto legislativo del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2016, abbiamo voluto aggiornare il “famigerato” articolo 2209-septies, proprio quello che disciplina la fuoriuscita del personale tramite l’istituto dell’ A.R.Q.( Aspettativa Riduzione Quadri). Il provvedimento è a favore di tutto il personale che essendo avanti con l’età, non ha sufficienti anni contributivi per poter accedere ad altre forme pensionistiche in vigore. Invero, tale provvedimento, era necessario per “svecchiare” le FFAA italiane.Tra appena 10 anni, l’età media dei militari in servizio sarebbe stata molto vicina a 50anni.

 

Di seguito l’articolo del C.O.M. aggiornato:

Art. 2209-septies Disposizioni transitorie intese ad estendere l’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare (1168) 20-02-2015 1078 1. Sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare non dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all’articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all’articolo 2209-quinquies, si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza. 2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, secondo il seguente ordine di priorità: a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno , per
il personale che al 1° gennaio dell’anno di riferimento sia a non più di sette anni dal
raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il corpo di appartenenza
; b) d’ufficio al 31 dicembre dell’anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all’articolo 2209-quater, per il personale a non più di due anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente. 3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri: a) è escluso dalla disponibilità all’eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri; b) percepisce il trattamento economico di cui all’articolo 1821; c) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l’eventuale promozione o conferimento della qualifica di luogotenente con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri; d) può permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di età ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilità di riammissione in servizio e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230. (1168) Articolo inserito dall’ art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.

L’A.R.Q. prevede un trattamento economico pari al 95 per cento di quello attualmente percepito (articolo 1821 del Codice); Il personale non può ricevere promozioni dopo il collocamento in ARQ; può permanere in tale posizione fino all’accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età o, a domanda, qualora si trovi a non più di cinque anni dal limite di età e nei limiti dei contingenti previsti.

Art. 1821 Trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri 1. Al personale dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi dell’articolo 909, competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate, nella misura del 95 per cento, oltre all’indennità integrativa speciale e all’assegno per nucleo familiare, in misura intera. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 compete anche agli ufficiali richiamati ai sensi dell’articolo 909, comma 6. Capo II

L’art. 1821 tratta soltanto il personale dirigente, ma non esiste altra normativa che disciplini l’istituto dell’ Aspettativa Riduzione Quadri. L’A.R.Q. infatti potrebbe essere concessa a un numero definito di militari, stabilito periodicamente dall’amministrazione, a partire dal prossimo 1 gennaio 2017. Restiamo quindi fiduciosi, in attesa di un chiarimento definitivo.

 

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