Alcune considerazioni in merito all’asserita “confusione dei ruoli” – di Cleto Iafrate
In un precedente articolo è stato commentato il parere reso in merito alla circolare emanata dal Ministero della Difesa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2018.
In quella occasione, oltre a segnalare una certa contiguità tra la Seconda Sezione del Consiglio di Stato ed il Ministero della Difesa, è stata evidenziata la tendenza a lasciare le funzioni sindacali ad un “sindacato giallo”, la Rappresentanza Militare; ciò in quanto i nascenti sindacati militari –“sindacati blu”- sarebbero gravati da una sorta di “presunzione di antagonismo”.
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In un successivo contributo, invece, sono state illustrate alcune questioni (irrisolte) ritenute importanti per orientare la discrezionalità del Legislatore in materia di associazionismo militare:
la mancata registrazione dei sindacati nell’esperienza sindacale italiana dopo l’entrata in vigore della Costituzione del 1948;
la repressione della condotta antisindacale e la tutela del delegato;
il rapporto dei sindacati militari con gli organi di informazione.
Leggi: I nodi irrisolti dell’associazionismo sindacale a carattere militare.
In questa sede, invece, si affronterà una questione strettamente connessa alla tematica dell’associazionismo militare, quella della “confusione dei ruoli”, che da anni impegna l’Avvocatura dello Stato, la Corte Costituzionale e il Consiglio di Stato.
La “confusione di ruoli” nel parere del Consiglio di Stato
Il Ministero, nella richiesta di parere al Consiglio di Stato, segnala che in sede di elaborazione della disciplina interna sono emerse alcune perplessità circa i rapporti tra le associazioni sindacali e gli organismi della rappresentanza militare, con particolare attenzione alla possibilità di assolvere funzioni o ricoprire incarichi in entrambi i contesti. Al riguardo, l’Amministrazione ritiene che debba essere precluso ai delegati della rappresentanza militare, di ogni livello, di ricoprire contestualmente incarichi direttivi nelle associazioni professionali a carattere sindacale. Una simile evenienza, infatti, potrebbe indurre confusione di ruoli, determinando criticità nell’ordinaria interlocuzione degli organismi di rappresentanza con le autorità gerarchiche cui sono affiancati; (…). La sezione del Consiglio di Stato osserva che “L’esclusione di un duplice ruolo, negli organi di rappresentanza e in quelli direttivi delle associazioni sindacali, è – a legislazione vigente– congrua e ragionevole, considerata la natura non sindacale degli organi di rappresentanza, costituiti anzi in funzione integrativa delle determinazioni dell’Amministrazione sulle questioni d’interesse del personale. Essi sono sorti proprio per corrispondere in forma dialettica alla funzione propria delle associazioni sindacali, sia pure nella peculiarità e con i limiti di quelle tra militari. Mantenerli distinti serve ad evitare confusioni di ruoli e a preservare il ruolo appunto dialettico delle associazioni sindacali.”
Le ragioni alla base dell’asserita “confusione di ruoli”.
Nel linguaggio corrente, per “confusione” si intende la “situazione di più cose o persone mescolate o riunite insieme alla rinfusa; disordine, scompiglio, tumulto ”.
Nel linguaggio giuridico, invece, si ha “confusione” quando vi è “riunione nella stessa persona di qualità o condizioni contrastanti ”. Nelle obbligazioni, ad esempio, vi è confusione di ruoli quando la stessa persona finisce per essere contemporaneamente debitore e creditore, causando così l’estinzione dell’obbligazione medesima . Si giunge poi, anche all’utilizzo di confusione quale sinonimo di “turbamento, imbarazzo ”.
Dal momento che il Delegato alla rappresentanza e il Dirigente sindacale hanno –o dovrebbero avere- il medesimo interesse, cioè la tutela dei lavoratori militari, è evidente che la scelta semantica non sia ispirata al significato giuridica dell’espressione “confusione di ruoli”. Se così fosse, non dovrebbero esserci motivi di imbarazzo o turbamento, perché i ruoli, come detto, guardano nella medesima direzione.
Ora, per comprendere le ragioni di una tale scelta semantica, bisogna guardare piuttosto al suo significato pedagogico, cioè, al suo significato all’interno della famiglia.
Nei discorsi pubblici, infatti, i corpi militari spesso sono definiti come “una grande famiglia” e i militari appellati come “i nostri ragazzi”. Inoltre nella “grande famiglia militare” il potere sanzionatorio non di rado viene esercitato con finalità correttive ed educative. Si considerino, a tal proposito, i casi di sanzioni disciplinari comminate con motivazioni del tipo: “per la branda in disordine” oppure “per la barba incolta”. Da fonti aperte si è appreso che uno dei “nostri ragazzi” è stato sanzionato addirittura “per aver intrattenuto un rapporto sessuale con la propria fidanzata” . Al militare era stato prescritto dal medico di “astenersi da attività traumatiche di qualsiasi genere”.
Ebbene, ci si chiede: quando in una famiglia si assiste ad una confusione di ruoli?
Tendenzialmente, quando si è in presenza di “genitori adolescenti e giovani adulti”, in cui viene diminuito il divario generazionale tra genitori e figli, creando tra gli stessi un rapporto “meno verticale e più orizzontale” .
In ambito familiare, però, la confusione di ruoli presuppone che il figlio reclami una certa autonomia prima di compiere il diciottesimo anno di età. Dopo quella data non ha più senso parlare di confusione di ruoli, in quanto secondo l’art. 2 del Codice Civile si consegue la capacità di agire con il raggiungimento della maggiore età, con la quale “si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilità un’età diversa”.
Ciò posto, poiché i cittadini-militari hanno determinate restrizioni nell’esercizio dei propri diritti, anche diritti di rilevanza costituzionale, di fatto, nel corso degli anni la loro condizione giuridica è diventata molto simile a quella dei “minorenni”, poiché la tutela dei loro interessi è stata sostanzialmente demandata alla scala gerarchica e ai suoi organi affiancati, o talvolta agli avvocati di fiducia, che hanno acquisito di fatto il ruolo di “tutori” in presenza di contenziosi ad essi pertinenti.
Una tale conclusione la dice lunga su ciò che è stata la rappresentanza militare in tutti questi anni.
In altri termini, l’incompatibilità del ruolo di delegato con quello di sindacalista lascia sospettare che fino ad oggi la rappresentanza militare sia stata per il Comandante come un figlio minorenne servizievole ed obbediente. Un figlio che ha “affiancato” il proprio genitore senza mai porsi in posizione “frontale”. E anche volendo non avrebbe potuto perché la normativa glielo impediva, e chi ci ha provato in alcuni casi ha subito conseguenze disciplinari e di carriera.
Il 13 giugno 2018, dunque, i militari sono diventati maggiorenni; sono diventati capaci di agire e di tutelare in prima persona i propri interessi.
Stando così le cose, sì che c’è “confusione dei ruoli”!
Una inaccettabile confusione che si risolve con la soppressione del ruolo della Rappresentanza militare che oggi non ha più motivo di esistere. E se il Delegato alla Rappresentanza militare tiene veramente alla tutela degli interessi dei colleghi, può continuare ad occuparsene all’interno di un Sindacato Militare.
Il cittadino-militare maggiorenne e il suo rinnovato rapporto con l’Autorità.
In un contesto in cui “la volontà del capo” e la sua discrezionalità amministrativa hanno un peso maggiore del principio di legalità -in quanto quegli spazi che i Padri costituenti destinarono al principio di legalità sono rimasti occupati (abusivamente) dalla “regola dell’onore” (del capo)- la presenza di una struttura associativa che possa fare perno proprio su quel principio di legalità amministrativa viene comprensibilmente vissuta come una lesione delle prerogative proprie del comandante. Ciò in quanto quest’ultimo in qualche modo, viene “responsabilizzato”; come se il “controllore venisse controllato” e, dal suo punto di vista, “venisse messo in discussione”. E “ogni messa in discussione dell’Autorità” in un ordinamento di tal guisa è ritenuta “non in linea” con lo “status militis modello”. Si pensi a tal fine allo scarso punteggio dato ai titoli di studio rispetto agli incrementi che si possono ottenere tramite gli encomi e le valutazioni caratteristiche nei concorsi interni .
Mi pare che abbia toccato proprio il cuore delle questioni il Presidente del Consiglio Centrale di Rappresentanza (COCER) Esercito, allorquando qualche giorno fa ha dichiarato che “in Teatro operativo, in missione in Italia o anche in attività addestrative, dove si impiegano armi e mezzi sofisticati e dove c’è di mezzo la vita delle persone, non può esistere la messa in discussione di un ordine dato da un comandante”.
E’ giusto il caso di precisare, però, che il dovere di obbedienza agli ordini militari non coinvolge solo il fante e l’alpino, ma anche i militari della Guardia di Finanza e dei Carabinieri impiegati in attività di polizia tributaria e giudiziaria. “Il tema, dunque, è a forte connotazione politica e la sua disciplina si presenta come cartina di tornasole per testare le inclinazioni autoritarie ovvero liberali del nostro ordinamento giuridico” .
E’ innegabile che avendo il militare conseguito la maggiore età anche il suo rapporto con l’Autorità si dovrà necessariamente rinnovare. Ma non è detto che ciò sia un male!
Con l’avvento delle associazioni militari, che non fungono primariamente da “controllori dei controllori”, la catena di comando si sentirà “maggiormente responsabilizzata” in quanto vi sarà un soggetto esterno all’Amministrazione ed autofinanziato, che per tutelare adeguatamente gli interessi dei rappresentati dovrà necessariamente verificare il rispetto delle norme.
E’ forse questo che si teme?
Secondo il parere di chi scrive, non è il caso di preoccuparsi, perché un’azione di comando competente, scrupolosa e, soprattutto, imparziale non ha nulla da temere dalla presenza delle associazioni sindacali. Anzi …
Cleto Iafrate