Nel comparto Sicurezza e Difesa le norme che disciplinano le ferie sono molto esaustive, talvolta però può accadere di ricevere un ordine verbale o via mail che obblighi a presentare il nulla osta o addirittura a ritrovarsi in licenza d’ufficio. Ma tutto ciò è corretto?
Diritto alla licenza e al recupero compensativo
Partiamo dal presupposto che la licenza, , ovvero le “ferie” sono “stabilite” dall’articolo 36 della Costituzione.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Sul tema ha fatto scuola la Cassazione Civile “Sezione Lavoro” che nel lontano 2003 ha disposto quanto segue:
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica . Egli ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito , possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [ dalle norme corporative, ] dagli usi o secondo equità. L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Tuttavia in ambito militare, nel 2019 si è espressa la sola Corte Militare di Appello assolvendo dal reato di “disobbedienza” un militare che si era rifiutato di andare obbligatoriamente in licenza. ( Leggi l’articolo QUI).
Nell’ all’art. 12 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 al comma 1 viene disposto che:
Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza.
Sempre in tema di licenze, l’art. 742 del T.U.O.M. al comma 1 dispone quanto segue:
1. Le licenze sono concesse ai militari dalle competenti autorità gerarchiche per periodi superiori alle 24 ore.
Nello stesso TUOM ( testo unico dell’Ordinamento Militare) ai commi 1 e 2 dell’art. 727 “Emanazione di ordini” viene disposto quanto segue:
1. Gli ordini, emanati in conformità e nei casi previsti dal codice, devono essere formulati con chiarezza in modo da evitare dubbi o esitazione in chi li riceve.
2. Soltanto quando lo impongono imprescindibili esigenze connesse con il servizio il superiore può emanare ordini in deroga alle disposizioni di servizio, dandone tempestiva comunicazione all’autorità che ha emanato le disposizioni derogate.
Nel Codice di Ordinamento Militare , all’art. 349 “Ordini militari” al comma 1 viene disposto che:
1. Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto.
Tornando al T.U.O.M. all’art. 729 “Esecuzione di ordini” al comma 2 viene disposto che:
2. Il militare al quale è impartito un ordine che non ritiene conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed è tenuto a eseguirlo se l’ordine è confermato.
Considerando che allo stato attuale non esiste alcuna norma che possa permettere al superiore di inviare obbligatoriamente il sottoposto in licenza ordinaria o in recupero ore,se non per comprovate ed imprescindibili esigenze di servizio, il comma 2 dell’art. 729 del T.U.O.M. parrebbe essere il primo step da seguire (ad esempio tramite un’istanza o anche per le vie verbali ) rispettando sempre la via gerarchica.↓
La Cassazione tra l’altro, si è espressa proprio a tale riguardo. Con la Sentenza del 5 dicembre 2007 “ordine del superiore gerarchico” è stato disposto che:
il sottoposto può sindacare l’ordine impartitogli dal proprio superiore, ogni qualvolta la disposizione emessa appaia palesemente illegittima.
Gli ordini emanati per imprescindibili esigenze connesse con il servizio.
Ovviamente una riflessione va fatta circa le “imprescindibili esigenze di servizio” che potrebbero autorizzare il superiore ad imporre anche la fruizione della licenza entro determinati limiti temporali ( es. eccessivo accumulo di ferie che qualora non espletate potrebbero obbligare l’amministrazione al pagamento dei giorni non goduti). Tali esigenze, previa apposita richiesta dell’interessato, dovranno essere spiegate e confermate dal superiore che dovrà attenersi a quanto disposto dal succitato art. 729 del T.U.O.M..
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