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LA CORTE COSTITUZIONALE HA SANCITO IL DIRITTO DEI LAVORATORI DEL PUBBLICO ALLA MAGGIORAZIONE DELLA R.I.A.

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 24 gennaio 2024 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Per tutti i lavoratori del pubblico, compreso il personale del comparto Difesa e Sicurezza, l’attribuzione di classi e scatti in base all’anzianità di servizio è cessata alla data del 31/12/86, ma successivamente è stata prevista una maggiorazione della RIA (retribuzione individuale di anzianità) per l’anzianità maturata dal 1 gennaio 1987 al 31/12/1988.

In particolare, per il personale civile il DPR n. 44/90, oltre a stabilire una maggiorazione per il biennio 1987/1988, aveva previsto per il personale che, alla data del 1 gennaio 1990, avesse acquisito almeno cinque anni di effettivo servizio o che avrebbe maturato detto requisito nell’arco della vigenza contrattuale 1988-1990, un’ulteriore maggiorazione della RIA.

Ed è proprio questa ulteriore maggiore della RIA prevista dall’art. 9, commi 4 e 5 del DPR n. 44/1990 (concernente il personale civile della Pubblica Amministrazione), che ha formato oggetto di vari contenziosi e di alcune pronunce giurisdizionali che avevano riconosciuto il principio per cui la maggiorazione della RIA (al compimento di 5, 10 e 20 anni di servizio) andava estesa a tutto il personale che avesse maturato le suddette anzianità anche oltre la scadenza del 31/12/1990 della vigenza del DPR 44/90, in quanto la sua efficacia è stata prorogata, nella sua interezza, dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384/92, convertito in legge n. 438/92.

Tra l’altro, un parere del Consiglio di Stato (n. 1188/2000 del 28/8/2000), richiesto proprio dal Ministero del Tesoro, confermò l’estensione degli effetti del DPR n. 44/90 al 31/12/1993 ai fini del beneficio della maggiorazione della RIA.

Quando la questione sembrava risolta, il Governo, per limitare i ricorsi e gli aumenti, stabilì, con l’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, che l’art. 7, c. 1, del d.l. n. 384/92, convertito in legge n. 438/92, si interpretava nel senso che la proroga al 31/12/93 degli accordi relativi al triennio 1988-1990, non modificava la data del 31/12/1990 stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini della maggiorazione della RIA.

Il contenzioso è proseguito negli anni finché il Consiglio di Stato, in fase di decisione degli appelli, ha sollevato il dubbio circa la legittimità costituzionale della legge n.388/2000 e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 4/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000 che escludeva la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini dell’ottenimento della maggiorazione della RIA.

In sintesi, tale sentenza stabilisce che il computo dell’anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA (per il raggiungimento dei 5, 10 e 20 anni di anzianità di servizio) non si ferma al termine del 31/12/90 fissato dal DPR n. 44/90, bensì al 31/12/1993 come previsto dal d.l. n. 384/92.

Quali sono gli effetti della sentenza?

È da valutare se esistono margini per un eventuale ricorso al giudice ordinario da parte di chi non ha mai aperto il contenzioso oppure se la sentenza della Corte costituzionale rimette in gioco solo i ricorsi nel frattempo respinti dall’autorità giudiziaria.

Con gli specchi a seguire si indica la maggiorazione della RIA percepita e quella che potrebbe scaturire da eventuali riconoscimenti

* le tesi espresse in questo articolo sono strettamente personali e riflettono esclusivamente il punto di vista individuale dell’autore

 

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