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Con l’ accanimento gerarchico, il militare non può essere trasferito

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I Militari non possono essere trasferiti se si dimostra l’accanimento gerarchico.La sentenza della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia apre nuovi scenari in materia giuridico-militare. Il ricorso di un Ufficiale avverso un provvedimento di trasferimento da una regione all’altra d’Italia è stato accolto.

Il Tar ha motivato la sentenza giudicando “rilevante” il fatto che un ufficiale di elevata specializzazione sia stato trasferito in altra sede e per giunta con un incarico amministrativo:

Nel caso di specie, al ricorrente non viene mutata solamente la sede di servizio, ma anche il tipo di incarico. E quel che è rilevante è che un ufficiale a elevata specializzazione, quale può essere un pilota elicotterista, viene assegnato a un ufficio con compiti esclusivamente amministrativi.

Una siffatta scelta che prima facie pare configgere, oltre che con l’interesse del destinatario dell’ordine di trasferimento, anche con l’interesse pubblico a non vanificare un bagaglio di conoscenze e abilità frutto di un cospicuo investimento di tempo e risorse pubbliche, meritava una motivazione più puntuale con riguardo alle altre esigenze che in tal modo si è inteso perseguire. Diversamente, il provvedimento si appalesa illogico e irragionevole, e, come tale, illegittimo.

Ulteriormente, va considerato che i suvvisti profili di perplessità del trasferimento in relazione alla estraneità dei nuovi compiti affidati rispetto alla specifica formazione professionale erano stati prospettati dall’interessato in sede procedimentale con lo strumento tipizzato degli elementi d’informazione. E, quindi, a maggior ragione l’Amministrazione non poteva limitarsi a ritenere non rilevanti le circostanze ivi evidenziate, ma doveva, nel riconfermare l’ordine di trasferimento, rendere manifeste le ragioni che con riguardo al singolo caso giustificavano la scelta, e che superavano le surriportate obiezioni.

Dunque, il provvedimento viene annullato per difetto di motivazione.

Di contro, stante la natura del vizio che affligge l’atto, l’Amministrazione conserva intatta la propria discrezionalità. Ne consegue, che non essendovi allo stato certezza della spettanza del bene della vita, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria pure formulata dal ricorrente unitamente a quella caducatoria.

Le medesime ragioni giustificano, poi, l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

Grande soddisfazione da parte dell’avvocato Cosmo Leccese per il traguardo raggiunto dal suo assistito e della rilevanza giuridica e sociale del provvedimento dei Giudici Amministrativi.

 

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