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Istituzione della Croce commemorativa per la partecipazione a operazioni di concorso alla sicurezza internazionale fuori dal territorio nazionale.

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L’articolo 10, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, ai sensi del quale il Ministro della difesa, preposto all’amministrazione militare e civile della Difesa, è il massimo organo gerarchico e disciplinare;

l’articolo 89, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, il quale prevede che le Forze armate hanno il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto intemazionale e alle determinazioni delle organizzazioni intemazionali delle quali l’Italia fa parte;

il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle finarize 6 ottobre 1986, pubblicato nel Giomale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 49 del 6 dicembre 1986, con il quale è stata istituita la Croce commemorativa per il personale delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, del personale civile del Ministero della difesa che ha prestato o presti servizio in una forza o missione destinata al mantenimento della pace al di fuori del territorio nazionale in base ad accordi bilaterali o multilaterali o per conto dell,O.N.U.;

il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle finanze l0 febbraio 1992, con il quale la Croce commemorativa per il servizio in una forza o missione destinata a[ mantenimento della pace al di fuori del territorio nazionale in base ad accordi bilaterali o multilaterali o per conto dell’O.N.U. istituita con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle finanze 6 ottobre 1996 è stata estesa a selezionato personale straniero benemerito dello stato italiano che ha partecipato o partecipi a tali operazioni:

il decreto del Ministro della difesa 15 gennaio 2003, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 9 del 30 marzo 2003, con il quale è stata istituita, per il personale militare e civile del Ministero della difesa, la Croce commemorativa per le operazioni di concorso al mantenimento della sicurezza intemazionale nell’ambito delle operazioni militari in Afghanistan;

il decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2013, pubblicato nel Giomale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 32 del 20 novembre 2013, con il quale la Croce commemorativa per la partecipazione alle operazioni militari in Afghanistan, istituita con decreto del Ministro della difesa 15 gennaio 2003 è stata estesa a selezionato personale militare straniero appartenente alla coalizione impiegata nella missione ISAF;

il decreto del Ministro della difesa 6 febbraio 2017, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 6 del 28 febbraio 2017, con il quale è stata istituita la medaglia commemorativa per il personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, impiegato in operazioni di antipirateria per la salvaguardia della libertà di navigazione non svolte nei mari prospicienti la penisoia italiana, imbarcato su unità navali nazionali ed estere ovvero assegnato presso sedi di “Comando e Controllo” o supporto logistico dell’ operazione, dislocate al di fuori del territorio nazionale, nell’area geografica in cui si svolge l’operazione stessa;

RAVVISATA l’opportunità di attribuire un idoneo riconoscimento al personale militare e civile del Ministero della difesa, che abbia partecipato a operazioni di concorso alla sicurezza internazionale al di fuori del territorio nazionale, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle otgarizzazioni intemazionali, che non sono già state riconosciute utili per il conferimento di altra croce commemorativa tazio nale, DECRETA

Art. 1 1. E’ istituita la Croce commemorativa, con nastrino e diploma, per le benemerenze acquisite dal personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché da selezionato personale straniero benemerito dello Stato italiano, che, con alto senso del dovere e della responsabilità, elevato spirito di sacrificio e ineprensibile comportamento disciplinare, ha partecipato a operazioni di concorso alla sicurezza internazionale, al di fuori del territorio nazionale, owero è stato assegnato presso sedi di “Comando e Controllo” o supporto logistico dell’operazione, dislocate al di fuori del territorio nazionale, in base ad accordi bilaterali o multilaterali, per conto dell’ONU, dellaNATO e dell’Unione ewopea, che non sono già state riconosciute utili per il conferimento di altra croce commemorativa nazionale.

2. La Croce commemorativa, il nastro e il nastrino hanno le caratteristiche raffrgurate nell’allegato l, che costituisce parte integrante del decreto.

Al nastro, al quale è appesa la decorazione, è sovrapposta una fascetta di bronzo che riporta la denominazione dell’area geografica o della nazione in cui ha aluto luogo l’intervento.

3. Il Capo di stato maggiore della difesa, con propria deteminazione, indica le missioni, il periodo temporale di inizio e termine delle operaziori e le zone di intervento che danno luogo alla concessione della Croce commemorativa, nonché la scritta da apporre sulla fascetta di bronzo, sul nastrino e sul diploma.

Art.2 l. La decorazione è attribuita al personale che ha effettivamente preso parte alle operazioni, svolte fuori dal territorio nazionale, per un periodo continuativo non inferiore a quarantacinque giorni.

Per gli equipaggi di volo il conferimento spetta al personale che ha preso parte, nella zona delle operazioni, a quindici missioni su aeromobili ad ala fissa, a trenta missioni su aeromobili ad ala rotante.

Si prescinde dal vincolo della dislocazione in area di operazioni per il personale pilota e di supporto alle operazioni con aeromobili a pilotaggio remoto (APR), che ha effettivamente preso parte all’operazione per un minimo di quindici missioni o di sessanta ore di volo.

2. Si prescinde dai liniti temporali o numerici di cui al comma 1 nei confronti del personale che, nel corso dell’impiego, è deceduto oppure ha riportato ferite, mutilazioni o contratto malattie, riconosciute dipendenti da causa di servizio, che ne hanno determinato il ritiro anticipato dalle operazioni.

La decorazione è concessa una sola volta per I’impiego nella medesima area geografica, al raggiungimento dei limiti di tempo o del numero di missioni di volo di cui al comma 1.

Art. 3 1. La Croce commemorativa e il relativo diploma, che ne attesta il conferimento, sono rilasciati dalla Direzione generale per il personale militare e dalla Direzione generale per il personale civile con decreto dirigenziale, su segnalazione del Comando operativo di vertice interforze o dei comandi operativi di Forza armata interessati.

2. Gli oneri derivanti dall’acquisto delle insegne sono a carico dei beneficiari, a eccezione delle insegne per il personale straniero benemerito dello Stato italiano e per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, che sono a carico delle Direzioni generali di cui al comma l.

Art. 4 1. Il personale militare a cui è attribuita la decorazione è autorizzato a fregiarsene secondo le modalità previste dal regolamento sulle uniformi.

2. Il personale che, avendo partecipato a più forze o missioni, ha ottenuto più volte il riconoscimento, porta: a) una sola insegna completata da tante fascette di bronzo quanti sono i riconoscimenti ottenuti;

A) Un solo nastrino, completato rispettivamente da una o due stellette di bronzo o da una stelletta d’argento, se i riconoscimenti ottenuti sono rispettivamente due, tre o più di tre.

 

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