Con il presente messaggio si comunica che, anche per il 2024, l’INPS assicura, nella sua qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.
A tale fine, sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it), nella scheda relativa al servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, è stato pubblicato il “Manuale d’uso per l’assistenza fiscale da parte di INPS” aggiornato all’anno 2024, al quale si rinvia per le istruzioni di dettaglio. Il medesimo manuale è disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
2. Il rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante
In via preliminare si ricorda che l’Istituto può prestare assistenza fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante.
Il suddetto rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali, ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere (cfr. il riscontro a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 956-246/2020) o le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile, assegno unico e universale per i figli a carico e assegno per il nucleo familiare).
Il rapporto di sostituzione non ricorre altresì nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata in data antecedente al 1° aprile 2024.
I modelli 730/4 sono trasmessi dall’Agenzia delle Entrate all’INPS e riportano i conguagli derivanti dall’abbinamento della dichiarazione 730, che i sostituti d’imposta effettueranno sulle prestazioni erogate al dichiarante, quali, ad esempio, le retribuzioni dei lavoratori dipendenti o i trattamenti pensionistici.
L’Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno 2024, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF (ad esempio, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASpI, ecc.).
Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze mediante un formale diniego.
A titolo meramente esemplificativo, non è ammessa l’assistenza fiscale in favore di titolari in via esclusiva di assegno sociale, di assegno al nucleo familiare, delle indennità una tantum erogate ai sensi dei cc.dd. decreti Aiuti, oppure nel caso in cui nel corrente anno non sia stata erogata alcuna prestazione, anche qualora sia stata emessa una Certificazione Unica per redditi corrisposti nel periodo d’imposta precedente.
Si segnala che l’Agenzia delle Entrate, in aggiunta a quelli previsti per la generalità dei sostituti d’imposta, ha previsto a uso esclusivo dell’INPS tre particolari codici di diniego, al fine di dare comunicazione alla stessa Agenzia della mancata gestione delle dichiarazioni dei modelli 730.
Per i casi di incapienza, qualora sia impossibile per l’INPS effettuare o completare i conguagli 730 a debito (a causa, ad esempio, della cessazione della prestazione o in casi di prestazione diventata esente) sono previsti i seguenti codici:
- codice CP, conguaglio non possibile parziale;
- codice CT, conguaglio non possibile totale.
A partire dallo scorso anno 2023, per il modello 730 è previsto un ulteriore codice diniego:
- codice ES, diniego per soggetti residenti all’estero.
Tale codice è relativo ai soggetti residenti all’estero, per i quali, essendo precluso l’utilizzo del predetto modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi, è invece necessario, trasmettere all’Agenzia delle Entrate esclusivamente il modello “Redditi Persone Fisiche”.
3. Servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”
Ai fini dell’assistenza fiscale 2024, i contribuenti, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale www.inps.it.
Attraverso tale servizio è possibile, inoltre, consultare i seguenti dati:
- avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
- conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
- eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
- importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Per un puntuale riscontro tra quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730, in possesso del contribuente, e i conguagli che saranno effettuati dall’INPS sulla prestazione in pagamento, si rammenta quanto segue.
Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo complessivo, imputato al dichiarante, a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (comprensivo eventualmente di: primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e di quelle a credito.
In presenza di dichiarazione congiunta l’importo così determinato, scaturente dalla liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730/4, ricomprende anche i debiti/crediti relativi alla posizione fiscale del coniuge[1].
Tale dato, se a debito del contribuente, verrà indicato al rigo 161, colonna 1 e 2, del prospetto di liquidazione del modello 730/4, con la descrizione “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” o, se a credito, sarà riportato al rigo 163 con la descrizione “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.
Oltre alla funzione di consultazione, il servizio in esame consente ai contribuenti di:
- trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda o unica rata d’acconto IRPEF e/o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2024;
- richiedere che l’INPS effettui il diniego della gestione della dichiarazione, nel caso in cui il dichiarante abbia erroneamente indicato l’Istituto quale sostituto d’imposta che deve effettuare i conguagli. Il diniego non può, invece, essere richiesto qualora l’INPS svolgendo correttamente il ruolo di sostituto d’imposta, abbia preso in carico il modello 730 e lo abbia abbinato a una prestazione, con conseguente applicazione dei relativi conguagli.
Anche attraverso l’app “INPS mobile” è possibile consultare i dati relativi alle risultanze contabili della propria dichiarazione e gli esiti relativi all’applicazione dei conguagli.
4. Annullamento e variazione della seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca
L’annullamento o la variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca, il cui addebito è previsto per il mese di novembre 2024, può subire un differimento in ragione delle tempistiche con cui viene effettuata la richiesta di variazione, e ai tempi necessari per la predisposizione dei flussi di pagamento delle prestazioni relative al mese di novembre 2024.
Qualora la richiesta pervenga in un momento successivo rispetto all’elaborazione delle prestazioni in pagamento nel mese di novembre 2024, non sarà possibile applicare tempestivamente la variazione richiesta; la riduzione, pertanto, verrà applicata sulla successiva mensilità di dicembre 2024 con il conseguente rimborso dell’importo relativo alla seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca, trattenuto nel mese di novembre 2024.
5. Gestione delle risultanze contabili
Dal 2020 l’INPS riceve le risultanze contabili dei modelli 730/4 attraverso un canale univoco, proveniente dall’Agenzia delle Entrate, e provvede successivamente a comunicare esclusivamente a quest’ultima le posizioni relativamente alle quali non è tenuto a effettuare i conguagli (cosiddetto “diniego”).
Nei casi in cui l’Istituto, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovi nell’impossibilità di portare a termine l’applicazione dei conguagli a debito scaturenti dal modello 730/4 (ad esempio, a seguito della cessazione della prestazione, del decesso del dichiarante o di incapienza dei pagamenti spettanti), invierà un’apposita comunicazione all’interessato, o agli eredi dello stesso, con l’invito a provvedere autonomamente al versamento dei residui importi a debito, secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.
L’informazione relativa a tale sopravvenuta impossibilità verrà fornita, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione stessa.
Si precisa inoltre che, nel caso di decesso del dichiarante, gli importi a debito non trattenuti dall’INPS devono essere versati dagli eredi direttamente all’Agenzia delle Entrate, ma non sono dovuti gli acconti delle imposte relativi all’anno 2024. Le somme a credito non rimborsate, riportate nella Certificazione unica (CU) 2025, possono essere oggetto della dichiarazione dei redditi dell’anno 2025 (per i redditi dell’anno 2024) per conto della persona deceduta; in alternativa, gli eredi possono chiederne il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.
In caso di dichiarazione congiunta, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria da quella del defunto e versare le eventuali somme a debito di sua competenza, mentre può fare valere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa alla successiva annualità.
Con riferimento alle novità introdotte all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, circa il differimento al 16 dicembre 2024 del termine della rateazione dei conguagli a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle imposte dovute a titolo di saldo e primo acconto (ad eccezione del secondo acconto che non può essere rateizzato), si precisa che, come previsto dal citato articolo 20, comma 1, ultimo periodo, tale differimento non si applica al sostituto di imposta per il quale resta ferma la modalità di rateazione in essere.
Pertanto, il termine ultimo per la rateazione dei conguagli a debito è il rateo di prestazione erogato nel mese di novembre 2024.
Conseguentemente, posto che il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 è fissato al 30 settembre 2024, ai fini della determinazione del numero di rate per il versamento dei debiti d’imposta, dovuti a titolo di saldo e di primo acconto, il dichiarante deve tenere conto, oltre che del predetto limite temporale del mese di novembre 2024, anche dei tempi necessari all’elaborazione delle prestazioni erogate dall’INPS.
Quindi, nei casi in cui la risultanza contabile sia ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno 2024, il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito deve corrispondere al numero di mesi intercorrenti tra la data di elaborazione delle prestazioni medesime e il mese di novembre 2024.
Si forniscono di seguito alcuni esempi di applicazione della rateazione con dichiarazione presentata con conguaglio a debito rateizzato in ragione della data di acquisizione del modello 730/4.
Esempio 1
Risultanza contabile pervenuta entro il 26 giugno 2024 per i pensionati pubblici e il 4 luglio 2024 per i pensionati privati;
numero massimo di rate applicabili = 4 (agosto, settembre, ottobre e novembre).
Esempio 2
Risultanza contabile pervenuta entro il 26 luglio 2024 per i pensionati pubblici e il 1° agosto 2024 per i pensionati privati;
numero massimo di rate applicabili = 3 (settembre, ottobre e novembre).
Esempio 3
Risultanza contabile pervenuta entro il 26 agosto 2024 per i pensionati pubblici e il 4 settembre 2024 per i pensionati privati;
numero massimo di rate applicabili = 2 (ottobre e novembre).
Esempio 4
Risultanza contabile pervenuta entro il 26 settembre 2024 per i pensionati pubblici e il 4 ottobre 2024 per i pensionati privati;
numero massimo di rate applicabili = 1 (novembre).
FONTE INPS