Come già illustrato nel messaggio n. 3404/2021, i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’articolo 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.
Al riguardo, si rende noto che le relative richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – Domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it.
Si comunica inoltre che, a partire dal 15 ottobre 2022, è possibile acquisire le suddette richieste anche per il periodo d’imposta 2023.
Resta fermo che, in assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto in qualità di sostituto d’imposta procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta, di cui al citato articolo 13 del TUIR, sulla base del reddito erogato.