Con riferimento alla prestazione di Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni, con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, l’Istituto ha fornito le prime indicazioni sull’applicazione della nuova misura, rappresentando la possibilità che la rata mensile della prestazione potesse subire variazioni di importo sia in considerazione del momento in cui è presentata la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) sia in ordine alla possibilità di mutamenti dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nel corso dell’anno (ad esempio, per effetto di nuove nascite).
Per tali motivi, nella predetta circolare è stato precisato che l’Istituito avrebbe operato un conguaglio alla fine dell’anno di riferimento dell’AUU che, si rammenta, decorre dal mese di marzo di ciascun anno fino al mese di febbraio dell’anno successivo.
Con il Messaggio numero 1947 del 26-05-2023 si comunica che è stata avviata a livello centrale la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso dell’annualità 2022 tenuto conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023.
A seguito di tale rielaborazione, sono state determinate alcune compensazioni, che hanno dato luogo a importi da erogare in favore del richiedente l’assegno (c.d. “conguagli a credito”) o a somme che sono state erogate indebitamente e che quindi devono essere oggetto di recupero (c.d. “conguagli a debito”).
In aggiunta alle variazioni della DSU, che rappresenta il caso più frequente, il ricalcolo viene effettuato anche a seguito delle seguenti motivazioni, descritte di seguito in via non esaustiva:
- liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilità di gravidanza (c.d. premio alla nascita), sulla base del valore dell’ISEE presentato entro 120 giorni dalla nascita del figlio;
- maggiorazioni degli importi spettanti per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, tenuto conto del riconoscimento della rivalutazione legata all’aumento del costo della vita (cfr. la circolare n. 41 del 7 aprile 2023);
- importi liquidati sulla base di valori di ISEE del nucleo familiare, poi dichiarati discordanti dalla Struttura INPS territorialmente competente a seguito di accertamenti effettuati sulla veridicità dei dati dichiarati;
- conguagli derivanti da operazioni di rettifica dell’ISEE 2022, eventualmente effettuate dai Centri di assistenza fiscale (CAF) successivamente al 31 dicembre 2022;
- eventuali recuperi della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021, laddove non spettante in presenza di nucleo monogenitoriale, diverso comunque da quello vedovile che invece mantiene l’agevolazione per il quinquennio successivo alla data del decesso del genitore lavoratore[1];
- rideterminazione degli importi spettanti per effetto del riconoscimento delle maggiorazioni per soggetti disabili introdotte dal decreto-legge del 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122[2];
- ricalcolo degli importi relativi ai nuclei familiari numerosi e per i figli successivi al secondo (cfr. il paragrafo 2 del messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022);
- ricalcolo degli importi dell’Assegno unico per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza (RdC) con rideterminazione della somma spettante al genitore non facente parte del nucleo ISEE del minore, sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 230/2021 (cfr. il messaggio n. 2261 del 30 maggio 2022);
- importi riconosciuti con riferimento alle domande di Assegno unico presentate antecedentemente al 30 giugno 2022, con ISEE presentati entro il 30 giugno dello stesso anno e rate calcolate con importo al minimo (50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni).
Qualora per effetto di una o più ipotesi, come sopra descritte, si dia luogo a una revisione degli importi dell’AUU con integrazione delle somme in favore del cittadino, le medesime somme sono state poste in liquidazione, in aggiunta alle quote ordinariamente percepite, a partire dalla rata del mese di aprile 2023.
A partire sempre dalla mensilità di aprile 2023, si è proceduto anche al recupero delle somme indebitamente erogate, privilegiando la compensazione degli importi, laddove possibile, con le rate future.
Al riguardo, infatti, si rinvia ai principi generali dettati dalla determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017, che seppure attinente agli indebiti di natura pensionistica, può essere parimenti applicata per quanto attiene le modalità di recupero dell’AUU in compensazione.
Sulla base della citata determinazione presidenziale, al fine del recupero in compensazione degli indebiti, la “compensazione con i crediti” ha natura prevalente rispetto alle altre forme di recupero diretto e la scelta di tale modalità di recupero prescinde dalla quantificazione dell’indebito accertato. Inoltre, sempre nel rispetto di quanto stabilito con la menzionata determinazione, la trattenuta teorica massima viene effettuata nei limiti del quinto dell’importo della mensilità individuata e non è operata se l’importo totale da recuperare è inferiore o pari a 12 euro. Infine, in linea teorica, il numero delle trattenute può arrivare sino a 72 rate e sulla base di quanto stabilito in materia di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e, in via analogica, applicabile all’AUU può riguardare esclusivamente importi a debito relativi all’AUU e non anche debiti ascrivibili ad altre prestazioni (cfr. l’art. 23 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797).
Di seguito si riportano alcuni esempi pratici che illustrano, nel dettaglio, le modalità di compensazione adottata dall’INPS:
Esempio 1: compensazione con “conguaglio a debito”
Cedolino relativo alla mensilità di maggio 2023 per un importo pari a 1.432,18 € (determinato dalla somma dell’importo spettante a titolo di Assegno unico a cui si aggiunge la maggiorazione transitoria spettante ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 230/2021, c.d. componente transitoria).
In tale caso, a fronte di un ricalcolo dell’importo dell’AUU relativo alla mensilità di marzo 2022 emerge la necessità di effettuare il recupero dell’importo indebitamente percepito per un importo totale pari a -42,22 € (composto dalla sola componente transitoria).
Nella fattispecie esemplificata, l’importo indebito relativo alla mensilità di marzo 2022 verrà recuperato sulla competenza di maggio 2023. Pertanto, l’importo posto in pagamento sarà pari a 1389,96€ (= 1432,18 € – 42,22 €).
Esempio 2: compensazione “con conguaglio a credito”
Relativamente alla mensilità di maggio 2023, l’importo spettante è pari a 275,10 € (determinato dalla somma dell’importo spettante a titolo di Assegno unico a cui si deve sommare la maggiorazione prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021, in ipotesi di figlio disabile minorenne).
A fronte di un ricalcolo dell’importo dell’AUU per le competenze da marzo 2022 a dicembre 2022, emerge la necessità di riconoscere un importo a credito del cittadino pari a 850 € (determinato dalla citata maggiorazione per figlio disabile minorenne).
Nella fattispecie in esempio, il credito maturato nel periodo marzo-dicembre 2022 verrà erogato unitamente alle competenze spettanti per la mensilità maggio 2023. Pertanto, nella mensilità di riferimento verrà corrisposto l’importo complessivo pari a 1125,10 € (= 275,10 € + 850 €).
Si fa presente, infine, che i cittadini interessati dalle operazioni di conguaglio riceveranno un avviso via mail/sms con cui sarà loro comunicato l’avvio dei conguagli delle rate dell’AUU in corso di godimento che, pertanto, potranno subire variazioni nell’importo calcolato.
Il dettaglio degli importi rimborsati e delle somme che invece dovranno essere restituite all’INPS verrà indicato in apposita sezione della procedura AUU, a cui l’utente può accedere dal sito istituzionale www.inps.it autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di II livello, CIE e CNS). Tale sezione dell’applicativo verrà rilasciata entro il 10 giugno.
Si comunica che è già possibile acquisire tutti i dettagli relativi al conguaglio operato dall’INPS per la propria posizione, rivolgendosi al Contact Center integrato ovvero alle Strutture INPS competenti per territorio, per i quali è stato rilasciato un aggiornamento della procedura gestionale attraverso il quale gli operatori potranno fornire tutte le necessarie informazioni in ordine agli importi conguagliati.
Si fa riserva di comunicare eventuali ulteriori aggiornamenti con apposito messaggio.