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Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti fino a 350€

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La domanda, rivolta solo lavoratori autonomi ed ai professionisti,  dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica all’INPS, entro la data del 30 novembre 2022.

L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro.

L’indennità è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

1. Premessa e quadro normativo

2. Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionistiIndividuazione della platea dei beneficiari. Misura della prestazione

3. Requisiti

4. Indennità una tantum di importo pari a 350 euro a favore dei lavoratori autonomi e professionisti con reddito complessivo non superiore a 20.000 nell’anno d’imposta 2021

5. Presentazione della domanda

6. Finanziamento e monitoraggio

7. Strumenti di tutela

8. Istruzioni procedurali

9. Istruzioni contabili

1. Premessa e quadro normativo

Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito, anche decreto Aiuti), all’articolo 33, comma 1, prevede l’istituzione di un Fondo finalizzato al riconoscimento di una indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto Aiuti.

Il successivo comma 2 del citato articolo 33 prevede che con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, siano definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità a favore delle suddette categorie di lavoratori.

In attuazione delle richiamate disposizioni di cui all’articolo 33 del decreto Aiuti, il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 19 agosto 2022, pone la disciplina di dettaglio per il riconoscimento dell’indennità una tantum in commento, individuando i soggetti beneficiari, i requisiti, la misura, la modalità di presentazione della domanda, nonché la dotazione finanziaria e il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse stanziate.

Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, all’articolo 20 prevede, infine, che l’indennità una tantum di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 50/2022 è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

2. Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti. Individuazione della platea dei beneficiari. Misura della prestazione

L’articolo 2 del decreto interministeriale 19 agosto 2022 prevede il riconoscimento dell’indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994, e al decreto legislativo n. 103/1996.

Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (di seguito, anche gestioni autonome), si indicano di seguito le categorie di lavoratori che, in presenza dei requisiti previsti dal medesimo decreto interministeriale, possono accedere all’indennità una tantum:

  • lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
  • pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”, che istituisce, tra l’altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo oppure esercitino tale attività per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

Sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.

Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.

L’indennità una tantum a favore delle categorie di lavoratori sopra riportate è erogata dall’INPS a domanda, da presentarsi secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5 della presente circolare.

L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro. L’indennità, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022, è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (cfr. il paragrafo 4).

In entrambi i casi, l’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 917/1986; la stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell’indennità in argomento non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

3. Requisiti

L’articolo 2, commi da 1 a 3, del decreto interministeriale 19 agosto 2022 prevede che, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i lavoratori interessati devono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

a) Avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021

Per i lavoratori autonomi e i professionisti che nel periodo d’imposta 2021 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, si rinvia al successivo paragrafo 4 della presente circolare, ferme restando le precisazioni di seguito riportate in ordine alla verifica e alla determinazione del reddito complessivo, nonché in ordine ai requisiti di cui ai successivi punti b), c), d), e) ed f).

Ai fini della verifica del requisito reddituale, l’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale 19 agosto 2022, stabilisce che dal computo del reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Pertanto, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).

Si precisa, inoltre, che nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo.

Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, l’assicurato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare – pena l’inammissibilità dell’istanza – di non avere percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro come sopra delimitato (cfr. il paragrafo 5).

b) Essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti

I beneficiari devono essere già iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, alla data del 18 maggio 2022. Ai fini dell’accesso all’indennità l’assicurato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare – pena l’inammissibilità dell’istanza – di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, alla gestione autonoma per cui è richiesta l’indennità (cfr. il paragrafo 5). In ogni caso sono destinatari dell’indennità i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale.

c) Essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti

Il decreto interministeriale in esame prevede che i beneficiari siano titolari di partita IVA attiva e che l’attività lavorativa risulti già avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti.

Si evidenzia che il requisito della titolarità della partita IVA non trova applicazione e non deve essere soddisfatto dagli assicurati che sono iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli). Pertanto, i richiedenti il beneficio in qualità di coadiuvanti e coadiutori possono accedere allo stesso solo laddove il titolare dell’impresa presso cui prestano attività lavorativa sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022.

Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.

Ne consegue che non sono destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti alle gestioni autonome in qualità di titolari e i relativi coadiuvanti e coadiutori, per i quali per lo svolgimento dell’attività non è prevista l’apertura di partita IVA.

d) Avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità

Per accedere all’indennità è necessario avere effettuato, entro il 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022, almeno un versamento per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità una tantum, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale in argomento, il predetto requisito contributivo non trova applicazione per i contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento (o contribuzione dovuta da versare per i liberi professionisti) entro la data del 18 maggio 2022.

Si evidenzia, inoltre, che il medesimo articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale 19 agosto 2022 prevede che per gli iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli) il requisito contributivo viene verificato sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Pertanto, gli assicurati che richiedono l’indennità una tantum in qualità di coadiuvanti e coadiutori possono accedere al beneficio solo laddove il requisito contributivo sia soddisfatto sulla posizione aziendale del titolare.

e) Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti

L’indennità una tantum – in ragione della previsione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto interministeriale 19 agosto 2022 – è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

Ai fini dell’accesso all’indennità l’assicurato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare – pena l’inammissibilità dell’istanza – di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022 (cfr. il paragrafo 5);

f) Non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del decreto interministeriale 19 agosto 2022, l’indennità una tantum è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

4. Indennità una tantum di importo pari a 350 euro a favore dei lavoratori autonomi e professionisti con reddito complessivo non superiore a 20.000 nell’anno d’imposta 2021

L’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022 prevede che l’indennità una tantum di cui all’articolo 33 del decreto Aiuti è incrementata di 150 euro per i lavoratori autonomi e professionisti che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, determinato come chiarito al punto a) del precedente paragrafo 3.

Pertanto, in presenza del predetto requisito reddituale, l’indennità una tantum di cui al decreto interministeriale in argomento è riconosciuta ai lavoratori interessati nella misura di 350 euro anziché nella misura di 200 euro.

Si precisa che ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum di 350 euro, i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS devono altresì soddisfare congiuntamente tutti i requisiti di cui ai punti b), c), d), e) ed f) di cui al precedente paragrafo 3.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum di 350 euro l’assicurato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare – pena l’inammissibilità dell’istanza – di non avere percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro (cfr. il paragrafo 5).

5. Presentazione della domanda

I lavoratori appartenenti a una delle categorie di cui al paragrafo 2 della presente circolare, al fine di ricevere l’indennità una tantum, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 novembre 2022, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.

La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate al paragrafo 2 della presente circolare.

Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande di indennità una tantum in commento sono le seguenti:

• SPID di livello 2 o superiore;

• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

• Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

È possibile, inoltre, presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Si evidenzia che i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum di cui all’articolo 33 del decreto Aiuti, sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 5, del decreto interministeriale in commento, alle seguenti dichiarazioni, che vengono rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;

b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;

c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;

d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;

e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;

f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;

g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Si evidenzia che le dichiarazioni aventi a oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 – lettere d) ed e) di cui all’elenco sopra riportato – sono tra loro alternative.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 4 del decreto interministeriale 19 agosto 2022, l’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.

Per l’accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l’INPS procederà alla successiva verifica anche per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.

Nell’ipotesi in cui, all’esito della verifica di cui sopra, risulti l’insussistenza dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 19 agosto 2022, l’INPS avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.

6. Finanziamento e monitoraggio

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto interministeriale 19 agosto 2022, la misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 33 del decreto Aiuti nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con dotazione finanziaria pari a 600 milioni di euro per l’anno 2022.

La quota parte del limite di spesa del Fondo di cui al richiamato articolo 33 destinata ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996 è individuata dall’articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale 19 agosto 2022, in 95,6 milioni di euro per l’anno 2022.

Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, l’INPS e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996 provvedono al monitoraggio del predetto limite e comunicano con cadenza settimanale al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse al pagamento.

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto interministeriale in commento, qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali rende immediata comunicazione all’INPS e agli enti di previdenza sulle risorse residue affinché non siano adottati altri provvedimenti concessori. L’INPS procede alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, nonché di quanto previsto dal citato articolo 5 del decreto interministeriale.

Si precisa che il predetto limite di spesa di 600 milioni di euro è incrementato di 412,5 milioni di euro per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022.

7. Strumenti di tutela

Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità una tantum di cui all’articolo 33 del decreto Aiuti, l’interessato può proporre azione giudiziaria.

8.Istruzioni procedurali

La gestione dell’istruttoria delle domande di cui alla presente circolare sarà completamente automatizzata e prenderà in esame i dati reddituali dichiarati in fase di presentazione della domanda.

Per consentire il monitoraggio delle domande, la gestione dei riesami e per fornire tutte le informazioni necessarie nel supporto all’utenza è disponibile per le Strutture territoriali un’apposita procedura intranet che consente di consultare le domande ricevute, monitorare i pagamenti e gestire gli eventuali riesami.

9. Istruzioni contabili

Gli oneri per l’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, prevista dall’articolo 33 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 92/2022, nonché per l’indennità una tantum prevista dall’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022, posti a carico dello Stato, saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – Gestione oneri vari (GAZ).

L’indennità a favore dei lavoratori autonomi verrà posta in pagamento direttamente ai beneficiari, tramite la procedura dei pagamenti accentrati, ai seguenti conti di nuova istituzione:

GAZ30154 – per rilevare l’indennità una tantum corrisposta direttamente ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; art. 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;

GAZ10154 – per rilevare il debito per l’indennità una tantum nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; art. 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio in uso “3284”, che sarà adeguato nella denominazione.

Le procedure gestionali consentiranno la riemissione in pagamento delle somme riaccreditate, perchè non riscosse dai beneficiari, contraddistinte dal medesimo codice bilancio “3284”, attribuendo gli importi al seguente nuovo conto:

GPA10144 – per rilevare i debiti per la riemissione in pagamento dell’indennità una tantum – art. 32, commi da 8 a 18 e art. 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; art. 18, 19 e 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate, si istituisce il seguente conto:

GAZ24154 – Entrate varie – recupero e/o rentroito dell’indennità una tantum corrisposta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; art. 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio già esistente “1217”, opportunamente ridenominato.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAZ00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.

Il codice bilancio “1217”, sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

Le indennità oggetto della presente circolare non concorrono alla formazione del reddito, ai sensi del TUIR.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Si riporta, nell’Allegato n. 1, la variazione intervenuta al piano dei conti.

QUI LA CIRCOLARE INTEGRALE

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