26 maggio 2023 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
Emolumento accessorio una tantum del 1,5% dello stipendio dal 1 gennaio 2023.
L’ultima legge di bilancio ha previsto l’erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per 13 mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5% dello stipendio (lordo tabellare), con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza che, si presume, assorbirà l’indennità di vacanza contrattuale presente in busta paga e, pertanto, il reale aumento mensile lordo sarà quello indicato nella seguente tabella.
Pare che ci siano stati dei problemi che non hanno ancora permesso il pagamento di questo emolumento accessorio; tuttavia, fonti interne a Noipa si dicono speranzose che l’adeguamento possa essere applicato con lo stipendio di luglio, con i relativi arretrati i cui importi sono indicati nella tabella a seguire che tengono conto anche dei minori contributi previdenziali, in quanto la norma statuisce che tale emolumento ha effetti solo ai fini del trattamento di quiescenza e non ai fini del Tfs e della liquidazione della Indennità Supplementare della Cassa.
Ulteriore taglio del 4% del cuneo fiscale da luglio 2023
Nel documento di economia e finanza (Def) approvato l’11 aprile era stato previsto un nuovo intervento sul cuneo fiscale che si è concretizzato col decreto legge n. 48/2023 con cui è stato previsto un ulteriore taglio del 4% per i redditi fino a 35 mila euro, pertanto il lavoratore con reddito annuo lordo fino a 25 mila euro passa dal 3 al 7% e quello con reddito tra 25 e 35 mila dal 2 al 6%, ma con decorrenza da luglio e senza effetti sulla tredicesima mensilità.
L’Inps, col messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’ulteriore esonero contributivo in vigore da luglio disposto dal succitato decreto legge, pertanto è presumibile che il nuovo beneficio possa essere corrisposto già dalla busta di luglio.
Quindi, nello stipendio di luglio potrebbero esserci entrambi i benefici, con gli arretrati della maggiorazione stipendiale del 1,5% da gennaio a giugno, ma non essendo gli stessi strutturali, bensì a tempo, i lori effetti cesseranno con la prima mensilità del 2024.