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Incongruenze nel calcolo del “moltiplicatore” (montante individuale)

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PERSONALE EX RETRIBUTIVO ( con più di 18 anni di contributi al 31/12/1995 ) CHE  HA OPTATO PER L’INCREMENTO DEL MONTANTE INDIVIDUALE DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 7, DEL D. LGS. N. 165 DEL 30/04/1997, C. D. MOLTIPLICATORE IN ALTERNATIVA AL TRATTAMENTO DI AUSILIARIA .

Articolo a cura del 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Il D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 recante: “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate….” ha apportato significative novità anche sullo statuto previdenziale militare.
In particolare, con l’art. 10, comma 2, è stata disposta la modifica dell’art. 3, comma 7, ultimo
periodo del D. Lgs. n. 165/1997 ed è stata estesa alle Forze armate l’applicabilità dell’istituto del
“moltiplicatore”, già previsto per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al
collocamento in ausiliaria.

Pertanto, il personale militare che è collocato nella posizione dell’ausiliaria a decorrere dal 7 luglio
2017 ed il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo
(compreso il personale ex retributivo che dal 1 gennaio 2012 è passato nel sistema contributivo) può
optare, in alternativa al collocamento in ausiliaria, per l’incremento del montante individuale
contributivo di al citato art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 165/1997.


La Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con circolare del 16/11/2017,
riteneva che, trattandosi di misura alternativa, nella sostanza, all’indennità di ausiliaria,
l’ammontare del montante contributivo non potesse entrare a far parte del cd. “doppio calcolo” ai
fini dell’applicazione dei commi 707 e 708 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015)
che ha precluso, con effetto dal 1° gennaio 2015, la possibilità di maturare, con il sistema
contributivo, un trattamento superiore a quello che sarebbe stato corrisposto con il sistema
retributivo.

Quindi, in un primo momento, l’Amministrazione Difesa ritenne che il “moltiplicatore” non
rientrasse nel doppio calcolo previsto dalla legge n. 190/2014, bensì si aggiungesse al trattamento di
pensione spettante, in quanto alternativo al trattamento di ausiliaria, ma successivamente congelò
questa disposizione interna in cui sosteneva tale tesi, in attesa di un pronunciamento dell’INPS
interessato attraverso un apposito quesito.


L’INPS, con la nota del 26 aprile 2018 indirizzata al Ministero della Difesa, ha sconfessato la tesi
dell’Amministrazione, specificando che l’incremento (c.d. “moltiplicatore”) entrando di fatto, nella
determinazione del montante contributivo non può essere considerata quale quota aggiuntiva, da
aggiungere cioè dopo aver determinato il trattamento meno favorevole spettante (c.d. “doppio
calcolo), atteso anche che il momento dell’opzione precede quello della liquidazione del trattamento
di quiescenza, ma nello stesso tempo significò che il suddetto incremento figurativo potesse
incidere solo nella determinazione del quantum di pensione da calcolare con il sistema misto pro-
rata 2012.

Dunque, l’istituto asseriva che con l’opzione si ha diritto all’incremento contributivo figurativo
valorizzando sulla pensione solo quella parte dell’incremento tale da non superare la pensione che
sarebbe spettata con il sistema interamente retributivo, valutando tutta l’anzianità contributiva
maturata alla cessazione, superando di fatto il concetto di “massima anzianità contributiva” e
garantendo che l’importo del trattamento possa andare anche oltre l’80%.

In sintesi, il personale che opta per “il moltiplicatore” non può beneficiare dell’intero incremento figurativo ma solo di una parte dello stesso che permette di godere di un trattamento di pensione,
comunque, maggiore rispetto a quello dovuto per chi è collocamento direttamente nella riserva.
Alcune sedi provinciali dell’Inps si limitano ad attribuire al personale militare ex retributivo che
optato per “il moltiplicatore, il trattamento previsto per il personale collocato direttamente nella
riserva, seguendo il seguente schema:

L’Inps liquida una pensione ordinaria diretta di un importo annuo lordo di euro 40.300,00, in quanto
il trattamento meno favorevole tra i due sistemi di calcolo di cui all’esempio –A-, cosi come
previsto dalla legge n. 190/2014 e secondo i criteri applicativi di cui alla circolare Inps n. 74 del
10/04/2015.

Ma è del tutto evidente che il personale collocato in ausiliaria che opta per “il moltiplicatore” non
può percepire lo stesso trattamento di pensione del collega collocato direttamente nella riserva,
altrimenti l’opzione non implicherebbe nessun vantaggio economico ma esclusivamente la perdita
del trattamento di ausiliaria e, quindi, vanificherebbe l’intento del legislatore che ha introdotto, con
il D. Lgs. n. 94/2017, l’opzione per la maggiorazione figurativa del montante contributivo in
alternativa ad un trattamento più favorevole quale è quello dell’ausiliaria.
Da quanto sopra, deriva un diverso sistema di doppio calcolo come dal seguente esempio:

Per cui, ai sensi dell’art. 1, comma 707-709 della legge n. 190/2014, a tutto il personale ex
retributivo (con più 18 anni di contributi al 31/12/1995) che ha optato per “il moltiplicatore” spetta
il trattamento meno favorevole dei due calcoli, di cui all’esempio –B-, come da istruzioni della nota
Inps del 26/04/2018, nella parte in cui indica le modalità di calcolo per l’attribuzione
dell’incremento figurativo previsto dall’art. 3, c. 7, del D. Lgs. n. 165/1997, per un importo annuo di
41.500,00 anziché 40.200,00 come impropriamente liquidato.

Ovviamente, gli importi di cui sopra si riferiscono ad un singolo caso e variano da persona a
persona.



Probabilmente, questa incongruenza deriva dal fatto che l’Inps non ha ancora predisposto il doppio
calcolo previsto già dal 2015 dalla legge 190/2014, come affermato da varie sedi provinciali sentite
per le vie brevi ma resta il fatto che è opportuno fare istanza di ricalcolo ovvero interpellare la sede
Inps di residenza per chiedere spiegazioni in merito.
Nel frattempo, il sottoscritto ha predisposto una istanza per un collega per il ricalcolo della pensione
che è stata trasmessa all’Inps prima dell’estate ma ad oggi nessun riscontro.

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