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Incidente con mezzo militare Caporal Maggiore condannato al pagamento di 3.677,42€

https://servizi.corteconti.it/banchedati/sentenze/#!/dettaglio/21/21019428

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Un Caporal Maggiore capo dell’ Esercito in servizio presso il Reparto Comando e Supporti Tattici “omissis” il 1°luglio 2013 mentre era alla guida di un automezzo dell’ Esercito, rimase coinvolto in un incidente stradale.

Un anno dopo, una nota informativa prodotta dal Reparto Comando e supporti tattici “omissis” informava i giudici amministrativi che “il giorno 1 °luglio 2013, l’autoveicolo  in carico all’Amministrazione Militare, regolarmente comandato per il trasporto container aveva subito un ingente danno economico in seguito ad un incidente. In particolare, dopo la manovra di scarico del container, il conduttore si recava presso la parte posteriore del veicolo per staccare i fermi dal CHU (container handing unit, n.d.r.), quando inavvertitamente l’autoveicolo iniziava a muoversi percorrendo un breve tratto di un pendio per poi fermarsi contro un albero”.

Nell’impatto si causava un danno di euro 3.677,42, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del presente procedimento.

Secondo l’accusa, il militare, con il suo comportamento  gravemente colposo  avrebbe causato un danno all’Amministrazione della Difesa “con una condotta connotata da superficialità e non improntata al benché minimo grado di diligenza, non avendo posto in essere quelle cautele, tanto più necessarie in relazione ad un veicolo di così grandi dimensioni affidato alla sua custodia, non avendo adottato tutte le procedure previste per la messa in sicurezza del veicolo, che prevedevano l’inserimento del manettino (freno di stazionamento del veicolo APS 95) di arresto del veicolo”.

L’indubbia responsabilità nella produzione del danneggiamento sarebbe tanto più comprovata, sempre secondo quanto osservato dalla Procura regionale, dal fatto che “come emerge dall’inchiesta amministrativa, per quanto concerne la movimentazione del braccio di supporto alla CHU, tramite l’ausilio dei diversi comandi di cui dispone l’APS, l’operazione è di esclusiva pertinenza dell’operatore che ha anche frequentato uno specifico apposito corso.”

Inoltre l’interessato, malgrado fosse stato chiamato ad esporre le proprie ragioni con invito formale – notificatogli il 28 febbraio 2017 – previsto dall’art. 5 del d.l. n. 453/1993, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19, non ha presentato deduzioni scritte né ha chiesto di essere sentito personalmente.

Successivamente, il militare non si è costituito in giudizio né è comparso all’udienza fissata per la trattazione della causa , ragione per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Continua ↓



Con la sentenza 01/2018, secondo i giudici amministrativi la dinamica dell’incidente è tale da far ritenere sussistente nella specie la colpa grave riconducibile alla condotta del conducente non improntata agli elementari criteri della prudenza e della perizia nella guida, dato che l’evento dannoso avrebbe potuto essere evitato se il convenuto avesse adottato tutte le procedure previste per la messa in sicurezza del veicolo, in particolare se egli avesse inserito il “manettino” di arresto del veicolo (vale a dire il freno di stazionamento del veicolo APS95); a tale condotta gravemente colposa è riconducibile direttamente ed esclusivamente il danno cagionato al veicolo militare.

Inoltre gli  stessi giudici hanno ritenuto particolarmente rilevante il  fatto che  il  militare non si sia costituito in giudizio e non abbia confutato in alcun modo né l’entità del danno ad esso contestato né, tanto meno, la veridicità dei fatti che lo hanno provocato.

In altre parole, assume nella presente fattispecie decisiva rilevanza anche il comportamento processuale tenuto dal militare convenuto, il quale, sebbene fosse stato regolarmente citato, ha preferito non costituirsi né si è presentato a rendere dichiarazione alcuna.

Come è noto, infatti, ancorché per giurisprudenza consolidata la contumacia del convenuto non implichi di per sé il riconoscimento della fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti (né, quindi, esima l’attore dal dare la prova dei fatti costitutivi del vantato diritto, cfr. ex plurimis, Cass. civ., Sez. IIa 8 marzo 2011, n. 5416), essa può concorrere – secondo un’altrettanto consolidata giurisprudenza – insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice.

Ebbene, sulla base di tutto quanto considerato, la Corte dei Conti ha condannato il Caporal Maggiore al pagamento della complessiva somma di euro 3.677,42 in favore del Ministero della Difesa,oltre interessi legali decorrenti dalla data della pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Alla condanna consegue l’obbligo del pagamento delle spese di giudizio.



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