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IN LEGGE DI BILANCIO ULTERIORI RISORSE PER MISURE DI COMPENSAZIONE PER LE PENSIONI DEL COMPARO DIFESA, SICUREZZA E PUBBLICO SOCCORSO.

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 21 dicembre 2023 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

PRECISAZIONE, AGGIORNAMENTO E VALUTAZIONI FUTURE

Con l’articolo precedente del 12 dicembre si è detto che la misura compensativa per il trattamento di quiescenza andrà a beneficio anche del personale cessato dal 2 gennaio 2022, ma non si è rimarcato sufficientemente il fatto che ciò costituisce una novità sostanziale rispetto alla norna introduttiva (comma 95, art. 1, Legge di Bilancio 2022) che, invece, prevedeva il riconoscimento solo per le pensioni decorrenti dall’entrata in vigore del provvedimento normativo a cui la legge ha demandato l’attuazione.

Nella relazione illustrativa dell’emendamento che ha stanziato ulteriore risorse per questa misura di compensazione che si aggiungono alle precedenti destinate dalla legge di bilancio del 2022, viene precisato che occorrerebbero, da qui al 2033, 1,7 miliardi per innalzare il coefficiente di trasformazione e si era presunto che facesse riferimento a quello di 67 anni indicato nelle varie proposte di legge in materia presentate da parlamentari del governo e dell’opposizione.

Invece, la relazione quantifica le risorse necessarie senza indicare esattamente quale sarebbe la progressione dell’incremento del coefficiente negli anni, tanto meno quello a regime dal 2033 e ciò, anche se non costituisce un impegno del governo, potrebbe essere una indicazione, di massima, della volontà dello stesso di come compensare, anche per la mancata istituzione della previdenza complementare, i futuri trattamenti di quiescenza.

Si è cercato, pertanto, sulla base della spesa quantificata in emendamento, di sviluppare quale potrebbe essere l’aumento progressivo negli anni del coefficiente, valido sia per le pensioni di vecchiaia che per quelle di anzianità, nella tabella a seguire.

In sintesi, al momento, con le risorse assegnate, è possibile incrementare il coefficiente di un solo anno nelle pensioni con decorrenza dal 2022, 2023 e 2024, ma ciò sarà possibile solo dopo l’emanazione di un provvedimento normativo. Nella tabella a seguire gli aumenti del trattamento di pensione con + 1 anno.

Infine, con la tabella a seguire, gli aumenti della pensione con un eventuale incremento del coefficiente di trasformazione di + 5 anni

È opportuno evidenziare che bisogna attendere cosa statuirà la legge per l’attribuzione del maggiore coefficiente che necessita di un coordinamento tra la nuova norma e il trattamento di ausiliaria, nel senso che dovrà definire se, al termine dell’ausiliaria, il trattamento sarà rideterminato con un coefficiente ulteriormente maggiorato dei 5 anni trascorsi in ausiliaria che, pertanto, passerebbe da 65 a 70 anni nei casi di collocamento per limiti di età..

È molto probabile che la nuova norma non definisca nulla in merito che potrebbe cambiare lo scenario per la valutazione della scelta tra il permanere in ausiliaria e l’opzione per il c.d. moltiplicatore.

Al momento, e fino a quanto l’incremento del coefficiente sarà modesto, non cambia assolutamente nulla, nel senso che l’ausiliaria, alla lunga, è molto più conveniente del moltiplicatore, a prescindere dalla interpretazione che si dovrà dare al termine dell’ausiliaria sulle modalità di ricalcolo del trattamento pensionistico

Mentre con un incremento più consistente, come nell’ipotesi di + 5 anni (da 60 a 65) tale interpretazione farà la differenza nella scelta tra i due trattamenti.

Se l’interpretazione dovesse essere quella di una quantificazione del trattamento a fine ausiliaria computando gli anni “impiegati” in tale posizione, cioè sulla base di un coefficiente di 70 anni, come da ipotesi, nei casi di cessazione per limiti di età (60 + 5 + 5 a fine ausiliaria), l’ausiliaria risulterebbe sempre più vantaggiosa del moltiplicatore, mentre un’interpretazione più restrittiva (non condivisibile) comporterebbe sicuramente un assottigliamento della forbice e probabilmente un livellamento tra i due trattamenti, quindi una valutazione diversa nella scelta tra i due diversi sistemi di calcolo.

 

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