Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali comunali di cui all’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
La riduzione d’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all’art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applica al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2020, che ha percepito nell’anno 2019 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 28.000 euro.
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