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Impiego del personale militare presso altri Dicasteri

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L’impiego del personale militare presso altri Dicasteri avviene in deroga alle norme che regolano lo stato giuridico e l’avanzamento.

Pertanto, pur in presenza di una normativa di riferimento che consente ad alcune Amministrazioni di usufruire anche di personale militare, tale impiego è “temperato” da alcune limitazioni che lo Stato Maggiore Difesa ha posto con direttive interne.

Tra tali temperamenti vi sono:

  • la limitazione del personale da assegnare, contenuta entro precisi limiti; in tale quadro, sono stati presi accordi in sede congiunta per definire tutte le esigenze possibili, tenuto conto anche del decreto interministeriale che vincola ad un preciso “sovrannumero” la quantità di personale da assegnare fuori dalla Forza Armata. Qualora le Amministrazioni interessate dovessero rappresentare esigenze diverse da quelle note, il soddisfacimento delle richieste sarà subordinato al preventivo avallo del Ministro della Difesa. In ogni caso, l’avvio del personale presso gli altri Dicasteri, anche per normale avvicendamento, è sempre preventivamente coordinato con lo Stato Maggiore della Difesa;
  • la durata del mandato, che salvo diverse prescrizioni di legge è stabilita di un massimo di tre anni.

Allo scopo di pianificare i movimenti del personale presso le altre Amministrazioni, lo Stato Maggiore Difesa ogni anno invia alle Forze Armate (e per conoscenza ai Dicasteri interessati), l’elenco del personale da avvicendare nel corso dell’anno successivo, sulla base della scadenza del mandato. Gli Stati Maggiori di Forza Armata, sulla base della pianificazione della Difesa, inviano i rispettivi piani di avvicendamento che, valutati nuovamente dalla Difesa, saranno approvati definitivamente.

Sulla base di quanto disposto dal Gabinetto del Ministro della Difesa, qualora si debbano soddisfare esigenze particolari con personale militare al di fuori delle situazioni specificatamente previste da apposite norme di legge, il Segretariato Generale della Difesa cura la stipula di apposite convenzioni al fine di poter disporre le conseguenti assegnazioni.

All’atto dell’assegnazione del personale, la Direzione Generale del Personale Militare indica sui relativi dispacci gli Enti incaricati delle funzioni tecnico-amministrative.

Per ciascun Ufficiale o Sottufficiale destinato ad operare presso altre Amministrazioni dello Stato è individuata la linea gerarchica e l’autorità competente a svolgere le funzioni di Comandante di Corpo per quanto attiene a redazione della documentazione caratteristica, potestà sanzionatoria e polizia giudiziaria militare.

FONTE MINISTERO DELLA DIFESA

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