IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE È SOGGETTO AL CONGUAGLIO DI FINE ANNO?

 16 maggio 2023 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Sono un giovane sottoufficiale delle forze armate e ho un reddito mensile poco sotto i 2.692,00 euro (35.000 mila annui).

Attualmente percepisco un taglio del cuneo fiscale del 2% che da luglio passerà al 6%, chiedo, visto che nessuno mi ha saputo dare una risposta, se dovessi chiudere l’anno con un reddito annuo sopra i 35.000,00, in sede di conguaglio di fine anno, dovrò restituire integralmente quanto percepito in più nei vari mesi?

In precedenza il bonus Irpef (80 euro di Renzi) e il trattamento integrativo di 100 euro del governo Conte che sostituì il bonus di 80 euro, erano legati a limiti di reddito annui, pertanto era possibile che si potesse godere mensilmente del beneficio, per poi restituirlo in sede di conguaglio di fine anno, in quanto legati ad un limite di reddito, anche se ciò poteva essere evitato nei casi di redditi prossimi ai limiti previsti con una dichiarazione di rinuncia, momentanea, dell’interessato ed essere attributo in sede di dichiarazione dei redditi, come previsto da norma, ma che moltissimi consulenti del lavoro e addetti hanno disatteso.

Il taglio del cuneo fiscale a favore dei dipendenti pubblici e privati ha esordito l’anno scorso ed è consistito in una riduzione della quota di contribuzione a carico del lavoratore per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche che di massima corrisponde ad una aliquota del 9,19% per i lavoratori del settore privato e del 8,80% del settore pubblico.

Lo sgravio nel 2022 è stato dell’0,80% per il primo semestre e del 2% per il secondo con un limite di retribuzione previdenziale lorda mensile di 2.692 euro (35.000 annui), mentre da gennaio di quest’anno lo sconto è salito al 3% per i redditi fino a 1.923 (25.000 annui) e invariato al 2% per i redditi oltre tale importo.

Con il d.l. n. 48/2023 l’esonero è stato incrementato del 4%, pertanto se la busta paga non supera i 1.923 al mese il risparmio sarà del 7%, se, invece, supera tale importo, ma non i 2.692, il risparmio sale al 6%. I soggetti beneficiari, la misura e le condizioni di spettanza dei vari tagli del cuneo fiscale sono stati spiegati dall’Inps con le circolari n. 43/2022 e n. 7/2023 e dal messaggio n. 3499/2022 dai i quali si desume che il legislatore ha dato un’impostazione totalmente diversa dai criteri e limiti dei precedenti benefici; difatti dalle disposizioni dell’Istituto previdenziale emerge un criterio di calcolo e riconoscimento applicato su base mensile purché la retribuzione lorda, cioè l’imponibile previdenziale, non superi i limiti di 1.932/2.692 mensili.

Pertanto, sarà possibile fruire dello sconto contributivo anche solo in alcuni mesi pure se, nell’anno, viene superato il limite di 35.000, senza che quanto percepito sia recuperato in sede di conguaglio contributivo e fiscale di fine anno.

Lo stesso principio vale per chi supera in alcuni mesi ed altri no il limite di 1.932 mensili, anche in questo caso si beneficerà dello sgravio contributivo sulla base del valore della singola mensilità, a prescindere quale sarà il reddito complessivo dell’anno e senza effetti sul conguaglio di fine anno. Infine, è opportuno precisare che, per espressa previsione della norma, resta ferma la maggiore aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, cioè non ci sono effetti negativi sul trattamento di pensione, in quanto l’aliquota per la prestazione previdenziale non subirà riduzioni, ma sarà sempre pari al 33% dello stipendio, di cui il 9,19% a carico del lavoratore dipendente del settore privato e 8,80% per quello del settore pubblico e il risparmio del lavoratore ricadrà nella fiscalità generale

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