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IL CUSI RICONOSCE L’ERRORE DELLA RIDUZIONE DELL’IMPORTO ESENTE SEGNALATO DAL SINAM

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Roma – il Centro Unico Stipendiale Interforze con la nota 3685 in data 11.06.2024 ha rappresentato alla nostra A.S. il riconoscimento di un errore di calcolo relativo alla quota esente prevista nei trasferimenti d’autorità ai sensi della Legge 29 marzo 2001, n.86 spettante tra gli altri al personale della Marina Militare compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Tale criticità amministrativa contabile era stata segnalata da questa O.S. al CUSI con missiva datata 24.05.2024, che aveva trovato un celerissimo riscontro da parte del Centro Amministrativo Interforze anche per le vie brevi, intuendo sin da subito la propositiva intenzione di voler porre rimedio in tempi brevi.

La notizia positiva, oltre la tempestività, è la risoluzione della problematica che affliggeva i colleghi percettori dell’indennità in parola, dovuta al trasferimento d’autorità per coloro che usufruiscono di alloggio di servizio fornito a titolo gratuito dall’Amministrazione.

Esprimiamo quindi soddisfazione per il lavoro svolto dal nostro Dipartimento Amministrativo, capitanato dal Segretario Nazionale CP, Giuseppe Altomonte, che con zelo svolge un costante lavoro di monitoraggio finalizzato a verificare la corretta applicazione di quanto stabilito per legge.

Altrettanta soddisfazione viene espressa nei confronti della Direzione del Centro Unico Stipendiale Interforze, la quale nell’interesse collettivo del personale amministrato ha mostrato apertura nel dialogo per l’immediata verifica della criticità amministrativa segnalata, nonché per la risoluzione della stessa in tempi rapidissimi.

L’errore, che aveva ingiustamente ridotto l’importo esente da tassazione è stato ora corretto. Tale rettifica si rifletterà nel cedolino stipendiale di Forza Armata a partire dal mese di giugno 2024, seguiranno ulteriori disposizioni per coloro che dovranno recuperare l’erronea decurtazione subita che ammonta a circa € 309,00, per i periodi pregressi secondo la normativa vigente in materia.

E’ doveroso evidenziare che l’errore di calcolo, derivante dalle procedure informatiche adottate per il calcolo della tassazione dell’indennità in parola, è stato operato in concomitanza con il passaggio al sistema stipendiale di NOIPA, ovvero sin dal mese di gennaio 2016, per cui, conseguenzialmente, sono recuperabili le somme indebitamente trattenute, da tale data, dall’erronea riduzione dell’importo della quota esente agli amministrati aventi titolo.

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