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Guardia di Finanza: no all’indennità di compensazione se vi è corretta programmazione del giorno destinato al riposo settimanale

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I ricorrenti, militari della Guardia di Finanza in servizio presso una Compagnia del nord Italia, avevano tentato di farsi riconoscere e quindi retribuire “l’ indennità di compensazione”, chiedendo contestualmente la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennità in questione per tutti gli importi maturati (e non percepiti) nell’arco del decennio 2009 – 2019 (dunque nei limiti della prescrizione ordinaria decennale).

Per i giudici del Tar, il ricorso è infondato. I ricorrenti hanno presentato le richieste di pagamento dell’indennità di compensazione ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (“Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare”), a tenore del quale, “fermo restando il diritto al recupero”, “al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero” (indennità poi aumentata a euro 8,00 con l’art. 38, comma 4, del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, da ultimo confermato dall’art. 27, comma 4, del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39).

Secondo la prospettazione degli istanti il Ministero avrebbe dovuto accogliere le richieste e riconoscere il loro diritto alla corresponsione dell’indennità di compensazione (nella attuale misura di 8 euro lordi a giornata) per tutti i servizi resi dagli interessati di domenica, e/o comunque in giornata infrasettimanale considerata festiva, a decorrere dal 2009, in quanto, a loro dire, “la domenica rimane […] un giorno festivo, irrinunciabile e destinato per definizione al riposo settimanale e, come tale, se lavorato, determina in capo alla Amministrazione l’obbligo di pagamento della ridetta indennità di compensazione”.

Secondo i giudici – come emerge pianamente dalla semplice lettura della norma di cui all’art. 54, comma 3, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, costituisce presupposto per la corresponsione dell’indennità in questione la circostanza che, per una “sopravvenuta e inderogabile esigenza di servizio”, il dipendente venga chiamato a prestare attività lavorativa in una giornata che, secondo la programmazione settimanale, sarebbe stata destinata al riposo (in tali termini dovendosi intendere, infatti, il riferimento al “giorno destinato al riposo settimanale”).

L’indennità in parola ha, dunque, la precipua finalità di compensare il militare per il disagio derivante dall’annullamento di una giornata di riposo intervenuto a ridosso della data già programmata.

In quest’ottica assume rilievo decisivo, al fine di poter decidere circa la spettanza o meno dell’indennità di cui è causa, la programmazione settimanale dei turni di servizio effettuata dal Comandante di Reparto.

Quest’ultimo, secondo quanto specificato nelle circolari in materia (circolare n. 120000/14 del Comando Generale Guardia di Finanza – I Reparto e circolare n. 38891/6212 del 4 febbraio 2002 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio Pianificazione e Programmazione Finanziaria, richiamate dal Ministero e non contestate in parte qua dai ricorrenti), deve accordare il riposo settimanale in giornata diversa da quella corrispondente ad una festività infrasettimanale, facendolo coincidere con la domenica almeno una volta ogni due mesi e, secondo quanto stabilito con le circolari n. 327647/62111 del 24 settembre 2002, del Servizio Amministrativo – I Divisione del Comando Generale e n. 0311707/09 del 22 settembre 2009 dell’Ufficio Programmazione Finanziaria del Comando Generale della Guardia di Finanza (parimenti richiamate dal Ministero e non contestate in parte qua dai ricorrenti), deve procedere ad una “[…] corretta programmazione del giorno destinato al riposo settimanale per i militari che per esigenze di servizio vengono comandati di servizio in giornata festiva domenicale”.

Orbene, in ossequio alle previsioni di cui al citato art. 54, comma 3, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, una volta definita la programmazione settimanale dei turni di servizio il Comandante di Reparto, prima del riposo pianificato, può annullare lo stesso, purché ricorrano esigenze concretamente impreviste, in tal caso spettando al militare la corresponsione dell’indennità di compensazione di cui si controverte.

In altri termini, l’indennità de qua deve essere corrisposta per intero solo quando l’interessato, comandato dall’Amministrazione per sopravvenute e inderogabili esigenze, sia chiamato a prestare servizio nel giorno libero e non quando vengano svolte attività programmate, ancorché ricadenti nella giornata di domenica.

In breve, è necessario dimostrare che le giornate di domenica prese in considerazione fossero state in precedenza destinate, secondo gli ordinari atti di programmazione, al riposo settimanale (anziché all’ordinario servizio) dei ricorrenti, né che questi ultimi, proprio in quei giorni, siano stati chiamati dall’Amministrazione a svolgere attività lavorativa “a sorpresa”, per sopravvenute e inderogabili esigenze di servizio.

Ne consegue, per ciò solo, che le censure non possono trovare accoglimento e, pertanto, vanno respinte.

In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.Clicca l’immagine sottostante per rimanere aggiornato sulle novità della Guardia di Finanza

 

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