07 aprile 2025 a cura del 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
Domanda:
Buongiorno, “ sono un sottufficiale dell’Aeronautica militare in quiescenza dal 1 aprile 2024, vorrei conoscere se è possibile i tempi per l’adeguamento del nuovo contratto e i relativi arretrati” grazie e buona giornata.
Risposta:
Come già precedentemente descritto, con un articolo pubblicato il 29 gennaio 2025, le disposizioni in materia contrattuale prevedono che “i benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio”
Pertanto, il personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione durante il periodo di vigenza dell’accordo del triennio 2022/2024 (ovvero dal 02/01/2022 al 01/01/2025 – ultimo giorno lavorativo il 31/12/2024), ha diritto alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico a ogni singola decorrenza degli aumenti.
Invece, ai fini del Trattamento di Fine Servizio e dell’Indennità Supplementare della Cassa di Previdenza delle Forze Armate sono valutabili esclusivamente gli incrementi maturati alla data di cessazione.
Lo specchio a seguire indica le stime degli aumenti derivanti dall’adeguamento dei trattamenti di quiescenza dei militari collocati in congedo dal 2 gennaio 2024.
I tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi relativi a tale riliquidazione, nonostante definiti dal DPR 90/2010 di applicazione della legge n. 241/90, sono molto lunghi, in particolare l’adeguamento del trattamento pensionistico viene definito dopo quasi tre anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento normativo.
Oltre alla riliquidazione dei trattamenti di quiescenza, il personale, cessato durante la vigenza del contratto, sarà soggetto al conguaglio tra le somme percepite e quelle dovute relativamente al periodo dal 1 gennaio 2022 all’ultimo giorno lavorativo.
Tuttavia, non avendo il nuovo contratto previsto per il 2022 e 2023 aumenti o meglio solo incrementi pari all’indennità di vacanza contrattuale già in godimento al momento della cessazione ed essendo stato corrisposto, col rateo di dicembre 2023, un acconto che non era un arretrato, ma un’anticipazione per l’anno 2024, una parte del personale, cessato nella prima parte dello scorso anno, avrà un saldo negativo, cioè non solo non gli verranno corrisposti gli arretrati, ma dovrà restituire una parte di quanto già percepito in servizio.
Lo specchio a seguire mostra una stima del conguaglio di un 1° Lgt. in congedo dal 1 aprile 2024.