In data 15 giugno 2016 il dott. Isacco Giorgio Giustiniani, giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale Militare di Roma ha pronunziato sentenza di non luogo a procederenei confronti del Gen. Miniscalco Gianpaolo, Generale di Divisione Aerea in servizio presso lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare di Roma e del Colonnello Di Lella Antonio, Colonnello dell’Aeronautica Militare in servizio presso il Comando Squadra Aerea in Roma, facendo crollare di colpo l’impianto accusatorio della Procura Militare di Roma, la quale aveva richiesto il rinvio a giudizio del Gen. Miniscalco e del Col. Di Lella unitamente al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. Preziosa Pasquale per il reato di minaccia ad un inferiore per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri.
In sintesi ricordiamo che la Procura aveva ipotizzato il reato di cui all’art. 146 c.p.m.p. integrato dalle minacce che il Gen. Preziosa avrebbe reiteratamente rivolto, sia direttamente che attraverso il Gen.Miniscalco all’allora responsabile dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma (IMAS) , Brig. Gen. C.S.A. Domenico Abbenante, nonché da ulteriori minacce che sarebbero state commesse nei confronti del Brig.Gen. dello stesso corpo sanitario Claudio Molica (attuale direttore dell’IMAS) per il tramite del Col. C.C. r.n. Antonio DI LELLA all’epoca Capo dell’Ufficio Generale Consulenza ed affari Giuridici del Capo di S.M.A..
Sempre secondo l’ipotesi accusatoria tali comportamenti delittuosi si sarebbero protratti per un considerevole lasso di tempo dal 2014 al 2015 ed avrebbero avuto il fine ultimo di pregiudicare professionalmente un altro generale di Squadra Aerea, Carlo Magrassi.
Ebbene il Gup ha rilevato come gli elementi di prova raccolti dalla Procura non siano sufficienti a supportare l’accusa in giudizio nei confronti di Miniscalco e Di Lella sottolineando che “Al riguardo, va quindi posto in risalto che nei confronti di Miniscalco e del Di Lella gli atti di indagine svolti – non suscettibili di alcun proficuo approfondimento, né in questa sede , né nel corso di un eventuale sviluppo dibattimentale del giudizio- non sono assolutamente idonei a dimostrare che le condotte attribuite a costoro, anche qualora si ritenessero realmente avvenute, abbiano realmente potuto pregiudicare la libertà di autodeterminazione dei due generali del Corpo Sanitario Aeronautico”.
Insomma nessun elemento di prova che dimostri che l’Abbenante e il Molica abbiano potuto subire lesioni o limitazioni della loro libertà, al contrario , si sottolinea l’esistenza di elementi dai quali emergerebbe palesemente come il gen. Miniscalco ed il Col Di Lella abbiano lasciato piena libertà di agire alle persone offese.
Censure vengono mosse invece all’inquirente, il quale, pur avendo raccolto elementi di prova tali da far seriamente dubitare dell’attendibilità dell’accusatore Gen. Abbenante, ha trascurato fatti penalmente rilevanti che vedrebbero al contrario l’Abbenante come persona indagata. Ci si riferisce ad un messaggio inviato dal Gen. Abbenante ad un maggiore dell’Aeronautica (ma diretto per sua stessa ammissione ai vertici della Forza Armata) nel quale avrebbe riferito di pressioni ricevute probabilmente dal Magrassi per ottenere il certificato di idoneità piena al pilotaggio e delle mancate visite semestrali di controllo da parte di molti piloti militari.
Al difetto degli elementi di prova si affiancano invece, a parere del giudicante, “deduzioni da probatio diabolica che di fatto non sono supportate da alcun riscontro investigativo” e che hanno indotto alla formulazione di una sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto.