Il SINAFI scrive al Comando Generale della Guardia di Finanza:
Preg.mi,
siamo destinatari di forti doglianze da parte del personale in possesso della specializzazione A.T.P.I., molto di esso, peraltro, con all’attivo numerosi anni d’impiego nella peculiare mansione, nonché con un’età anagrafica significativa, se messa in relazione alla tipicità della mansione stessa.
Pare, infatti, che, nonostante la chiarezza della direttiva interna applicabile alle “particolari” posizioni professionali in discorso[1], sussista una generalizzata riluttanza, se non addirittura un orientamento di chiusura diffuso, ad accogliere le istanze di esonero dalla permanenza nella specializzazione, avanzate da coloro che hanno soddisfatto il periodo di impiego in tali mansioni che, comunque, non può andare “[…] oltre il compimento del 45° anno di età” (fatte salve le richieste individualmente avanzate per il mantenimento della stessa, fermi restando i limiti inderogabili e le opportune verifiche di idoneità a cadenze ravvicinate).
Oltretutto, il mantenimento di tale gravosa specializzazione comporta pure l’impossibilità di essere destinato ad altre mansioni/ruoli e, di riflesso, all’accoglimento di eventuali e legittime istanze di chi aspiri a un trasferimento di sede; circostanza, quest’ultima, meritevole di particolare attenzione, vieppiù se correlata, come detto, a una pressoché totale disapplicazione della norma testé citata.
Appare evidente, come in altre fattispecie, che eventuali difficoltà organizzative più o meno declinate dall’Amministrazione (es. carenze di organico) ascrivibili a problematiche di altro genere non possano e non debbano ricadere sui singoli individui, a maggior ragione se affidatari di compiti molto gravosi, a tutela della collettività.
Mansione, che come noto, evoca di per sé il mantenimento di una “naturale prestanza fisica” e serenità d’animo che, altrettanto naturalmente, è tuttavia soggetta a un fisiologico calo con il passare degli anni, con riflessi sull’efficacia/efficienza del servizio stesso e, prima ancora, sulle garanzie a tutela della salute e dell’incolumità dei Colleghi chiamati comunque a svolgerlo, per come, con onore e professionalità, lo svolgono.
Non a caso, è la stessa menzionata circolare Spe.Qu.Ab. che si preoccupa di rendere merito a quelle specificità professionali – come quella in discorso – da un lato, ponendo dei limiti massimi anagrafici all’impiego, dall’altro, potenziando le procedure selettive, formative e di addestramento.
Non si comprende, pertanto, quali siano le motivazioni ostative che portano i singoli Comandanti a denegare, in modo così generalizzato, un diritto così evidentemente esigibile, con il naturale riflesso di generare forte demotivazione tra il personale rappresentato.
La scrivente Organizzazione sindacale ripone una particolare attenzione sulla tematica rappresentata, per la quale continua a ricevere numerose lamentele che tendono ad ingigantirsi giorno dopo giorno..
Per queste ragioni, si chiede a Codesto Comando Generale di intervenire con urgenza al fine di rimuovere eventuali ostacoli che, al momento, precludono l’ottenimento della fisiologica procedura di esonero dalla specializzazione.
Fiduciosi, porgiamo distinti saluti.
Roma 28 gennaio 2021
Il Segretario Generale
Eliseo Taverna
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