G.d.F. – Avanzamento a maresciallo aiutante e omissione di documenti validi per la graduatoria – Sentenza Tar –

La sentenza che vi proponiamo oggi riguarda un maresciallo della Guardia di Finanza  che ha impugnato la graduatoria finale di merito della procedura di valutazione per l’avanzamento “a scelta per esami” al grado di Maresciallo aiutante – anno 2007, comunicata con circolare del Comando Generale n. 107571/1232 del 30/03/09, e il relativo quadro di avanzamento, formato sulla base della predetta graduatoria e pubblicato sul F.O. del Corpo n. 2 del 24/03/09, ed ha conseguentemente chiesto la declaratoria del diritto alla revisione del punteggio finale e all’inserimento nella graduatoria in posizione utile per l’avanzamento.

Il maresciallo dopo essersi classificato al 217° posto su 216  disponibili, aveva scoperto che il proprio reparto non aveva accluso nella sua documentazione utile per l’avanzamento, 4 attestati di corsi di informatica a cui aveva partecipato.   



Il maresciallo ha quindi tentato la via del Tar, ma inutilmente. Secondo quanto stabilito dai giudici del Tar Lazio con la sentenza dello scorso 20 febbraio 2020, i motivi di impugnazione sono infondati .

Uno dei principi generali che caratterizzano le procedure concorsuali – sostengono i giudici- è quello della par condicio dei partecipanti. In virtù di tale principio grava sui partecipanti alla procedura l’obbligo di dedurre e comprovare i requisiti e i titoli che gli stessi intendono introdurre nella procedura stessa e ciò in quanto le relative deduzioni e i correlati atti sono nella disponibilità dei singoli candidati.

In quest’ottica, il soccorso istruttorio e l’acquisizione d’ufficio dei documenti da parte dell’amministrazione, invocati dal ricorrente in riferimento agli artt. 6 e 18 l. n. 241/90 e 43 d.p.r. n. 445/00, sono potenzialmente forieri di ledere la par condicio consentendo l’ingresso nella procedura, a termini scaduti, di documenti comprovanti il possesso di requisiti, l’inoperatività di una causa di esclusione o, comunque, di titoli influenti, come nella fattispecie in esame, sul punteggio finale e sulla posizione in graduatoria (in questo senso Cons. Stato n. 5697/18; Cons. Stato n. 1447/18; Cons. Stato n. 3658/16; Cons. Stato n. 3150/14).

Ne consegue che nella fattispecie l’amministrazione non aveva l’obbligo di acquisire d’ufficio gli atti relativi ai corsi non valutati.



A ciò si aggiunga che la fattispecie è, comunque, regolamentata da una disposizione speciale ovvero l’art. 10 d.m. n. 58/02, recante norme per la regolamentazione delle procedure di valutazione per l’avanzamento “a scelta per esami” al grado di Maresciallo aiutante della Guardia di finanza, secondo cui:

“1. La commissione giudicatrice procede alle operazioni di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti nei confronti degli ispettori dichiarati idonei alla prova d’esame scritta ai sensi dell’articolo 6, comma 2, sulla base degli elementi, positivi e negativi, rilevati dalla documentazione personale…

3. Ai fini della valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti sopraindicati sono:

a) presi in considerazione i titoli in possesso di ciascun ispettore alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione, stabilita con la determinazione di cui all’articolo 2;

b) valutati esclusivamente i titoli che risultano trascritti nella documentazione personale di ogni ispettore. A tal fine, ciascun interessato è tenuto a verificare la completezza dei propri atti ed a rilasciare apposita <dichiarazione di completezza>”.

La previsione in esame si fonda sul principio di autoresponsabilità dei concorrenti e sull’esigenza di garantire la par condicio tra i candidati ed, altresì, la celerità delle procedure concorsuali e la certezza dei loro esiti.

Dalla stessa esposizione dei fatti presente nell’atto introduttivo si evince che il ricorrente ha sottoscritto la c.d. “dichiarazione di completezza” della propria documentazione personale senza verificare l’effettiva presenza, in essa, dei titoli (ovvero i quattro corsi di informatica) la cui valutazione è rivendicata con il presente giudizio.

Tale colpevole omissione, però, proprio in ragione del principio di autoresponsabilità, non può giustificare la remissione in termini del ricorrente per la produzione degli atti concernenti i titoli non valutati perché non presenti nella documentazione personale (in questo senso in relazione ad una fattispecie analoga TAR Lazio – Roma n. 11325/15).




Quanto, poi, evidenziato in ordine all’insussistenza di un obbligo di acquisizione officiosa documentale nelle procedure concorsuali induce il Tribunale ad escludere l’illegittimità dell’art. 10 d. m. n. 58/02 dovendosi, per le ragioni già esplicitate, ritenere inapplicabile alla fattispecie l’art. 43 d.p.r. n. 445/00, invocato nel gravame quale parametro di legittimità.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto. Il Tribunale ritiene di non dovere emettere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione degli enti intimati;

 


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