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Furto e rivendita di carburante in una caserma. Sono innocente! Ma i giudici non gli credono

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La sentenza che vi proponiamo oggi  riguarda il il furto e la rivendita illecita di carburante appartenente all’ amministrazione avvenuta all’interno di una caserma militare. Gli scambi delle taniche piene di gasolio per riscaldamento sono state riprese in un video da un ufficiale giudiziario.

Per ovvie ragioni di privacy denomineremo gli autori del reato militare A e militare B.

Nel febbraio del 2018 la Corte militare di appello aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale militare di Napoli, nel novembre del 2016, aveva condannato il militare B alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi e quindici giorni di reclusione militare, ritenendolo responsabile del reato di furto militare continuato.


Dagli accertamenti effettuati , era emerso che nel novembre del 2011, i due militari avevano sottratto del gasolio per riscaldamento, prelevandolo dai serbatoi della centrale termica del reparto di appartenenza.

Il militare A rese ampia confessione in ordine ad entrambi gli episodi, mentre il militare B aveva da sempre professato  la sua innocenza, sostenendo di non conoscere la provenienza di quel carburante.

Le sue dichiarazioni vennero avallate dai testimoni escussi in dibattimento e da quelle del militare A, che aveva addirittura dichiarato di avere approfittato della buona fede del collega.

Secondo la Corte militare di appello però il militare B era comunque stato complice del primo , poiché portando  fuori dalla caserma il carburante, aveva concorso nei reati , nella piena consapevolezza del contenuto dei recipienti.

Il militare A svolgeva mansioni di idraulico ed il militare B ne era a conoscenza, dunque, secondo i giudici, non poteva in alcun modo dubitare che il combustibile provenisse dalla centrale termica cui era addetto.

Il militare B ha quindi  proposto ricorso per cassazione, sostenendo tramite il suo avvocato l’inutilizzabilità delle riprese video da cui vennero estratte le immagini utilizzate per identificarlo, poiché non vi era l’ autorizzazione giudiziaria ,prevista all’interno di una caserma, sito che, ai fini considerati, dovrebbe essere assimilato al domicilio o ad altro luogo di privata dimora. 

Inoltre era stata omessa l’applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., poiché la cifra del carburante sottratto era stimabile in poche decine di euro, ed era stata altresì omessa la derubricazione delle condotte accertate .

Stralcio di sentenza della Corte di Cassazione


La caserma, sede di servizio dei due militari – sostengono i giudici – non può essere considerata quale «domicilio» o «luogo di privata dimora», ai fini del divieto delle registrazioni attinenti a comportamenti non comunicativi, in quanto aperta all’accesso di un numero indiscriminato di persone.

Lo ius excludendi alios rilevante ex art. 614 cod. pen. non è fine a se stesso, ma serve a tutelare il diritto alla riservatezza, nello svolgimento di alcune manifestazioni della vita privata della persona, che l’art. 14 Cost. garantisce, proclamando l’inviolabilità del domicilio.

Deve, pertanto, escludersi che possa considerarsi luogo di privata dimora
ogni luogo al quale è consentito l’accesso ad un numero indiscriminato di
persone, salvo che nelle ore di chiusura , quando, cioè, in esso il titolare può compiere qualsiasi attività di indole privata.

La Corte militare di appello – rammentano i giudici – ha invero, condiviso in toto la ricostruzione operata dal primo giudice, incentrata sull’inattendibilità della versione difensiva.

In due distinte occasioni, il militare B ha prelevato e portato seco su impulso ed in accordo con il commilitone,  i contenitori occultati all’interno di un sacco di plastica nera per la spazzatura posizionati in precedenza dal militare A nel sottoscala .

I giudici di merito hanno  ritenuto che le anomale consegne delle taniche, volte ad occultarne il prelievo, concorrono ad attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sua responsabilità concorsuale, facendo apparire priva di significativa plausibilità la tesi secondo cui il militare B avrebbe ricevuto il carburante dal militare A all’interno dei locali dell’area militare al fine di testarne l’utilizzabilità sul proprio veicolo a gasolio.↓



Malgrado il militare B si sia reso autore di due sole condotte furtive, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito  che «Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame».

I giudici militari, invero, sebbene posti al cospetto di una condotta che,
come ricordato dal ricorrente, ha avuto ad oggetto beni dal modesto valore
economico, hanno, tuttavia, mostrato di apprezzarne le modalità oltremodo
insidiose all’atto di irrogare una sanzione.

La Corte di cassazione ha quindi  rigettato il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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