Il 9 giugno u.s. sul portale della Giustizia Amministrativa sono state pubblicate due importanti sentenze del TAR Lazio che ha accolto due ricorsi presentati da colleghi che avevano presentato un’istanza di riesame chiedendo all’Amministrazione la ricostruzione della carriera, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2020, senza ottenere alcuna risposta1
Nella circostanza il Giudice Amministrativo, riconoscendo l’obbligo da parte dell’Amministrazione di rispondere formalmente all’istanza con un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, ha ordinato al Ministero di pronunciarsi sull’istanza condannandolo anche al pagamento delle spese processuali
Queste pronunce, oltre che confermare la correttezza della linea intrapresa da questa o.s., anche in relazione all’iniziativa di predisporre un modulo per l’istanza di riesame sin dai primissimi giorni successivi alla sentenza n. 224/2020 della Corte Costituzionale 2 , introduce un principio importantissimo laddove stabilisce l’obbligo di risposta da parte dell’Amministrazione.
Entrando nel merito dell’articolata vicenda, come abbiamo fatto rilevare nel corso dell’incontro in videoconferenza presieduto dal Prefetto Scandone e svoltosi l’8 aprile u.s. 3 , riteniamo che la sentenza della Corte Costituzionale 4 vada interpretata nel senso più favorevole ai colleghi promossi per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente, attribuendo loro la decorrenza giuridica assegnata ai colleghi che hanno ultimato il primo corso di formazione successivo alla data della promozione stessa e non, come vorrebbe l’Amministrazione, la decorrenza assegnata dal primo concorso bandito successivamente alla promozione stessa 5 .
Tale posizione, che peraltro è stata condivisa dai Giudici Amministrativi di 1° grado – segnatamente dal TAR Lazio con la sentenza n. 02993/2021 del ricorso n. 01695/2021 pubblicata in data 11.03.2021 – è stata nuovamente esposta ai vertici del Servizio Sovrintendenti nel corso di un incontro chiesto da questa o.s. e svoltosi il 29 aprile u.s.6 –
In questa occasione l’Amministrazione ha riferito che la proposta in argomento sarebbe stata valutata nell’ambito del richiesto parere al Consiglio di Stato. Tuttavia, nonostante le diverse pronunce di giudici di 1° grado che hanno accolto le ragioni dei ricorrenti condannando l’Amministrazione anche alle spese, l’attesa del parere in questione, visti i tempi burocratici richiesti rischia di creare ulteriori pregiudizi ai colleghi coinvolti per gli effetti economici e per la possibilità del riconoscimento degli effetti della ricostruzione di carriera per i concorsi interni.
In particolare:
a) relativamente agli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera l’Amministrazione, avendo rilevato orientamenti giurisprudenziali ondivaghi in relazione alla possibilità di ottenere i cd. “arretrati” relativamente a mansioni non svolte, in assenza di un rapporto sinallagmatico (non avendo il personale interessato prestato la prestazione lavorativa relativa alla qualifica), ha comunicato la decisione di predisporre un quesito con richiesta di parere al Consiglio di Stato.
In conclusione, alla luce del fatto che a nostro parere la reductio ad legitimatem della sentenza della Corte Costituzionale non lascia spazio a dubbi interpretativi, tenuto conto della volontà palesatadall’Amministrazione nel corso dell’incontro dell’8 aprile u.s. di non ancorarsi in maniera prudenziale al dictum e riteniamo necessario dare ascolto e seguito alle istanze dei colleghi interessati che, è bene ricordarlo, dopo esser stati promossi per meriti straordinari riconosciuti dall’Amministrazione stessa, sono stati successivamente penalizzati da riforme normative che hanno causato distorsioni evidenti. Un ulteriore eventuale errore nella procedura di ricostruzione, infatti, oltre che provocare un inutile e dannoso contenzioso sarebbe visto come un segnale di non positiva attenzione verso i colleghi!
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