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Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile

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DI SEGUITO LA CIRCOLARE DI PERSOCIV

Pervengono presso questa Direzione Generale numerosi quesiti, da parte di varie articolazioni del Dicastero, in materia di fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.

In via preliminare, si evidenzia che il congedo parentale, riconosciuto dall’art. 32 del D.lgs 151/2001 e richiamato dall’art. 44 del CCNL 2016/2018, è disciplinato diversamente rispetto all’istituto della licenza straordinaria per congedo parentale prevista per il personale militare:

– sia per numero di giorni (i primi 30 giorni retribuiti al 100% per il personale civile a fronte dei 45 giorni retribuiti al 100% per il personale militare);
– sia per ambito di applicazione (i primi 30 giorni a retribuzione intera sono cumulati tra entrambi i genitori se dipendenti pubblici, i 45 giorni a retribuzione intera e pro capite se entrambi i genitori sono militari).

Secondo un consolidato orientamento, all’atto del transito dall’impiego militare a quello civile, il rapporto di lavoro del personale transitato subisce una novazione oggettiva nella quale il dipendente viene ad assumere un nuovo status giuridico, sia in ragione della fonte normativa che disciplina il nuovo rapporto di lavoro (in primis il C.C.N.L.) sia in ragione di taluni singoli istituti normativi che vi ineriscono, tra cui, per l’appunto, l’istituto del congedo parentale (art. 32 D.lgs 151/2001 ed art. 44 C.C.N.L. del 12.02.2018).

Tale mutamento di posizione giuridica comporta, in particolare, che tutto ciò che il personale ex militare ha maturato, prima dell’atto del transito, e che, pertanto, afferisce ad una fase del rapporto di lavoro in cui l’interessato – pur svolgendo attività lavorativa sempre alle dipendenze dell’A.D. – ha prestato servizio nel relativo status di militare, non potrà essere valutato presso il nuovo Ente di assegnazione in qualità di dipendente civile, dovendosi, in tale sede, aver riguardo solo al periodo di
effettivo servizio prestato a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro come dipendente civile.

Pertanto, al fine di assicurare uniformità di indirizzo, si ritiene opportuno precisare che nel caso il dipendente civile – ex militare – potrà fruire ex novo dei 30 giorni del congedo parentale a stipendio intero sebbene, per il medesimo figlio, ne avesse già beneficiato quando era ancora militare, applicando il principio secondo il quale, per effetto della cennata novazione del rapporto a partire dalla data del transito, si azzera tutto il precedente maturato e da quel momento decorre il diritto di
fruire di tutti gli istituti disciplinati dalle disposizioni normative e contrattuali previste per il personale civile, ivi compreso il congedo parentale.

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