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FORZE ARMATE. ECCO LE NOVITÀ NEL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34.( Dl RILANCIO)

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Nel Dl Rilancio, finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ci sono alcuni articoli indirizzati esclusivamente al mondo militare.Li pubblichiamo di seguito: 

ART. 19. Funzionamento e potenziamento della Sanità militare

Art. 20. Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative

Art. 21 Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente

Art. 22 Misure per la funzionalità delle Forze armate – Operazione “Strade sicure “

Art.211 (Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno dì sinergie produttive nei comprensori militari)

Art. 259 (Misure per ART. 19. Funzionamento e potenziamento della Sanità militare delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali)

CONTENUTO INTEGRALE DEGLI ARTICOLI:

ART. 19. Funzionamento e potenziamento della Sanità militare


Per l’anno 2020 e’ autorizzato l’arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata: a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri; b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare.

Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.

I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo nonche’ quelli prestati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.

Allo scopo di sostenere le attivita’ e l’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all’articolo 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e’ autorizzata la spesa di euro 84.132.000 per l’anno 2020.

Art. 20. Misure per la funzionalita’ delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative

Ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e’ autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. 2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 265.

Art. 21 Prolungamento della.ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente


I. Al decreto legislativo 15 marzo 201 O, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 2204-bis, è inserito il seguente:
“Art. 2204-ter. (Prolungamento della ferma dei volontari inferma prefissata)

1. I volontari inferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 9 5 4, comma I, e 2 204, com ma 1,possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta.

2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale, di cui all’articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e previo consenso degli interessati, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale. “.

b) dopo l’articolo 2191-ter è inserito il seguente:

“Art. 219 7-ter.1.
(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli)
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nel! ‘ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 2207, è autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado dì maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, dì n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell’Esercito italiano, n. I 5 della Marina militare e n. I 5 dell’Aeronautica militare.

2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale;
b) non aver riportato ne/i ‘ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli dì merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.

Art. 22 Misure per la funziona! ità del le Forze armate – Operazione “Strade sicure “
1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del CO VID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:

a) l’incremento delle 253 unità di personale di cui all’articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2020;

b) l’intero contingente di cui all’articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 2 7, è integrato di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020.

2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 265.

Art.211 (Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno dì sinergie produttive nei comprensori militari)

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto – Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a decorrere dal data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie dì porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l’idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.230.000 per l’anno 2020, di
cui euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 320.000 per l’acquisto di spese per attrezzature
tecniche ed euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

2. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive delle Forze armate e al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell’articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.

3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell’affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo,
le penali, i termini economici nonché le condivise modalità di gestione e di ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2.230.000 si provvede ai sensi dell’articolo 265.

Art. 259 (Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali)

1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID~ 19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 del presente articolo.

2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l’indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

a. la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla; b. la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute.

3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni.

4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell’interessato a sostenere le prove nell’ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure.

In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutati ve già sostenute nell’ambito dell’originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rìnvìati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell ‘economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell’anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.

7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l’anno 2020, dall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi ne Il ‘anno 2019, dall’articolo 1, comma 28 7, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall’articolo I, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021

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