NSM è anche su TELEGRAM . Per saperne di più, clicca QUI
Ancora una sentenza memorabile. Questa volta un appartenente al Corpo Forestale , contro ogni previsione, viene trasferito nella Polizia di Stato tramite decreto del Capo Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale Roma, a cui fa seguito un provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza .
L’uomo si rivolge al Tar dove espone le proprie ragioni. L’agente lamenta di essere stato trasferito nella Polizia di Stato, sulla base della partecipazione ad un corso di formazione per lo svolgimento di attività di ordine pubblico della durata di un giorno , senza considerare la sua acquisita professionalità nel settore dell’attività di polizia giudiziaria, finalizzata alla prevenzione e repressione di illeciti in materia ambientale, prevista dall’art 2 L. 36/2004. Il Tar accoglie il ricorso, annullando entrambi i sopracitati provvedimenti e ritenendo più opportuno un inquadramento dell’ Agente nell’ Arma dei Carabinieri.
Pubblicato il 29/03/2018
N. 00379/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01306/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Mastroviti, Marinella Viola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesca Mastroviti in Torino, via Peyron 47;
contro
Ministero della Difesa e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici, in Torino, via Arsenale, 21;
per l’annullamento
I) con ricorso principale
del decreto del Capo Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale Roma – Serv. IV – prot. n. 0081267 del 31.10.2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato il 7.11.2016 e notificato il 10.11.2016, con il quale è stata disposta la collocazione del ricorrente nell’Amministrazione Polizia di Stato con decorrenza dal 1.1.2017;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
II) con motivi aggiunti del 23 marzo 2017
del provvedimento n. 333/D/98.01.HF del 27.12.2016 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane, con cui è stata disposta la sua nomina nel ruolo della Polizia di Stato e la sua assegnazione al Reparto Mobile di Milano;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è appartenente al ruolo agenti e assistenti del Corpo Forestale dello Stato, con qualifica di assistente.
Ha impugnato il provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato indicato in epigrafe, con cui è stato collocato nella Polizia di Stato.
Tale misura è stata adottata in esecuzione del d.lgs. 12 settembre 2016, n. 177 (“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato”), che ha attuato la delega contenuta nell’art. 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
In particolare, il trasferimento dell’odierno ricorrente è stato disposto sulla base del criterio della corrispondenza tra funzioni trasferite e transito del personale in altre amministrazioni, in ragione della sua frequentazione al corso di formazione per lo svolgimento di attività di ordine pubblico in assetto e in considerazione della minore età anagrafica (art 12 comma 2 lett.b) n. 3).
L’esponente deduce le seguenti censure:
1) violazione dell’art 12 comma 2 d. lgs. 177/2016; erronea applicazione dei criteri forniti dalla norma; eccesso di potere irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione: l’unico criterio utilizzato per l’assegnazione del ricorrente al Corpo di Polizia è la frequenza al corso per lo svolgimento di attività di ordine pubblico in assetto e la minore età anagrafica, senza invece fare applicazione degli altri criteri, indicati nell’art 12 comma 2 lett. a), cioè lo stato matricolare, la documentazione attestante lo stato di servizio, l’impiego nelle unità dedicate all’assolvimento di funzione trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni. Il ricorrente ha svolto attività finalizzate alla repressione e prevenzione di illeciti in materia ambientale, acquisendo alta specializzazione nel settore della tutela ambientale, agroalimentare e forestale; per contro il corso a cui ha partecipato presso la scuola di polizia nel novembre 2013 è stato di 10 giorni, per la formazione all’utilizzo dello sfollagente in occasione dei servizi di ordine pubblico, professionalità utilizzata in occasione della finale di Champions League a San Siro nel mese di maggio 2016. Quindi, al fine di determinare il Corpo di destinazione, è stato valorizzato un corso di 10 giorni, e una esperienza lavorativa di un solo giorno, a fronte dell’attività ordinaria svolta, in via continuativa e prevalente, di funzioni in materia di polizia giudiziaria, di repressione e prevenzione di illeciti in materia ambientale, competenza e professionalità che avrebbero dovuto comportare la sua assegnazione all’Arma dei Carabinieri;
2) violazione di legge in relazione all’art. 4 della Cost. sotto il profilo del mancato riconoscimento delle professionalità acquisite dal ricorrente, nonché del diritto di concorrere con il proprio lavoro al progresso della collettività; violazione di legge in relazione all’art. 8 L. 124/2015, per il mancato rispetto del principio della corrispondenza fra funzioni trasferite e transito del personale; eccesso di potere con riferimento alla determinazione assunta nei confronti della ricorrente: al ricorrente non viene riconosciuta la professionalità acquisita e lo stesso viene impiegato in attività che non presentano alcuna similitudine con quelle svolte nel Corpo Forestale dello Stato; tra l’altro in data 25 ottobre 2016 è stato istituito all’interno dell’Arma dei Carabinieri un nucleo speciale denominato “comando unità tutela forestale ambientale e agroalimentare carabinieri”, unità a cui potrebbe essere assegnato il ricorrente stante la sua professionalità in materia.
3) violazione di legge in relazione all’art. 3 della Cost. sotto il profilo del mancato riconoscimento delle medesime garanzie offerte alle unità collocate nell’Arma dei Carabinieri, nonché del differente procedimento adottato per l’individuazione delle unità di personale da collocare presso amministrazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nell’art. 12 comma I d. lgs. 177/2016: con l’assegnazione alla polizia di Stato il ricorrente a differenza dei suoi colleghi assegnati all’arma dei carabinieri non si vede riconosciuto il diritto di continuare a svolgere l’attività lavorativa nello stesso ambito territoriale in cui ha operato e di far valere i titoli maturati con lo svolgimento di taluni incarichi;
4) violazione di legge con riferimento al principio di proporzionalità: il provvedimento assunto lede il principio di proporzionalità in quanto viene imposto al ricorrente un sacrificio eccessivo al fine di disporre la collocazione degli appartenenti al Corpo della Guardia Forestale.
Con motivi aggiunti depositati in data 23 marzo 2017, il ricorrente impugna il provvedimento n. 333/D/98.01.HF del 27.12.2016 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane, con cui è stata disposta la sua nomina nel ruolo della Polizia di Stato e la sua assegnazione al Reparto Mobile di Milano, censurandolo per invalidità derivata.
In via subordinata solleva eccezione di incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 4 Cost.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato, in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell’interno, rilevando l’incompetenza territoriale dell’adito T.A.R. Piemonte e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso
All’udienza del 25 gennaio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) Il presente ricorso si inserisce nell’ampio contenzioso proposto dagli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato (da ora anche solo CFS), avverso gli atti adottati in applicazione al d.lgs. 12 settembre 2016, n. 177 (“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato”), in attuazione alla delega contenuta nell’art. 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, che ha disposto lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e il conseguente assorbimento del suo personale nell’Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare, nonché nel Corpo dei Vigili del Fuoco e presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.
Nel caso in esame il ricorrente contesta l’assegnazione alla Polizia di Stato, assegnazione effettuata solo sulla base della partecipazione ad un corso di formazione per lo svolgimento di attività di ordine pubblico e l’età anagrafica, senza considerare la sua acquisita professionalità nel settore dell’attività di polizia giudiziaria, finalizzata alla prevenzione e repressione di illeciti in materia ambientale, prevista dall’art 2 L. 36/2004.
2) In via preliminare va respinta l’eccezione di incompetenza territoriale: sul punto si è pronunciato il Consiglio di Stato, in sede di regolamento di competenza (ex multis 5618/2017), stabilendo che “debba dichiararsi la competenza del T.a.r. nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio del dipendente ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a., norma che, lungi dal veicolare un’eccezione all’ordinario meccanismo di riparto della competenza, viceversa esprime ed attua in parte qua il principio costituzionale della territorialità del Giudice Amministrativo di prime cure (cfr. Corte Costituzionale n. 237/2007, n. 159/2014 e n. 174/2014)”.
3) Prima dell’esame del ricorso, è opportuno richiamare il quadro normativo, attraverso cui è stata attuata la “soppressione” del Corpo Forestale dello Stato. Come è noto con il D.lgs. del 12 settembre 2016, n. 177, si è data attuazione alla delega contenuta nell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 nella parte in cui si era sancita la competenza al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di disporre l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, con la sola eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
La disciplina relativa al trasferimento del personale del CFS è contenuta nell’art. 12 del d.lgs. n. 177/2016, in base al quale il Capo del CFS, con propri provvedimenti individua, per ruolo di appartenenza, l’Amministrazione presso la quale ciascuna unità di personale è assegnata e, ciò, “sulla base dello stato matricolare e dell’ulteriore documentazione attestante il servizio prestato”.
Con detta disposizione si è, pertanto, introdotto un principio fondamentale di corrispondenza alle funzioni in precedenza svolte che, a sua volta, impegna l’Amministrazione ad effettuare l’assegnazione avendo a riferimento lo “…stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato”.
Detto criterio è ulteriormente esplicitato nella lett.a) dell’art. 12 nella parte in cui si prevede che detta assegnazione deve essere posta in essere “tenendo conto dell’impiego, nelle unità dedicate all’assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni”.
Nell’ambito di detta valutazione dovrà essere destinato all’Arma dei Carabinieri tutto il personale assegnato negli uffici che dovrà permanere nelle medesime sezioni per l’assolvimento delle specifiche funzioni in materia di illeciti ambientali e agroalimentari.
Sempre la disposizione contenuta nella lett. a) prosegue individuando quale criterio determinante per l’assegnazione al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, l’esistenza di un impiego in una delle diverse unità dedicate all’assolvimento della funzione trasferita di lotta attiva agli incendi boschivi (Centri operativi antincendio boschivo (C.O.A.B.), Nuclei operativi speciali e di protezione civile (N.O.S.), linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attività e Centro Operativo Antincendio boschivo (C.O.A.U.).
Solo al comma 2 lett. b) è previsto un ulteriore criterio, diretto a sancire che per le competenze attribuite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si tiene conto dell’anzianità nella specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) e, a parità di anzianità nella specializzazione, della minore età anagrafica.
Da ultimo, la lett. c) introduce un parametro residuale, prevedendo che nell’eventualità in cui le unità assegnate alle Amministrazioni di cui al comma 1 siano in numero inferiore ai contingenti stabiliti nella tabella A), si dovrà tenere conto, fino alla concorrenza dei medesimi contingenti, delle attività svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni.
4) La questione del passaggio del personale del disciolto Corpo Forestale dello Stato, seppure per figure differenti e per profili in parte diversi, è già stata affrontata dal Tar Parma (sentenza n. 3/2018) e dal Tar Liguria (sentenza non definitiva n. 786/2017), che hanno offerto, indipendentemente dal diverso esito, una interpretazione dell’art 12 sopra citato, che il Collegio condivide.
L’art. 12, comma 2, D. lgs. 177/2016 stabilisce tre criteri per l’assegnazione del personale del CFS alle altre Amministrazioni:
a) tenendo conto dell’impiego, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle unita’ dedicate all’assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni, e in particolare:
1) per le funzioni attribuite all’Arma dei carabinieri ai sensi dell’articolo 7:
tutto il personale assegnato negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite, ivi compreso quello in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, il quale permane nelle medesime sezioni per l’assolvimento delle specifiche funzioni in materia di illeciti ambientali e agroalimentari;
2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 9:
centri operativi antincendio boschivo (COAB);
nuclei operativi speciali e di protezione civile (NOS);
linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attivita’, nella consistenza indicata nella tabella A di cui al comma 1;
centro operativo aereo unificato (COAU);
3) per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a):
aliquote in servizio presso la direzione investigativa antimafia (DIA);
4) per le funzioni attribuite al Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b):
servizio di soccorso alpino-forestale (SAF);
squadre nautiche e marittime (SNEM);
5) per le attività a cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 11:
servizio centrale certificazione CITES;
unita’ organizzative dirigenziali per i rapporti internazionali e raccordo nazionale e per i rapporti con le regioni e attivita’ di monitoraggio, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2005;
b) tenendo altresi’ conto dei seguenti criteri:
1) per il personale dei ruoli direttivi e dirigenti, servizio svolto nelle unita’ dedicate di cui alla lettera a), numero 2), per almeno sei mesi nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonche’ specializzazioni possedute o particolari incarichi ricoperti;
2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 9, l’anzianita’ nella specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) e, a parita’ di anzianita’ nella specializzazione, la minore eta’ anagrafica;
3) per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a), la frequenza dello specifico corso di formazione per lo svolgimento di attivita’ di ordine pubblico in assetto e la minore eta’ anagrafica;
4) per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita’ a cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 11, l’impiego presso unita’ amministrative, contabili e logistiche dell’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato;
c) qualora, in base ai criteri sopra specificati, le unita’ assegnate alle Amministrazioni di cui al comma 1 siano in numero inferiore ai contingenti stabiliti nella tabella A, tenendo altresi’ conto, fino alla concorrenza dei medesimi contingenti, delle attivita’ svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni”.
E’ evidente l’intento del Legislatore di circoscrivere il potere dell’Amministrazione nella fase di assegnazione del personale del CFS, mediante l’introduzione di un sistema che consenta di rispettare e conservare l’esperienza acquisita dal personale e le funzioni svolte in precedenza, principio quest’ultimo che, nel momento in cui è contenuto anche nella legge delega, non può che costituire la chiave di lettura anche dei successivi parametri previsti dalle singole lettere dell’art. 12 e destinati a consentire una declinazione e una concreta attuazione del principio sopra citato.
E’ quindi stato affermato che i criteri enucleati nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 12 sono in rapporto di gradualità, con un’evidente priorità di quello espresso alla lettera a), finalizzato ad attuare il principio della necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale, nel necessario rispetto dei ruoli di appartenenza del personale del Corpo forestale dello Stato.
Conseguentemente i criteri indicati alle lettere b) e c) hanno entrambi carattere aggiuntivo e operano in funzione subordinata e sequenziale rispetto ai criteri di cui alla lettera a).
Quindi alle successive lettere b) e c) si può fare ricorso via via che i criteri precedenti non siano risultati risolutori (in questo senso Consiglio di Stato parere n. 01851/2016).
5) Facendo applicazione dei sopra esposti parametri interpretativi al caso di specie è evidente l’illegittimità dell’inquadramento del ricorrente, che ha svolto in via prioritaria attività di prevenzione e repressione di illeciti in materia ambientale, acquisendo competenze professionali in materia di tutela ambientale, agroalimentare e forestale, ricoprendo anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza, esercitata nel momento in cui è stato emanato il provvedimento impugnato.
Queste funzioni, mentre possono essere esercitate nell’Arma dei Carabinieri, all’interno della quale è stato istituito un nucleo investigativo speciale denominato “comando unità tutela forestale ambientale e agroalimentare carabinieri”, non possono essere valorizzate nella Polizia di Stato, che non presenta una unità deputata agli illeciti ambientali, né alcuna competenza in materia (si veda l’art 2 comma 1 lett a) che assegna alla Polizia di Stato le seguenti funzioni:
1) sicurezza stradale; 2) sicurezza ferroviaria; 3) sicurezza delle frontiere 4) sicurezza postale e delle comunicazioni.
Il ricorrente ha dimostrato di aver maturato una specifica esperienza professionale nel settore ambientale, durante il periodo di permanenza nel Corpo Forestale dello Stato, attività che trovano una corrispondenza in quella dell’Arma dei Carabinieri, (si veda l’art. 7 del D.lgs 177/2016), risultando quest’ultima competente a svolgere attività di: a) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari; b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale; c) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente; d) sorveglianza e accertamento degli illeciti; e) repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; f) concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali; g) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi; h) vigilanza e controllo dell’attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale.
Valorizzando l’esperienza acquisita a seguita della frequentazione di un corso di 10 giorni per lo svolgimento di attività di ordine pubblico, risalente a tre anni fa, con l’assegnazione per una sola volta a funzioni di ordine pubblico, l’Amministrazione ha sostanzialmente applicato il criterio sussidiario di cui alla lett.b), in luogo a quello principale.
E’ stata in tal modo anche elusa la garanzia della necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale alla salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell’unitarietà delle funzioni da attribuire.
Nemmeno si può condividere l’impostazione dell’Amministrazione in base alla quale i criteri contenuti nella lett. a), e riferiti all’assegnazione all’Arma dei Carabinieri, sarebbero generici e che, comunque, l’Amministrazione avrebbe proceduto ad utilizzare il criterio di cui alla lett. b) solo in conseguenza della necessità, evidentemente emersa nel corso di procedimento, di individuare un numero sufficiente di dipendenti per completare il contingente da assegnare al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Seguire l’interpretazione dell’Amministrazione avrebbe l’effetto di attribuire rilievo prevalente alla necessità di esaurire il contingente previsto, vanificando, di converso, l’applicazione dei principi di cui alla lett.a.
Si consideri, infatti, che da nessuna delle disposizioni sopra citate è possibile evincere la volontà del Legislatore di considerare essenziale e prioritario il rispetto dei contingenti numerici di cui alla Tabella A) e, ciò, a discapito del requisito della professionalità, così come peraltro previsto anche nella legge delega.
Nell’impostazione seguita dall’Amministrazione si coglie la volontà di attribuire rilievo preminente alla copertura del suddetto contingente.
6) In considerazione di quanto sopra è evidente che l’applicazione del principio sopra citato non avrebbe potuto che comportare l’assegnazione dei ricorrenti all’Arma dei Carabinieri, risultando accertato il possesso dei requisiti e della professionalità previsti dalle disposizioni in esame ai fini di ottenere l’inquadramento nell’Arma di cui si tratta.
L’Amministrazione allo scopo di completare, in qualsiasi modo, il contingente di cui si tratta ha escluso dal transito nell’Arma dei carabinieri soggetti che hanno un profilo professionale idoneo a giustificare il suo trasferimento all’Arma dei Carabinieri, nel rispetto della più volte richiamata lett. a).
Peraltro, tale obiettivo è stato perseguito, per quanto risulta dal caso in esame, in termini confliggenti con le previsioni di cui all’art. 12, lett. a), del d.lgs. n. 177/2016.
7) L’accoglimento delle sopracitate censure consente di assorbire le ulteriori doglianze proposte e di ritenere non rilevante la questione di costituzionalità, sollevata solo in via subordinata nell’ipotesi di rigetto del ricorso.
8) Il ricorso è, pertanto, fondato con conseguente annullamento del decreto del Capo Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale Roma – Serv. IV – prot. n. 0081267 del 31.10.2016, nella parte in cui dispone l’assegnazione del ricorrente alla Polizia di Stato, risultando accertata l’esistenza dei presupposti per ottenere l’inquadramento nell’Arma dei Carabinieri.
Va altresì annullato, quale atto consequenziale, il provvedimento n. 333/D/98.01.HF del 27.12.2016 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane, con cui è stata disposta la sua nomina nel ruolo della Polizia di Stato e la sua assegnazione al Reparto Mobile di Milano.
La novità della fattispecie esaminata, consente di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla, nei limiti di cui in motivazione, il decreto del Corpo Forestale dello Stato n. 81267 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato il 7.11.2016 e il provvedimento n. 333/D/98.01.HF del 27.12.2016 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.