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Faceva parte dell’Esercito, il TAR smentisce il Prefetto e riassegna il porto d’armi

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Questa volta è cacciapassione.com a rendere nota una sentenza a favore di un Militare dell’ Esercito. L’uomo è riuscito a spuntarla al Tar avvalendosi dell’articolo 75 del Regio Decreto 635 del 1940 (“Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza”) I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria hanno sospeso gli atti della Prefettura di Genova che aveva negato il porto di arma individuale non di tipo da guerra.

In base a quanto documentato nel ricorso di questa persona al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, è stato provato il servizio permanente nell’Esercito Italiano, oltre alla partecipazione alle missioni all’estero. Questi “precedenti” e la precisazione di sentirsi in pericolo a causa di informative ricevute dalle forze armate su attacchi al personale militare in divisa e in borghese hanno fatto la differenza. La disposizione era stata pensata quasi interamente per gli appartenenti alla ormai disciolta milizia fascista: l’ultimo comma parla comunque degli ufficiali in servizio permanente delle forze armate e della possibilità di chiedere e ottenere l’autorizzazione al porto di rivoltella.

In situazioni del genere non c’è differenza tra chi indossa la divisa e chi gli abiti civili. La Prefettura aveva negato l’autorizzazione considerando l’uomo un “semplice” cittadino, senza tenere in debita considerazione la norma che era stata denunciata in maniera regolare. Questa sentenza è senza dubbio interessante e sarà un precedente importante in futuro. Per leggere la sentenza integrale, clicca QUI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 370 del 2017, proposto dal tenente colonnello dell’esercito Omissis rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Barca e Riccardo Maoli, con domicilio eletto presso il primo a Genova in corso Dogali 7/17;

contro

Ministero dell’interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio;

per l’annullamento

del decreto 28.2.2017, n. 11073 dell’UTG di Genova

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;

vista la propria ordinanza 28.6.2017, n. 149;

visti gli atti e le memorie depositate;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2018 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il tenente colonnello dell’esercito Omissis si ritiene leso dal provvedimento indicato, per il cui annullamento ha notificato il ricorso in trattazione che è affidato a censure in fatto e diritto.

L’amministrazione statale si è costituita in causa con memoria con cui ha chiesto la reiezione della domanda.

Con ordinanza 28.6.2017, n. 149 il tribunale amministrativo ha accolto la domanda cautelare proposta.

Le parti hanno depositato memorie e documenti.

L’impugnazione è proposta per l’annullamento del diniego opposto all’ufficiale superiore ricorrente relativamente alla domanda proposta per essere autorizzato al porto di un’arma individuale non di tipo guerra.

L’interessato documenta di essere in servizio permanente nell’esercito italiano, di avere partecipato a missioni all’estero, e allega di sentirsi in pericolo a seguito delle informative ricevute dalle forze armate che richiamano l’attenzione sui rischi di attacchi al personale militare in divisa e in borghese.

L’amministrazione dell’interno non ha condiviso tale prospettazione, osservando la scarsa documentazione addotta dall’interessato a corredo degli assunti che fondano la domanda di autorizzazione presentata a suo tempo.

Il collegio deve condividere la prima e assorbente censura proposta dall’interessato nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 75 comma 4 del rd 635 del 1940: si tratta di una disposizione in origine quasi interamente dettata a favore degli appartenenti alla disciolta milizia fascista, ma nell’ultimo comma essa prevede che gli ufficiali in servizio permanente delle forze armate possano chiedere e ottenere l’autorizzazione al porto di rivoltella, sia quando vestono la divisa sia quando sono in abiti civili.

La norma è formulata nel senso che non si tratta di un diritto assoluto, come si deduce dall’impiego del verbo ‘potere’ che regge la proposizione in questione, ma si osserva che l’ampiezza della previsione induce ad affermare che l’eventuale diniego a tale istanza deve essere fondato su situazioni personali ostative.

La lettura del rigetto impugnato convince invece che la p.a. ha considerato l’interessato alla stregua di ogni altro cittadino, e non ha tenuto conto della pur datata norma regolamentare denunciata e dell’appartenenza del richiedente alle forze armate.

L’accoglimento del motivo è assorbente del contendere, derivando da ciò l’annullamento dell’atto impugnato e l’obbligo dell’amministrazione di ripronunciarsi tenendo conto della norma citata e delle risultanze dell’istruttoria che verrà condotta.

Le spese possono essere compensate adeguatamente, attesa la natura interlocutoria della presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima),

Accoglie il ricorso e annulla l’atto impugnato, compensando le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018

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