12 dicembre 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
L’Inps, con la circolare n. 87/2024, ha reso noto che l’istituto del Cumulo della contribuzione versata presso gli organismi internazionali e quella delle forme di previdenza obbligatorie in Italia potrà essere richiesto non solo per il conseguimento della pensione di vecchiaia (67 anni), ma anche per l’accesso a quella anticipata (42 anni e 10 mesi).
La circolare è stata emessa in applicazione delle modifiche apportate dall’articolo 5 del d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103/2023, all’articolo 18 della legge n. 115/2015 che ha permesso di cumulare i contributi versati presso gli enti pubblici obbligatori italiani e quelli accreditati presso le forme autonome di previdenza derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell’UE o della Confederazione Svizzera. Prima della legge n. 115/2015 l’interessato avrebbe dovuto presentare domanda di riscatto ai sensi del comma 2, dell’articolo 51 della legge n. 153/1969, pagando il relativo onere economico, pena la sostanziale perdita della contribuzione versata in Italia. La novella permette, per esempio, a un lavoratore che abbia 30 anni di lavoro come dipendente pubblico e 12 anni e 10 mesi di impiego presso tali organizzazioni di ottenere la pensione in Italia senza necessariamente attendere la vecchiaia, esercitando la facoltà dell’istituto del cumulo.
Infine, l’Inps chiarisce che la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda fermo restando il differimento della prestazione di 3 mesi. L’importo della prestazione pensionistica sarà composto dalla somma di due diverse quote, ciascuna liquidata dalla gestione interessata che determinerà il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle relative retribuzioni. In sintesi, nell’esempio di cui sopra, l’interessato percepirà due trattamenti:
il primo relativo ai 30 anni di anzianità come dipendente pubblico secondo le regole previste dalla gestione Inps dipendenti pubblici e sulla base delle retribuzioni percepite nel relativo periodo;
il secondo per 12 anni e 10 mesi di attività presso gli organismi internazionali secondo le regole previdenziali previste da tali istituti
Ex militari impiegati presso organismi internazionali
Anche per gli ex appartenenti al personale del Comparto Difesa in forza presso gli organismi internazionali il cumulo è possibile, ma il requisito per il diritto è quello per la generalità dei lavoratori dipendenti e non quello più favorevole previsto per i militari e lo stesso vale per il limite di età. Ai fini del calcolo dell’anzianità maturata presso la Forza Armata, inoltre, non si tiene conto delle maggiorazioni di servizio (max 5 anni), ma esclusivamente di quella effettiva (Corte Costituzionale sentenza n. 39 del 1 marzo 2018) A seguire un esempio di un ex militare passato all’impiego, senza soluzione di continuità, presso tali istituti con rapporto di lavoro dipendente che fa ricorso all’istituto del cumulo.
Cosa diversa è se si chiede, seppur proseguendo l’attività come dipendente presso un organismo internazionale, la prosecuzione volontaria, in questo caso le maggiorazioni di servizio sono valutabili e il versamento dei contributi a carico dell’interessato permetterà il perfezionamento dei requisiti necessari per il conseguimento della pensione anticipata (non quella di anzianità per i militari) previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti (42 anni e 10 mesi + 3 mesi di finestra mobile), come da esempio a seguire.
La prosecuzione volontaria di 7 anni e 7 mesi consentirà di raggiungere il requisito per il diritto alla data 01/07/2029 (+ eventuali aspettative di vita) e il trattamento dopo 3 mesi che in questo caso sarà unico e determinato sulla base della anzianità complessiva utile (servizio effettivo + maggiorazione di servizio + contribuzione volontaria).
Si presume che la quantificazione del trattamento avverrà in base alla normativa del sistema previdenziale dei pubblici dipendenti e non in base alle disposizioni in materia previdenziale del personale del comparto Difesa che sono contenute, principalmente, nel D. Lgs. n. 165/97. In sintesi, la quota retributiva della pensione (dall’arruolamento al 31/12/95) non dovrebbe essere maggiorata dell’importo dei benefici dei 6 scatti di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 165/97 (nell’esempio circa 500/600 euro annui lordi in meno).
È opportuno precisare che se la prosecuzione volontaria dei contributi non fosse sufficiente per la maturazione del diritto, in quanto i requisiti incrementati per effetto delle speranze di vita, è possibile chiedere una seconda contribuzione volontaria equivalente a tale incremento