https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201311530&nomeFile=201800468_01.html&subDir=Provvedimenti

Espulso dalla scuola marescialli, ma i giudizi negativi erano stati duplicati. Riammesso dopo 7 anni.

La sentenza che vi proponiamo oggi, narra di quanto  occorso ad un allievo della scuola Marescialli dell’Esercito Italiano nel lontano 2013. Una serie di espulsioni e riammissioni, fino ad  arrivare ai giorni nostri. Una vicenda lunga 7 anni che parrebbe aver avuto fine lo scorso 5 marzo 2020, ma il condizionale in questi casi è d’obbligo.

L’allievo maresciallo dell’ Esercito italiano subì un decreto di espulsione nel lontano 2013, quando il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – lo “prosciolse dalla ferma e lo collocò in congedo illimitato” dal corso per Allievi Marescialli dell’Esercito.



Il provvedimento fu motivato con una “non idoneità in attitudine militare”. L’ex allievo in breve presentò istanza di accesso agli atti, ma l’amministrazione negò di averla mai ricevuta. In qualche mese si addivenne al Tar. I giudici nel maggio 2014 respinsero l’istanza cautelare presentata dall’ex allievo,con la quale chiedeva la temporanea riammissione fino alla sentenza definitiva. Il ragazzo allora presentò la medesima istanza al Consiglio di Stato che accolse la richiesta. L’allievo venne in breve riammesso nella scuola .

Nel settembre del 2014, l’amministrazione depositò una nuova relazione sulle motivazioni che l’avevano indotta all’espulsione . Nell’ottobre dello stesso anno il Consiglio di Stato si espresse con una  seconda ordinanza , ma questa volta in modo negativo e l’allievo venne nuovamente espulso.

Alla luce di questa nuova situazione, la difesa propose una nuova istanza cautelare con una serie di motivi aggiunti. Nulla da fare. Anche in questo caso l’istanza venne respinta.

Si arrivò quindi all’udienza pubblica del novembre del 2017. Secondo la difesa,  il giudizio negativo espresso nei confronti dell’allievo, era stato viziato dalla duplice valutazione negativa per il medesimo fatto.

La insufficienza in una delle voci comportamentale-motivazionale, determina la inidoneità in attitudine militare dell’allievo. Il ricorrente è risultato insufficiente anche nella voce : impegno e determinazione nelle attività tecnico-professionali. Ciò ha comportato, a mente della direttiva sopra menzionata, la non idoneità in attitudine militare. Tale giudizio, escludente di per sé, deve essere riportato in uno specifico verbale sottoscritto da tutti i comandanti e prevale su ogni altra valutazione, anche qualora, secondo la interpretazione che si ricava dal contesto della riportata disposizione interna, l’allievo abbia, comunque, raggiunto il punteggio minimo di 36.

Della stessa opinione il Collegio , che accolse il ricorso ritenendo illogico doppiare il giudizio per un medesimo fatto. ↓  



Nell’ agosto del  2018, il Ministero della Difesa, in base agli esiti della sentenza,  ritenne opportuno effettuare una nuova valutazione ed emise un nuovo provvedimento di “non idoneità in attitudine militare” e la conseguente espulsione dell’allievo. Il ragazzo fu così costretto ad adire nuovamente il Tar per chiedere l’annullamento,  previa sospensiva, del succitato decreto di espulsione.

Il Collegio, appresi i fatti,  invitò l’amministrazione a fornire puntuali e rapidi chiarimenti, circa le modalità ed i criteri di giudizio utilizzati nella nuova valutazione. 

Nell’ottobre del  2018 , appresi tali criteri,  il consiglio bacchettò nuovamente l’amministrazione.Emerge dagli atti di causa – sostennero i giudici – che la p.a. ha utilizzato, per procedere alla nuova valutazione, la precedente scheda redatta nei confronti del ricorrente nel corso degli anni 2012 e 2013, asseritamente escludendo i giudizi negativi già valutati nell’ambito della riduzione del punteggio per le irrogate sanzioni disciplinari.

Ebbene, in disparte la difficile intellegibilità della copia prodotta dalla resistente per la scadente qualità della riproduzione, invero la p.a. non ha fornito, malgrado la formale richiesta, adeguati chiarimenti circa le modalità ed i criteri assunti nella nuova valutazione.

Appresi gli atti, l’amministrazione nell’ottobre del 2019 riammise l’allievo alla frequenza della scuola. Lo scorso 5 marzo 2020, con la sentenza del tar Lazio, la vicenda lunga 7 anni  parrebbe essersi conclusa, anche se non è detta l’ultima parola. Di seguito lo stralcio della sentenza del Tar Lazio. 

Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il potere nuovamente esercitato, in questo caso, dalla p.a., risulta, invero, viziato proprio per la palese contrarietà alla decisione del Tar che aveva rilevato come l’amministrazione, nell’attribuire il negativo punteggio attitudinale, in realtà aveva, indebitamente, duplicato i relativi giudizi negativi.

Con il nuovo provvedimento la p.a. è incorsa nel medesimo errore in quanto ha utilizzato il documento dell’originario procedimento, già annullato per l’evidente travisamento dei fatti, così reiterando il negativo giudizio attraverso una non consentita duplicazione delle valutazioni afferenti agli stessi fatti disciplinarmente contestati.

Per tali motivi il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento contestato deve essere annullato.

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