Lo Stato Maggiore dell’ Esercito ha diffuso una circolare che disciplina la posizione amministrativa del personale.
In merito all’emergenza del Cov19 sono stati emanati diversi decreti, ma ancora mancava quello volto a chiarire la posizione amministrativa del personale militare.Lo Stato Maggiore dell’ Esercito ha quindi disposto che:
Il periodo trascorso in malattia o in quarantena è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. ( art. 19, coI del D.L. 2 mar 2020, n.9)
Il periodo di assenza, non rientrante nei casi previsti al citato co.1, imposto dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico ( ad esempio eventuali ordinanze emesse dalle autorità competenti) , costituisce servizio prestato a tutti gli effetti, senza corrispondere l’indennità sostitutiva di mensa ove prevista ( art. 19 co. 3 del citato Dl.)
I servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado siano sospesi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e nelle provincie di Pesaro Urbino e Savona ( art.2 del DPCM del 1° marzo 2020).
In merito, con riferimento alle succitate previsioni e ad integrazione di quanto indicato con la comunicazione alla quale si da seguito, si rappresenta che il personale che si assenta:
Per malattia/isolamento a seguito di provvedimento medico, deve essere considerato ” in licenza straordinaria per infermità o malattia”;
a seguito di altri provvedimenti discendenti dai citati decreti ( ad esempio eventuali specifiche ordinanze emesse dalle autorità competenti nelle zone rosse) deve essere considerato in servizio , a disposizione presso il proprio domicilio, per causa di forza maggiore;
Per situazione di disagio derivante dalla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche afferenti all’obbligo di istruzione ovvero per qualsiasi ulteriore comprovata esigenza correlata all’emergenza in titolo, quale ad esempio il sostegno familiare, potrà fruire dei benefici contenuti nelle disposizioni vigenti in materia di licenze, permessi e riposi fruibili dal personale militare di cui alle direttive diramate dalla Direzione per il Personale Militare con le comunicazioni alle quali si fa riferimento in c.) e d.)
Con riferimento all’ultimo alinea del precedente punto, si precisa in oltre che, considerata l’emergenza in atto, laddove ricorrano i presupposti, è possibile inviare il personale in licenza straordinaria, della tipologia “per gravi motivi debitamente documentati”. In merito, i Comandanti di Corpo del personale interessato, dovranno valutare ciascun singolo caso con ogni consentita favorevole disposizione.
Quanto sopra, nelle more delle disposizioni che lo Stato maggiore della Difesa e la Direzione Generale per il Personale Militare formuleranno in materia. Disposizioni alle quali dovranno conformarsi i provvedimenti fino ad allora adottati in materia di posizione amministrativa del personale.
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